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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc e pendente
TRA
nata a [...] il [...] ( , residente in Parte_1 C.F._1
HI Via dei Biancospini n. 4, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Genova 29 presso lo studio dell'Avv. Anna M. De Facendis ( ) che la rappresenta e difende in virtù C.F._2 di procura redatta su foglio separato e parte integrante della citazione,
ATTRICE
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 residente a[...], Controparte_2
, nata a [...] il [...] ( ), residente in [...]
Adda n. 7, rappresentate e difese dagli Avvocati Giuseppe Di Mascio ) e C.F._5
Francesca Maria De Magistris ( ) del foro di Cassino ed elettivamente C.F._6 domiciliate in Viterbo, Via Genova 29 presso lo studio dell'Avv. Anna M. De Facendis come da procura redatta su foglio separato e parte integrante dell'atto di citazione.
ATTRICI
, nata a [...] il [...] ( in proprio, quale Parte_2 C.F._7 erede di nata a [...] il [...] Controparte_3
( , e nella qualità di procuratrice speciale di , nato ad [...] C.F._8 Parte_3 delle Fonti (BA) il 20 ottobre 1947 ( ) e , nato a [...] C.F._9 Parte_4
(Germania) il 30 maggio 1972 ( ), rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti C.F._10
Giuseppe Di Mascio e Francesca Maria De Magistris del Foro di Cassino, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura alle liti redatta su foglio separato e parte integrante della comparsa di intervento volontario per la prosecuzione del giudizio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Anna M. De Facendis in Viterbo alla Via Genova n.29.
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
residente a [...], Cod. Fisc. Controparte_2
residente a [...] 03043 C.F._11 Controparte_4
CASSINO, Cod. Fisc. , residente a 03043 C.F._12 Controparte_5
Cassino (FR) in via Botticelli 12, Cod. Fisc. , rappresentati e difesi, giusta C.F._13 procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione su foglio separato, dall' avv. Stefano
Bianchini -C.F. - del Foro di Viterbo con studio in via Franco Rasetti 4/A C.F._14
Viterbo ove eleggono domicilio.
CONVENUTI
, nata a [...] il [...], CF. , Controparte_2 C.F._15 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Sandro Pertini, n. 14, presso lo studio dell'avv. Anna
Camilli, c.f. la quale la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla CodiceFiscale_16 comparsa di costituzione.
CONVENUTA
, residente in [...]
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: scioglimento della comunione ereditaria.
All'udienza del 18 dicembre 2024, sostituita con deposito di note scritte, le parti così precisavano per proprie conclusioni:
- per con l'avv. De Facendis e per , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 procuratrice speciale di e , per , Parte_3 Parte_4 Controparte_1 [...]
con gli Avv. Giuseppe Di Mascio Avv. Francesca Maria De Controparte_2
Magistris:- “Dichiarare aperta la successione legittima di , Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta in HI il 9 aprile 2018 e conseguentemente, in conformità delle disposizioni di legge, dichiarare eredi legittimi le sorelle germane ed unilaterali, nonché gli altri eredi diretti o per rappresentazione;
- In accoglimento di domanda di rivendica sui valori monetari e finanziari: a) dichiarare che gli interi importi in denaro esistente sui conti correnti intestati o cointestati alla defunta, alla data ed ora del decesso della Persona_1
appartengono alla massa e per l'effetto condannare a conferirli e
[...] Controparte_2 restituirli per l'attribuzione dei rispettivi lotti;
b) dichiarare appartenenti alla massa i denari esistenti sul conto corrente intestato alla de cuius, oggetto di precedenti dazioni in favore di CP_2 non supportate da alcuna causa debendi, per l'effetto condannando la medesima a restituirli
[...] alla massa;
In accoglimento della domanda di divisione sui beni mobili ed immobili comuni, tenuto conto delle risultanze della CTU e ricomposta previamente la massa, ordinarne lo scioglimento, con attribuzione ai singoli condividenti delle rispettive quote e porzioni, ordinando il rilascio dei beni e il rendiconto dei frutti percepiti e percipiendi. Subordinatamente, rilevata eventualmente l'indivisibilità, disporre la vendita a terzi previo incanto, con conseguente distribuzione del ricavato in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, ovvero, su consenso espresso del condividente che ne dovesse fare richiesta, disporre in suo favore l'attribuzione dell'intero, previa corresponsione dei conguagli. Vittoria di spese ed onorari di giudizio”;
- per , , con l'avv. Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
Bianchini: “in via principale, dichiarare l'inammissibilità delle domande di ricostituzione dell'asse ereditario in quanto non risultano applicabili né l'istituto della collazione né quello della riunione fittizia;
dichiarare l'infondatezza e nullità della domanda di divisione ereditaria per la genericità della formulazione e perché ha ad oggetto una pluralità di comunioni aventi titoli di provenienza e comunisti diversi;
dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del sig. , e , Persona_2 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5 che non sono stati citati in tale qualità), quale comproprietario degli immobili di caduti in Per_3 successione;
dichiarare la nullità della mediazione, prevista quale condizione di procedibilità per il presente giudizio, stante la mancata convocazione degli eredi di nella loro Persona_2 qualità. In via subordinata dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate dalle attrici.”
