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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE REL.
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21237/2024 avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._1
(C.F. ) (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
; (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.F._3 Parte_4 C.F._4
VIA CONTE ROSSO, 3 10121 TORINO rappresentati e difesi dagli avv.ti PERONA LUCA e dall'avv.
BESUSSO BULLO ELENA GIANNINA in forza di procura in atti.
RICORRENTI contro
(C.F. senza ministero di difesa. CP_1 C.F._5
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Dichiarare l'interdizione del Sig. (c.f. CP_1
nato a [...] il [...] con residenza anagrafica in Caselle Torinese C.F._5
(TO), alla via Fabbriche n. 46 ed attuale domicilio presso la R.S.A. “Residenza Nuovo Baulino” di Caselle
Torinese, via Aldo Moro n. 33, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese del giudizio, ivi incluso il rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 e l'aumento p.c.t. ex art. 4 c.
1-bis D.M. n.
55/2014, oltre c.p.a. ed i.v.a. sugli importi imponibili”
Per il P.M. pagina 1 di 4 Dichiararsi l'interdizione di CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2024 , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e , figli della parte interdicenda,
[...] Parte_3 Parte_4 chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri CP_1 interessi perché affetto da “ disturbo neurocognitivo maggiore a genesi mista (m di Alzheimer associata a CV) di grado severo con BPSD associati (disinibizione, reattività verso l'assistenza” con
“indispensabile visita presso IC per aggravamento del quadro” (cfr. all.8).
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il Giudice relatore, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito nominava tutore provvisorio e rimetteva la causa innanzi al Giudice relatore peri l proseguo. il Giudice relatore fissava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale e contenenti le conclusioni delle parti.
Nel termine fissato pervenivano le conclusioni delle parti e del PM, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve essere innanzitutto dichiarata la contumacia del sig. , stante la sua mancata CP_1 costituzione.
Nel merito la domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da “Demenza a genesi mista di grado CP_1 severo con disturbi comportamentali, cardiopatia ipertensiva, esiti TURP per ipb.”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. verbale di accertamento dell'invalidità del 5/1/2024).
Dalla narrazione in ricorso e dalla documentazione in atti è emerso che lo stato di salute di parte interdicenda si sia aggravato nel corso degli anni;
Il sig. è già da tempo ricoverato CP_1 presso una struttura poiché bisognoso di assistenza continua;
nel più recente verbale per l'accertamento dell'invalidità civile, infatti, si dà atto dell'incapacità di compiere atti quotidiani della vita.
Con riguardo agli aspetti patrimoniali poi egli è titolare di rapporti di conto corrente e deposito titoli amministrati, nonché proprietario di immobili, alcuni dei quali concessi in locazione e prossimi alla scadenza.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il GOP.
La parte interdicenda, infatti non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste in ordine alla sua persona, incluse quelle relative alle sue generalità, confermando, dunque, la pagina 2 di 4 condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta e ragion per cui si è provveduto in tale sede alla nomina del tutore provvisorio (parte ricorrente ). Parte_1
Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni CP_1 necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione alla domanda d'interdizione e i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di , nato a [...], il [...] e dom. in a RISS CP_1
“Residenza Nuovo Baulino” di Caselle Torinese, via Aldo Moro n. 33.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Nulla in punto spese pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/03/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE REL.
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21237/2024 avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._1
(C.F. ) (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
; (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.F._3 Parte_4 C.F._4
VIA CONTE ROSSO, 3 10121 TORINO rappresentati e difesi dagli avv.ti PERONA LUCA e dall'avv.
BESUSSO BULLO ELENA GIANNINA in forza di procura in atti.
RICORRENTI contro
(C.F. senza ministero di difesa. CP_1 C.F._5
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Dichiarare l'interdizione del Sig. (c.f. CP_1
nato a [...] il [...] con residenza anagrafica in Caselle Torinese C.F._5
(TO), alla via Fabbriche n. 46 ed attuale domicilio presso la R.S.A. “Residenza Nuovo Baulino” di Caselle
Torinese, via Aldo Moro n. 33, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese del giudizio, ivi incluso il rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 e l'aumento p.c.t. ex art. 4 c.
1-bis D.M. n.
55/2014, oltre c.p.a. ed i.v.a. sugli importi imponibili”
Per il P.M. pagina 1 di 4 Dichiararsi l'interdizione di CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2024 , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e , figli della parte interdicenda,
[...] Parte_3 Parte_4 chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri CP_1 interessi perché affetto da “ disturbo neurocognitivo maggiore a genesi mista (m di Alzheimer associata a CV) di grado severo con BPSD associati (disinibizione, reattività verso l'assistenza” con
“indispensabile visita presso IC per aggravamento del quadro” (cfr. all.8).
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il Giudice relatore, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito nominava tutore provvisorio e rimetteva la causa innanzi al Giudice relatore peri l proseguo. il Giudice relatore fissava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale e contenenti le conclusioni delle parti.
Nel termine fissato pervenivano le conclusioni delle parti e del PM, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve essere innanzitutto dichiarata la contumacia del sig. , stante la sua mancata CP_1 costituzione.
Nel merito la domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da “Demenza a genesi mista di grado CP_1 severo con disturbi comportamentali, cardiopatia ipertensiva, esiti TURP per ipb.”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. verbale di accertamento dell'invalidità del 5/1/2024).
Dalla narrazione in ricorso e dalla documentazione in atti è emerso che lo stato di salute di parte interdicenda si sia aggravato nel corso degli anni;
Il sig. è già da tempo ricoverato CP_1 presso una struttura poiché bisognoso di assistenza continua;
nel più recente verbale per l'accertamento dell'invalidità civile, infatti, si dà atto dell'incapacità di compiere atti quotidiani della vita.
Con riguardo agli aspetti patrimoniali poi egli è titolare di rapporti di conto corrente e deposito titoli amministrati, nonché proprietario di immobili, alcuni dei quali concessi in locazione e prossimi alla scadenza.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il GOP.
La parte interdicenda, infatti non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste in ordine alla sua persona, incluse quelle relative alle sue generalità, confermando, dunque, la pagina 2 di 4 condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta e ragion per cui si è provveduto in tale sede alla nomina del tutore provvisorio (parte ricorrente ). Parte_1
Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni CP_1 necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione alla domanda d'interdizione e i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di , nato a [...], il [...] e dom. in a RISS CP_1
“Residenza Nuovo Baulino” di Caselle Torinese, via Aldo Moro n. 33.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Nulla in punto spese pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/03/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
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