TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Sezione Seconda Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo pronunzia ex artt. 127 ter e
429 c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 28.02.2024 al N° di R.G.A.C. 2473/2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. BURELLI Edoardo Parte_1
-Opponente- contro
Controparte_1 presso la Corte di Appello di Firenze, in persona del
[...]
Presidente p.t. – CO.RE.GE., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
-Opposto-
Oggetto: opposizione O.I. prot. 25.1.2024.0000959.U, notificata il 29.1.2024
Conclusioni
Per l'opponente: Voglia il Tribunale di Firenze accogliere il ricorso e annullare l'ordinanza ingiunzione, con vittoria di compensi e di spese di lite e in denegata ipotesi contenere nel limite la sanzione.
Per l'opposto: Voglia il Tribunale adito respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Esposizione delle Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
, candidatosi alle elezioni politiche del 25.09.2022 per la Parte_1
Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia, non veniva eletto;
successivamente presentava al COLLEGIO REGIONALE di GARANZIA ELETTORALE, istituito presso la Corte di Appello di Firenze, il rendiconto delle spese e dei contributi elettorali da cui risultava che egli aveva ricevuto, a titolo di liberalità per l'intera campagna elettorale, alcuni contributi da parte di alcune società commerciali e precisamente dalla (contributo di euro 500), dalla Controparte_2 in realtà , dalla Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Nel mese di febbraio 2023 veniva diffidato da i produrre Pt_1 CP_6
“le delibere degli organi sociali competenti, con relativa attestazione dell'estrazione della relativa pagina del libro sociale vidimato, oltre alle schede contabili e alle pagine del libro giornale di ciascuna società nelle quali risultavano annotate le scritture relative ai contributi”, nonché di produrre l'estratto del conto corrente dedicato alla consultazione completo, dall'avvenuta apertura alla chiusura, al fine di documentare che i contributi fossero stati erogati in conformità alla legge, visto che l'art. 7 co. 2° della legge 2.5.1974 nr. 1951 (e l'art. 4 1° co. della legge 659/1981 che ha esteso il divieto anche ai finanziamenti ai candidati alle elezioni politiche ed europee, regionali, provinciali e comunali) consente che le società commerciali possano finanziare i partiti politici o loro articolazioni o gruppi parlamentari a condizione che “tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio”. così produceva i verbali delle assemblee dei soci delle società Pt_1 [...]
e non reperendo quella della Nuova Italia Impianti S.p.a. né CP_3 CP_5 producendo la delibera di “ratifica” della determinazione dell'amministratore di tale ultima compagine societaria.
Il rilevando l'omessa produzione della detta documentazione, irrogava CP_6 la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 15 comma 11° della legge nr.
515/1993, applicava la sanzione di euro 5.200 (Importo minimo di legge in considerazione dell'oggettiva complessità della normativa vigente), sulla scorta del fatto che l'art. 7 della legge nr. 195/1974 richiede che la spesa (nel quale ambito va inscritto il contributo elettorale) debba essere “deliberata” [difatti l'unico organo sociale atto a deliberare è l'assemblea dei soci], escludendo che l'amministratore della società possa gestire operazioni ed esercitare poteri gestori per operazioni che non attengono ad attuare l'oggetto sociale ex art. 2380 bis c.c..
L'ordinanza ingiunzione veniva notificata il 29.1.2024.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.2.2024, ha impugnato Pt_1 detto provvedimento assumendo di aver ottenuto in data 27.2.2024 la deliberazione dell'amministratore unico sig. dell'8.9.2022, così confidando sulla Controparte_7 dichiarazione di inefficacia dell'O.I. per aver richiesto via email alla detta società la documentazione già l'11.4.2023, senza ottenere risposta, così non ottemperando alle prescrizioni del CO.RE.GE..
Fissata l'udienza per la trattazione del ricorso e sospesa l'esecutività del provvedimento inaudita altera parte, a seguito di rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, si è costituito in giudizio il Controparte_8 presso la Corte di Appello di Firenze contestando le censure mosse
[...] dal ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata ritenuta matura per la decisione con provvedimento del 10.7.2024, con rinvio della causa all'udienza cartolare del
22.5.2025; le parti provvedevano con molto anticipo al deposito delle dette note sostitutive dell'udienza; verificata la volontà delle parti di giungere alla definizione del procedimento, la causa viene oggi decisa.
0o0o0
In diritto
A fianco della legge sul sistema elettorale, si pone la legge nr. 515 del 1993 che si concentra sul controllo delle spese e la regolazione dei finanziamenti dei candidati nel periodo della campagna elettorale.