- per : “in via principale a) Dichiarare inammissibili: - La domanda di Controparte_2 ricostituzione dell'asse ereditario in special modo delle somme che la de cujus avrebbe disposto quando era in vita - La domanda di divisione ereditaria perché generica ed anche perché ha ad oggetto una pluralità di comunioni aventi titoli di provenienza e comunisti diversi;
In via pregiudiziale Co
- dichiarare che nulla deve conferire e restituire alla massa ereditaria perché Controparte_2 documentalmente e fedelmente provato che le somme sono state depositate sul proprio conto solo in via temporanea;
Nel merito dichiarare inammissibile la domanda attorea e ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e produzione perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e per altro non provata documentalmente, stante la mancanza di molti documenti nel fascicolo di parte. Con riserva di articolare i mezzi istruttori anche a seguito del comportamento processuale di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , nella qualità di procuratrice generale di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, , hanno introdotto il
[...] Controparte_1 Controparte_2 giudizio chiedendo dichiararsi aperta la successione legittima di Persona_1
, nata a [...] 21 agosto del 1938 e deceduta in HI il 9 Aprile 2018 e, previa
[...] Per_3 ricostituzione della massa, disporsi la divisione della comunione ereditaria mediante attribuzione a ciascun erede della quota ideale di spettanza, ordinando il rilascio dei beni ereditari, il rendiconto e la liquidazione dei frutti percepiti e percipiendi e procedendo all'attribuzione del compendio immobiliare in favore del maggior quotista salvo conguagli in denaro ovvero, accertata l'indivisibilità del compendio, disporsi la vendita con ripartizione del ricavato in proporzione alle rispettive quote.
Le attrici rivendicavano, quali beni appartenenti alla massa ereditaria, oltre alla piena proprietà di una villa a HI, diritti indivisi pari a ¼ della nuda proprietà su alcuni terreni in e gli Per_3 importi in denaro giacenti sui conti correnti intestati o cointestati alla defunta al momento del decesso, comprensivi di quanto prelevato da senza giusta causa, indicando in Controparte_2 particolare l'importo di € 5.000,00 e quello di € 18.000,00 prelevati il 9 e 10 aprile 2018, successivamente al decesso della , oltre alle somme derivanti da numerose altre Persona_1 operazioni di prelievo allo sportello ed emissioni di assegni nei periodi antecedenti alla morte.
In riferimento alla somma presente sul libretto di deposito a risparmio intestato alla de cuius hanno precisato che, alla data della morte, vi erano € 202.000, e che a seguito della chiusura del deposito, avvenuta l'11 luglio 2018 su disposizione di , era stato ripartito tra Controparte_2 Parte_1
, e solo il minor
[...] Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 importo di € 101.000, e che dall'importo residuo era stata corrisposta la somma di € 29.350 ad
, senza che si conoscesse l'impiego delle somme rimanenti. Parte_1
Infine, le attrici hanno dedotto che ha assunto la disponibilità e l'uso esclusivo Controparte_2 della villa di HI, essendosene fatta conferire l'amministrazione dagli altri coeredi.
