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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 13.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 839 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Antonio Borzacchiello ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118/1971 e succ. mod. e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
1 Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 30.01.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 31.01.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura dei chiarimenti alla consulenza tecnica disposti nella presente fase di opposizione emerge, in particolare, che: “… nelle tabelle di legge, al codice 6462” nei casi di nefrectomia con rene supersite integro” si prevede un tasso fisso del 25%, valore percentuale applicato. Inoltre, nel certificato medico del
29.10.2021 … non erano indicate complicanze o conseguenze di rilievo, pertanto non aveva alcuna incidenza sulla valutazione globale.
Infine, nel certificato medico del 13.10.2022 con diagnosi di obesità di III classe, non si evidenziavano complicanze artrosiche o limitazioni funzionali significative che, peraltro, non furono obiettivate neanche da questo CTU nel corso della visita medico legale, ma avendo avuto riguardo dell'indice di massa corporea, si ritenne assegnare una percentuale invalidante del 55%.
In definitiva e per quanto su esposto, il CTU conferma integralmente quanto fu già relazionato nella relazione peritale depositata…”, nella quale il medesimo consulente concludeva nei termini seguenti: “… la ricorrente è da giudicarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 70% dalla data della visita di revisione sulla permanenza dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medico
Legale dell' 22.06.2022” (cfr. conclusioni e chiarim. CTU). CP_1
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del contestato requisito sanitario – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata, in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti, cui nulla di nuovo aggiunge l'ulteriore certificato dell' datato 27.06.2024 Parte_2
(depositato il 23.07.2024), in cui si dà conto di un quadro ematologico di anemia verosimilmente su base infiammatoria senza incidenze funzionali di rilievo e in buon compenso farmacologico (v. all.).
2 Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 14.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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