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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 1543/2022, avente ad oggetto
“opposizione ad ingiunzione ex art. 3 r.d. 639/1910 e art. 32 d.lgs. 150/2011 per violazioni al codice della strada” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AU IO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo telematico
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO
Causa iscritta a ruolo il 28.09.2022, discussa e decisa all'udienza del 09.12.2025, sulle conclusioni della difesa di parte opponente, come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.09.2022, ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 24644 emessa dal CP_1 in data 02.05.2022, notificata il 15.05.2022, avente ad oggetto l'importo di
[...] euro 5.196,56 a titolo di sanzione amministrativa per accertata violazione degli artt.
193 e 180 c. 8 CdS, commessa in il 21.2.2018 per aver circolato con il veicolo CP_1 targato EB 511AS, di sua proprietà, privo di copertura assicurativa e per non aver ottemperato all'invito a presentare la richiesta documentazione entro un tempo pagina 1 di 3 prestabilito. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'esecutività,
l'annullamento del provvedimento impugnato.
Parte opponente ha indicato, quali motivi di doglianza: l'illegittimità della sanzione ex art. 190 CdS poiché al momento dell'irrogazione della sanzione (21.02.2018) il veicolo targato EB511AS risultava coperto da assicurazione in quanto beneficiava del c.d. periodo di comporto di 15 giorni;
l'illegittimità della sanzione ex art. 180 comma
8 CdS per violazione dell'art. 43 DPR n. 445/2000.
Il costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 26.06.2024, il G.I. ha dichiarato l'interruzione del processo per intervenuta cancellazione dall'albo professionale per pensionamento del difensore del
Comune di avv. Enrica Onorati. CP_1
Con ricorso in riassunzione del 24.10.2024, la causa è stata riassunta dall'opponente. Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è Controparte_1 rimasto contumace.
Istruita solo documentalmente, all'udienza odierna, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
I motivi di opposizione, riferendosi alla legittimità dell'originario accertamento contenuto nei verbali n. 7781/18 del 23.03.2018 e n. 16027/18 del 15.06.2018, scontano il limite della accertata regolarità della notifica dei predetti verbali (come documentata dal che ha depositato le relative notifiche), ciò che preclude la CP_1 possibilità di far valere i vizi del verbale di accertamento dell'infrazione nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
La tempestività dell'opposizione, peraltro, è stata fondatamente messa in dubbio dalla difesa del la quale ha rilevato che le eccezioni formulate Controparte_1 dall'opponente avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnazione del verbale e non già di opposizione dell'ingiunzione, allorquando la violazione si è ormai cristallizzata (cfr. comparsa di costituzione pag. 6).
Sul punto, va osservato che, nel sistema previsto dal codice della strada, il verbale di accertamento della infrazione è atto autonomamente impugnabile, a prescindere cioè dalla successiva adozione, da parte dell'autorità competente, dell'ordinanza- ingiunzione. pagina 2 di 3 Nel caso che ci occupa, i profili di contestazione dedotti dall'opponente avrebbero dovuto fin da subito essere dedotti mediante proposizione di opposizione al verbale di accertamento. Decorso inutilmente il termine per tale ricorso la contestazione diventa inammissibile e non può essere riproposta attraverso l'opposizione alla ingiunzione
(pena l'indebita duplicazione degli strumenti impugnatori, cfr Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 9059 del 01.04.2021 che ha affermato il principio peraltro consolidato che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale” (cfr. Trib. Milano, sez. I, 01.02.2023 (ud. 31.01.2023), dep.
01.02.2023, n. 823).
Tanto premesso e dunque accertata la regolarità della notifica dei verbali di accertamento, deve escludersi che nel procedimento di opposizione all'ordinanza- ingiunzione possano essere fatti valere vizi inerenti ai verbali medesimi.
Deve pertanto concludersi per una pronuncia di rigetto della opposizione con conferma della ordinanza ingiunzione opposta.
Si ritiene equo compensare le spese tra le parti, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio del a seguito della riassunzione della causa. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda ovvero eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) spese compensate.