La legge disciplina separatamente le modalità di reperimento dei finanzia menti per candidati e partiti politici, anche se entrambi devono osservare una precisa procedura burocratica per assicurare la pubblicità delle contribuzioni e la trasparenza del bilancio. Per quanto riguarda il candidato, egli ha l'obbligo, prima di tutto, di nominare un unico mandatario elettorale (che a sua volta può svolgere l'attività solo
3 per quell'unico candidato), cioè un fiduciario garante della veridicità delle entrate. Il mandatario ha la funzione di raccogliere fondi per il candidato. I fondi raccolti devono transitare su un unico conto corrente bancario o postale, su quest'ultimo devono essere inoltre registrate tutte le attività, sia in entrata che in uscita svolte durante la campagna elettorale.
La ratio, evidentemente, è quella di evitare che un solo soggetto o associazione possa condizionare politicamente un candidato in conseguenza di ingenti contributi in suo favore.
Con il referendum del 1993 sono state abrogate alcune norme fondamentali della legge 195/74 (gli artt. 3 e 9) sul finanziamento pubblico dei partiti, e il contributo pubblico ha finito per limitarsi al solo rimborso delle spese elettorali.
Pertanto, la normativa attuale in materia di finanziamento deriva dalla normativa residua della legge 195/74 e dalla legge 515/93.
La ratio sottesa alle norme in esame è quella di impedire che vengano effettuati a partiti o a soggetti politici finanziamenti economici quando gli stessi non sono trasparenti, condivisi e, soprattutto, quando non sono stati approvati da parte dell'organo più rappresentativo della persona giuridica in questione (società commerciale) che, in quanto tale può slegare il contributo “politico” – da qualificare come atto di “liberalità” ex art. 809 c.c. - dall'obiettivo di attuare l'oggetto sociale, al quale invece, inderogabilmente, sono connessi funzionalmente i poteri dell'amministratore unico.
Il legislatore reputa l'assemblea dei soci l'organo sociale deputato a modificare l'oggetto sociale della compagine societaria e ad adottare decisioni “straordinarie”.
Più nello specifico: l'erogazione di un contributo elettorale non deve avere alcuna contropartita né deve fornire qualche vantaggio, nemmeno indiretto, alla società commerciale che lo dispone (del resto è una liberalità) ed è per tale motivo che deve essere esaminata ed approvata dall'assemblea dei soci ed iscritta nella contabilità della società erogante, al fine di evitare i c.d. finanziamenti occulti.
L'art. 7 della legge nr. 195/1974 considera, dunque, illecito il finanziamento, diretto o indiretto, posto in essere da società private in assenza dei due diversi requisiti sopra indicati, entrambi necessari ed imprescindibili, ovvero l'approvazione da parte
4 dell'assemblea della disposizione economica e l'iscrizione della delibera nei registri contabili (tant'è che Cass. sent. n. 47856/2001 e Cass. sent. n. 14791/2000 hanno qualificato come illecito un finanziamento erogato da una società ed iscritto nel bilancio ma non preceduto dalla delibera dell'organo societario competente).
E' lo stesso Giudice di legittimità a ricordarci, poi, che “Con la fattispecie di finanziamento societario occulto il legislatore …ha inteso tutelare la trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere
a determinare la politica nazionale;
la ratio della fattispecie è ravvisabile nell'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o i singoli membri del
Parlamento” (da ultimo Cass. sent. 223/2022; v, anche Cassazione II^ Penale
21.3.2000 nr. 14791, per cui occorre garantire la trasparenza dei rapporti tra detentori del potere economico e partiti o membri del Parlamento o membri del Consiglio regionale).
Da tale assetto normativo si giunge agevolmente ad affermare che le erogazioni liberali effettuate da una società privata a favore di un movimento politico e/o di un candidato esulano in quanto tali dall'oggetto sociale (che è un'attività lucrativa che l'impresa si propone di svolgere e che deve essere determinata, lecita e possibile).
Lo scopo sociale rappresenta l'obiettivo cui la società tende e che può essere raggiunto solo attraverso la specifica attività che i soci, stipulando il contratto di società, decidono di esercitare in comune e che la società si propone di svolgere
(attraverso l'organo di amministrazione) per la realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo di questi attraverso il compimento di una o più attività preordinate al suo conseguimento e rientranti nell'oggetto sociale.