Resistevano in giudizio , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 deducendo la mancanza di prova della qualità di chiamate all'eredità delle attrici e la
[...] mancanza in atti della procura generale rilasciata a , l'inammissibilità della domanda di Parte_2 rivendica e di ricostituzione dell'asse ereditario per impossibilità di applicare l'istituto della collazione e quello della riunione fittizia e l'inammissibilità della divisione per la genericità della domanda, non supportata dal deposito dei documenti indicati in citazione, e per la concorrenza di comunioni provenienti da titoli diversi.
In merito ai prelievi effettuati da i convenuti deducevano che, con l'accordo degli Controparte_2 eredi, le somme erano state destinate ai pagamenti derivanti dalla morte di , Persona_1 mentre l'importo di € 101.000, giacente sul libretto di risparmio, era stato trattenuto per riscattare la quota dei diritti di proprietà dell'immobile in HI, via Biancospini n. 3, caduta in successione a seguito della morte di marito della de cuius e comproprietario del bene, e che la SO somma di € 29.350 era quella di spettanza di , a cui era stata restituita a seguito Parte_1 della revoca del consenso a procedere al suddetto acquisto. Infine, deducevano che CP_2 aveva curato il terreno coltivato e gli animali presenti nell'immobile di HI senza
[...] prendere possesso della casa.
Resisteva anche deducendo l'inammissibilità della domanda di ricostituzione Controparte_2 dell'asse ereditario in relazione alle somme da lei prelevate quando la de cuius era ancora in vita non solo per l'inapplicabilità della collazione, ma anche perché tali importi erano serviti a gestire i pagamenti della vita quotidiana della zia;
l'inammissibilità della domanda di divisione ereditaria perché generica e avente ad oggetto una pluralità di comunioni con titoli di provenienza diversi e comunisti diversi;
la non fondatezza della domanda di restituzione alla massa ereditaria delle somme provenienti dal libretto di risparmio della de cuius, poiché esse erano transitate solo temporaneamente sul proprio conto, su incarico dei coeredi per acquistare la metà dell'immobile in
HI.
Con la memoria di precisazione della domanda i convenuti hanno eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di , comproprietario dei terreni di , Persona_2 Per_3
e la conseguente nullità della mediazione, nonché il difetto di legittimazione attiva del signor
, comproprietario dell'immobile in HI qual erede legittimo di Controparte_6 [...]
e non di . Per_4 Persona_1
Con memoria del 19 dicembre 2023, a seguito del decesso avvenuto Controparte_3 in Colonia il 2 agosto 2023, si costituivano in giudizio quali eredi i figli, e , Parte_2 Parte_4
e il marito , questi ultimi due a mezzo di quale procuratrice speciale. Parte_3 Parte_2
L'istruttoria si svolgeva a mezzo di acquisizione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio, volta a ricostituire le masse da dividere, a stabilire la commerciabilità dei beni immobili e a predisporre un progetto di comoda divisione, con eventuali conguagli in denaro, ovvero a determinarne il valore di mercato, e all'udienza del 18 dicembre 2024, sostituita con deposito di note scritte, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione dei termini per deposito di memorie ex art. 190 cpc.
1. CHIAMATI ALL'EREDITA':
Il giudizio ha ad oggetto la divisione dell'asse ereditario della sig.ra Persona_5
nata a [...] [...] e deceduta a HI il 9.4.2018.
[...] Per_3
Ai fini dell'esatta identificazione degli eredi è necessario ricostruire l'albero genealogico della famiglia come si evince dalla documentazione in atti:
- il sig. (nato a [...] [...] e ivi deceduto il Persona_6 Per_3
14.8.1986) contraeva un primo matrimonio con la sig.ra il 7 febbraio 1932 dal Persona_7 quale nascevano quattro figli:
1) (nata a [...] [...]); Parte_1 Per_3
2) la de cuius (o NI) (nata a [...] [...] deceduta Persona_5 Persona_1 Per_3
a HI il 9.4.2018);
3) (nata a [...] [...]); Controparte_2 Per_3
4) (nato a [...] [...] e deceduto l'1.6.1996). Persona_8 Per_3
Dopo il decesso della prima moglie il sig. contraeva nuove Controparte_7 Persona_6 nozze con la sig.ra in data 30.12.1946 da cui nascevano tre figli: Controparte_8 1) (nata a [...] [...] e deceduta a Colonia il 2 agosto Controparte_3 Per_3
2023);
2) (nata a [...] [...]); Controparte_9 Per_3
3) (nata a [...] [...]). Controparte_2 Per_3
La de cuius aveva contratto matrimonio con il sig. Persona_1 SO
(nato a [...] il [...] e deceduto il 24.9.2015) e dall'unione non nascevano
[...] figli;
pertanto, al decesso del nel 2015 si apriva la successione legittima ex art. 582 c.c. CP_6 in favore del coniuge (2/3 del patrimonio) e dei fratelli del (complessivamente 1/3 del CP_6 patrimonio).
La de cuius decedeva senza lasciare testamento, né prole, né Persona_1 genitori, né altri ascendenti, sicché succedevano ex art. 570 c.c. i fratelli e le sorelle in parti uguali e quelli unilaterali nella metà della quota dei germani.
Pertanto, sono eredi legittimi della de cuius: 1) sorella germana;
2) Parte_1 [...]
, sorella germana;
3) , fratello Controparte_2 Persona_8 germano premorto;
4) , sorella unilaterale;
5) CP_2 Controparte_3 Controparte_9
, sorella unilaterale;
6) , sorella unilaterale.
[...] Controparte_2
A ciascuno dei tre fratelli germani spetta la quota di 2/9 del patrimonio mentre a ciascuno dei tre fratelli unilaterali spetta la quota di 1/9.
In ragione del decesso del fratello germano della de cuius Persona_8 risalente al 1996, nella sua quota, sono subentrati per rappresentazione i tre figli e cioè: 1)
[...]
2) 3) i quali spetta pertanto Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 complessivamente la quota di 2/9 e singolarmente la quota di 2/27.
In ragione del decesso della sorella unilaterale della de cuius , Controparte_3 avvenuto in corso di causa il 2.08.2023, nella sua quota sono subentrati, quali eredi legittimi, i due figli e il marito e cioè: 1) 2) , 3) ai quali spetta pertanto Parte_5 Controparte_10 Parte_6 complessivamente la quota di 1/9 e singolarmente la quota di 1/27.
Alla luce di quanto suindicato va dichiarata aperta la successione legittimata
[...]
in favore dei seguenti soggetti e sulla base delle seguenti quote: Persona_1
1) (nata il [...]) quota di 6/27; Parte_1
2) (nata il [...]) quota di 6/27; Controparte_2
3) (nata il [...]) quota di 2/27; Controparte_2
4) (nata il [...]) quota di 2/27; Controparte_5
5) (nato il [...]) quota di 2/27; Controparte_4
6) (nata il [...]) la quota di 3/27; Controparte_1
7) (nata il [...]) la quota di 3/27; Controparte_2
8) (nata a [...] il [...]) la quota di 1/27; Parte_5
9) , (nato a [...] il [...]) la quota di 1/27; Controparte_10 10) (nato ad [...] il [...]) la quota di 1/27. Parte_6
2. RICOSTITUZIONE DELLA MASSA EREDITARIA:
Le attrici hanno dedotto che, al momento dell'apertura della successione, il compendio ereditario comprendeva diritti di piena proprietà su un immobile in HI;
diritti di ¼ di nuda proprietà su alcuni immobili in e alcuni valori mobiliari giacenti su conti correnti e libretto di deposito Per_3 intestati/cointestati alla de cuius.
a) : Controparte_11
Dai documenti acquisiti agli atti del giudizio e dalla CTU espletata è emerso che, al momento della morte, il compendio ereditario comprendeva solo diritti indivisi pari a 5/6 sull'immobile di HI iscritto al NCEU foglio 19 particella 44 e 1804.