Così deciso in Matera il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 1543/2022, avente ad oggetto
“opposizione ad ingiunzione ex art. 3 r.d. 639/1910 e art. 32 d.lgs. 150/2011 per violazioni al codice della strada” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AU IO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo telematico
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO
Causa iscritta a ruolo il 28.09.2022, discussa e decisa all'udienza del 09.12.2025, sulle conclusioni della difesa di parte opponente, come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.09.2022, ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 24644 emessa dal CP_1 in data 02.05.2022, notificata il 15.05.2022, avente ad oggetto l'importo di
[...] euro 5.196,56 a titolo di sanzione amministrativa per accertata violazione degli artt.
193 e 180 c. 8 CdS, commessa in il 21.2.2018 per aver circolato con il veicolo CP_1 targato EB 511AS, di sua proprietà, privo di copertura assicurativa e per non aver ottemperato all'invito a presentare la richiesta documentazione entro un tempo pagina 1 di 3 prestabilito. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'esecutività,
l'annullamento del provvedimento impugnato.
Parte opponente ha indicato, quali motivi di doglianza: l'illegittimità della sanzione ex art. 190 CdS poiché al momento dell'irrogazione della sanzione (21.02.2018) il veicolo targato EB511AS risultava coperto da assicurazione in quanto beneficiava del c.d. periodo di comporto di 15 giorni;
l'illegittimità della sanzione ex art. 180 comma
8 CdS per violazione dell'art. 43 DPR n. 445/2000.
Il costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 26.06.2024, il G.I. ha dichiarato l'interruzione del processo per intervenuta cancellazione dall'albo professionale per pensionamento del difensore del
Comune di avv. Enrica Onorati. CP_1
Con ricorso in riassunzione del 24.10.2024, la causa è stata riassunta dall'opponente. Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è Controparte_1 rimasto contumace.
Istruita solo documentalmente, all'udienza odierna, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
I motivi di opposizione, riferendosi alla legittimità dell'originario accertamento contenuto nei verbali n. 7781/18 del 23.03.2018 e n. 16027/18 del 15.06.2018, scontano il limite della accertata regolarità della notifica dei predetti verbali (come documentata dal che ha depositato le relative notifiche), ciò che preclude la CP_1 possibilità di far valere i vizi del verbale di accertamento dell'infrazione nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
La tempestività dell'opposizione, peraltro, è stata fondatamente messa in dubbio dalla difesa del la quale ha rilevato che le eccezioni formulate Controparte_1 dall'opponente avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnazione del verbale e non già di opposizione dell'ingiunzione, allorquando la violazione si è ormai cristallizzata (cfr. comparsa di costituzione pag. 6).
Sul punto, va osservato che, nel sistema previsto dal codice della strada, il verbale di accertamento della infrazione è atto autonomamente impugnabile, a prescindere cioè dalla successiva adozione, da parte dell'autorità competente, dell'ordinanza- ingiunzione. pagina 2 di 3 Nel caso che ci occupa, i profili di contestazione dedotti dall'opponente avrebbero dovuto fin da subito essere dedotti mediante proposizione di opposizione al verbale di accertamento. Decorso inutilmente il termine per tale ricorso la contestazione diventa inammissibile e non può essere riproposta attraverso l'opposizione alla ingiunzione
(pena l'indebita duplicazione degli strumenti impugnatori, cfr Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 9059 del 01.04.2021 che ha affermato il principio peraltro consolidato che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale” (cfr. Trib. Milano, sez. I, 01.02.2023 (ud. 31.01.2023), dep.
01.02.2023, n. 823).
Tanto premesso e dunque accertata la regolarità della notifica dei verbali di accertamento, deve escludersi che nel procedimento di opposizione all'ordinanza- ingiunzione possano essere fatti valere vizi inerenti ai verbali medesimi.
Deve pertanto concludersi per una pronuncia di rigetto della opposizione con conferma della ordinanza ingiunzione opposta.
Si ritiene equo compensare le spese tra le parti, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio del a seguito della riassunzione della causa. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda ovvero eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) spese compensate.
Così deciso in Matera il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
pagina 3 di 3