E' pur vero che l'art. 2086 c.c., secondo comma, chiarisce come la gestione dell'impresa spetti agli amministratori, ma questi debbono compiere solo le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale [vedi artt. 2257 c.c. (in materia di società di persone), gli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c. (in materia di
S.p.A.) e l'art. 2475 c.c. (in materia di S.r.l.)] ponendo quindi in essere quegli atti necessari alla realizzazione dello scopo sociale.
Di tal modo l'oggetto sociale è il limite che l'amministratore non può valicare ( “i quali non possono perseguire l'interesse della società (lo scopo di lucro) operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell'atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale investito ed ai quali rimane attribuita la competenza alla sua determinazione
5 non essendo delegabile - né esplicitamente, né implicitamente - all'organo amministrativo (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2002, n. 16416).
Ciò consente di desumere l'esistenza, nel sistema, di un generale divieto per gli amministratori di compiere operazioni straordinarie che vadano oltre l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o che comportino la dazione di denaro a terzi senza un beneficio ESPRESSO per l'attività commerciale espletata.
Ecco allora che, dal momento in cui la società deve rendere conto ai propri soci delle attività che pone in essere attraverso i propri amministratori, laddove queste esulino dall'oggetto sociale - come nel caso della decisione di corrispondere un contributo ad un soggetto politico (candidato persona fisica o gruppo politico) - dovrà essere chiamata l'assemblea dei soci ad esprimere democraticamente la propria volontà ed a deliberare nel merito.
Infatti, solo l'assemblea dei soci è l'organo collegiale titolare della funzione deliberativa di ogni tipo di società regolata dal codice civile nel quale viene espressa la volontà degli stessi – che sono in fondo i veri proprietari dell'ente - in relazione alla gestione della società, attuata, poi, dall'organo amministrativo nella figura dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione.
La stessa natura del contributo elettorale, quale atto di liberalità, giustifica tale interpretazione in quanto lo stesso determina l'impoverimento della società che lo compie ed il correlativo arricchimento del partito politico e/o candidato che lo riceve, senza che ciò derivi dall'adempimento di un'obbligazione, neanche naturale, ma semplicemente da una condivisione di idee e prospettive.
Non si ritiene che un contributo elettorale sia atto consono al raggiungimento dello scopo sociale perché non assimilabile agli atti di liberalità che la società pone in essere a fini di ritorno di immagine o di pubblicità, come le sponsorizzazioni, in quanto le erogazioni elettorali devono essere scevre da qualsiasi finalità latu sensu sinallgmatica, diretta o indiretta.
Il Consiglio di Amministrazione non può essere preferito all'assemblea dei soci – come rigorosamente ritenuto dal interpretazione oggi condivisa da questo CP_6 giudice - né la buona fede può escludere la responsabilità amministrativa, quando questa è frutto di una colpa o negligenza nel conformarsi al dettato normativo.
Si tenga altresì conto che la Corte di Cassazione sez. pen. VI, sez. 16.10.1997 nr. 9354 ebbe a precisare che “la sanzione prevista per la sua inosservanza non vale certo a rendere inoperante il disposto dell'art. 7 III co. della legge 195 del 1974, perché, mentre l'art. 4, VI co. della
6 legge 659 del 1981 si riferisce esclusivamente a contributi erogati dalle società di cui all'art. 7 II co. della legge 195 del 1974 (oltre che da altre figure soggettive) regolarmente deliberati ed iscritti in bilancio e in cui manchi soltanto la dichiarazione congiunta, la norma della legge del 1974 riguarda proprio la violazione di quei precetti posti a tutela della trasparenza e che giustifica un regime esclusivo per la società, rispetto alle quali hanno motivo di porsi sia la delibera assembleare sia l'iscrizione in bilancio”.
In fatto
Deve rilevarsi che il ricorrente ha prodotto la deliberazione dell'amministratore unico della Società per Azioni in questione che, per le ragioni sopra evidenziate, non si ritiene idonea ad elidere la violazione di legge contestata (salvo che non fosse stata prodotta la delibera di ratifica dell'assemblea dei soci).
0o0o0
Si ritiene di compensare le spese processuali atteso che, laddove la società Nuova
Italia Impianti S.p.a. avesse fornito immediata risposta a ià nell'aprile del Pt_1
2023, il ricorrente sarebbe stato messo nelle condizioni di riattivarsi per ottenere l'eventuale delibera di ratifica.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda, rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Collegio
Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Firenze del 25.1.2024, notificata il 29.1.2024.
Spese processuali compensate.
Firenze, 12 giugno 2025
la giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 7 dispone "1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge";
2