Ordinanza cautelare 23 giugno 2016
Sentenza 9 marzo 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 23/06/2016, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00811/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2016, proposto da:
MA AS, ME SS AM, rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Musio, con domicilio eletto presso Massimiliano Musio in Lecce, Via Reggimento Fanteria, 9;
contro
Comune di Salve;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 9 del 23/02/2016 - notificata in data 09/03/2016 - a firma del Dirigente dell'UTC di Salve;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra dell'ordinanza n. 2 del 13/01/2016 avente ad oggetto intimazione alla sospensione dei lavori, a firma del Dirigente dell'UTC di Salve.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
- rilevato che i ricorrenti, successivamente all’ordine di demolizione odiernamente impugnato, hanno presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 TUE;
- ritenuto che la presentazione di istanza ex art. 36 TUE non comporta la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'impugnazione dell'ordine di demolizione, ma fa conseguire uno stato di temporanea quiescenza dell'atto, fino alla definizione del procedimento, espressa o tacita, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, benché realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, si accerti tuttavia essere conforme alla strumentazione urbanistica;
- ritenuto, per tali ragioni, di sospendere l’efficacia del presente atto, fissando contestualmente udienza di merito per il 14.12.2016;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,
- sospende l’efficacia dell’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione;
- fissa udienza di merito per il 14.12.2016.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Patrizia Moro, Presidente FF
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
Jessica Bonetto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO