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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/05/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.153 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente relatore dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 153/2024
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LANZA BARBARA MARIA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 8
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BIANCHI STEFANIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da note scritte di p.c. depositate il 30.1.2025
Per parte resistente: come da note scritte di p.c. depositate il 29.1.2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda della ricorrente di modifica del decreto di questo Tribunale
del 22.11.2021, che era stato adottato al fine di disciplinare i turni di esercizio della responsabilità genitoriale tra le parti e di quantificare l'entità del contributo dovuto dal per il mantenimento del figlio, in punto di CP_1
modalità di affido del minore , nato il [...], è fondata e Persona_1
merita pertanto di essere accolta in considerazione delle reiterate condotte pagina 2 di 8 violative dei doveri di genitore poste in essere dal resistente nel periodo successivo alla predetta decisione.
Sul punto occorre innanzitutto evidenziare che il che ha CP_1
riconosciuto dapprima davanti al Giudice Tutelare, presso il quale, con il succitato decreto, era stato disposto l'avvio di un procedimento ex art. 337 c.c.,
e poi in sede di interrogatorio libero nell'ambito del presente giudizio, di versare in una condizione di ludopatia, non ha dimostrato di aver superato tale problematica e, a ben vedere, nemmeno di essere intenzionato ad affrontarla adeguatamente.
Infatti in sede di interrogatorio libero, svoltosi all'udienza del 4 aprile
2024, egli aveva dichiarato di aver dovuto interrompere il percorso di recupero che aveva avviato presso il a causa di una contingenza, ovvero Pt_2
l'indisponibilità dell'auto,.
All'udienza del 26 settembre 2024 il convenuto ha poi riferito di essere stato rifiutato da una comunità di Castellamare di Stabia, che, a suo dire,
preferirebbe prendere in carico soggetti aventi più problematiche mentre egli avrebbe “solo” quella della dipendenza dal gioco d'azzardo e che stava frequentando un gruppo di giocatori anonimi a Bologna, dove si era trasferito da poco, seguendo un percorso di dodici tappe, senza però dimostrare tale ultima circostanza e senza nemmeno precisare e documentate quale sarebbe pagina 3 di 8 stato il tipo di nuvo percorso intrapreso al fine di consentire di valutarne l'efficacia.
A tali considerazioni deve aggiungersi quella ulteriore che, secondo quanto allegato dalla ricorrente, senza contestazione alcuna del resistente,
costui a partire da novembre 2023 aveva sospeso, senza mai fornire nessuna
Per_ giustificazione, ogni forma di contribuzione al mantenimento del figlio nonostante fosse emerso che egli per un periodo aveva lavorato come cameriere presso un ristorante di Lazise (cfr. verbale del procedimento di vigilanza del 6 giugno 2024) e, al termine di quel rapporto di lavoro, aveva percepito la (v. verbale del procedimento di vigilanza del 26 settembre CP_2
2024) sino a momento della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 6 novembre 2024 a Bologna (cfr. doc. 27 della ricorrente).
Va parimenti evidenziato che il non ha nemmeno osservato i CP_1
turni di esercizio della responsabilità genitoriale stabiliti con i provvedimenti provvisori poiché ha incontrato il figlio in maniera discontinua ovvero,
secondo quanto precisato dalla ricorrente, fino alla data del 26 settembre 2024,
soltanto il 3 ed il 17 giugno, il 1° luglio ed il 2 settembre.
Tale contegno è proseguito anche in seguito atteso che il servizio sociale territorialmente competente, al quale il giudice relatore aveva affidato pagina 4 di 8 l'incarico, tra gli altri, di predisporre un calendario di visite facilitanti, nella relazione del 30.10.2024 ha riferito che il aveva disertato alcuni degli CP_1
incontri che erano stati programmati con varie motivazioni.
Si noti, peraltro, che anche prima dell'inizio del presente giudizio il secondo quanto riferito dalla ricorrente senza contestazioni del CP_1
resistente, nonostante i turni di responsabilità fossero stati ridotti per assecondare le sue esigenze lavorative, non aveva rispettato nessuna delle progressioni indicate.
Ora la irrisolata ludopatia e la reiterata e tuttora perdurante inadempienza del ai doveri, economici e relazionali, di genitore inducono a CP_1
ritenerlo incapace di farsi carico delle esigenze anche materiali del figlio, tanto più dopo che egli si è trasferito a vivere a Bologna, e giustificano quindi la conferma del provvedimento adottato in via provvisoria dal giudice relatore di affidamento dello stesso in via esclusiva alla madre.
Pare invece eccessiva la domanda di quest'ultima di affidamento super esclusivo atteso che il suo accoglimento esautorando del tutto il dal CP_1
ruolo genitoriale rischierebbe di allontanarlo ancora di più dal figlio, verso il quale egli ha comunque mostrato, sia pure in modo saltuario, affetto e vicinanza.
pagina 5 di 8 Per quanto attiene alle modalità di visita quelle proposte dalla ricorrente risultano maggiormente tutelanti per il minore in considerazione della discontinuità con cui il padre lo ha incontrato.
Non si ravvisano poi ragioni per ridurre la misura del contributo al mantenimento del minore dovuto dal e la percentuale di CP_1
contribuzione alle spese straordinarie per lui, diversamente da quanto da lui sostenuto, atteso che deve rintersi che egli disponga di fonti di reddito, lecite o illecite, non dichiarate e di ignota entità, essendo del tutto evidente che egli non avrebbe di che vivere dovendo sostenere, stando alla documentazione dimessa dal suo difensore in allegato alla comparsa conclusionale, l'onere di un canone di locazione di circa 500,00 euro mensili a fronte di uno stipendio che sarebbe pari a soli 700,00 euro mensili.
Tale valutazione è confortata dalla considerazione che egli non ha prodotto gli estratti dei conti correnti a lui intestati in palese violazione del disposto dell'art. 473-bis. 12 c.p.c. senza fornire la benchè minima giustificazione di tale omissione.
Quanto alle spese di lite l'integrale accoglimento delle domande attoree giustifica la condanna del resistente alla rifusione integrale delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo quantificando il compenso per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio sulla scorta dei valori medi di pagina 6 di 8 liquidazione aumentati del 30 % ex art. 4, comma I bis, D.M. 55/2014, come novellato nel 2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Affida il minore in via esclusiva alla madre;
Persona_1
2) Attribuisce al padre il diritto-dovere di vedere il figlio una volta la settimana, alla presenza della madre, coincidente con il turno di riposo materno (allo stato attuale il lunedì) salva la facoltà di recupero in caso di impedimento materno;
3) Conferma le condizioni economiche stabilite con il decreto citato in motivazione;
4) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 9.900,80 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona il 27/05/2025
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
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