In particolare il perito ha chiarito che la de cuius aveva acquistato insieme al marito, SO
, con atto del 18 Febbraio 1985, il terreno su cui era stato edificato l'immobile e su cui
[...] vantavano diritti di proprietà pari a un 1/2 ciascuno i due coniugi;
successivamente, a seguito dell'apertura della successione di che è morto il 24 settembre 2015 senza figli, la SO signora era divenuta titolare dei 5/6 dell'intero unitamente Persona_1 agli eredi del signor a cui spettava la rimanente quota indivisa di 1/6. CP_6
Dai documenti acquisiti emerge inoltre che, dopo la morte di , Persona_1
i signori , , e Controparte_2 Controparte_2 Controparte_5 CP_4 con atto notaio del 21.12.2018 rep. 7099, hanno acquistato, con denaro della
[...] Per_9 massa, le quote di 129/792 dagli eredi residuando la quota di 3/792 in capo a CP_6 CP_6
.
[...]
Pertanto, attualmente sulla villetta di HI insistono:
- diritti di proprietà pari a 3/792 in favore di derivatigli dalla successione di Controparte_6
; SO
- diritti pari a 660/792 spettanti a , , Parte_1 Controparte_2 CP_2
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1 [...]
, , e derivati dall'apertura della Controparte_2 Parte_2 Parte_4 Parte_3 successione di;
Persona_1
- diritti pari a 129/792 spettanti a , , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_5
e e derivati da atto inter vivos di acquisto di quote ereditarie dagli eredi
[...] Controparte_4 di . SO
Solo i diritti pari a 660/792 sono caduti in successione.
b) Beni in : Per_3
La ctu ha accertato che la de cuius era titolare di diritti pari a ¼ sugli immobili in distinti al Per_3
NCT foglio 13, part. 291- 397; al NCEU foglio 13 part. 388 subalterno 3; al NCT foglio 15 part. 413- 938; al NCT foglio 16, part. 335-342-346.
Complessivamente i beni sono intestati a , , Parte_1 Controparte_2 [...]
, (fratelli germani figli di e Persona_8 Persona_1 Persona_7
e uale usufruttuario parziale;
ai suddetti soggetti i beni Persona_6 Persona_6 sono pervenuti in comproprietà e per l'usufrutto parziale a seguito di successione legittima rispettivamente della propria madre e moglie , nata a [...] il [...] e Persona_7 deceduta a il 14.08.1945. Per_3
Successivamente, con la morte di vvenuta 14.08.1986, l'usufrutto si è estinto Persona_6
e la proprietà piena si è riunita in capo ai quattro fratelli germani per la quota di ¼ ciascuno;
a seguito della morte di la sua quota di ¼ si è ulteriormente frazionata Persona_8 tra i figli , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
Il consulente tecnico d'ufficio ha altresì rilevato che sui beni in , il 30.10.1993, è stata Per_3 iscritta ipoteca giudiziale a favore dell'Erario e contro di , Persona_8 rinnovata in data 25 ottobre 2013.
Pertanto, dei suddetti beni la quota caduta in successione corrisponde a ¼ della proprietà.
c) Valori mobili:
Venendo ai valori mobiliari, in via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità prospettate dai convenuti , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_12
, che hanno dedotto l'impossibilità di ricostituire la massa ereditaria in
[...] Controparte_2 relazione ai beni mobili, come richiesto in citazione, sul presupposto dell'inapplicabilità della collazione e della riunione fittizia.
L'eccezione è infondata poiché i predetti istituti, che presuppongono atti di liberalità del defunto, non vengono in rilievo.
Infatti, le attrici agiscono sul duplice presupposto della propria qualità di eredi e del fatto che i prelievi effettuati da , prima e dopo la morte, sui libretti e/o conti, anche cointestati, di Controparte_2 titolarità della de cuius sono avvenuti senza alcuna causa giustificativa sicché la domanda di includere le somme nella massa da dividere va qualificata quale petizione dell'eredità.
A fondamento di tale domanda, infatti, non è allegato alcun atto di liberalità, ma l'azione asseritamente sine causa della sig.ra ; pertanto, quanto ai prelievi del 9 e 10 Controparte_2 aprile 2018, essa è finalizzata a recuperare i beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione e posseduti o prelevati dalla convenuta a titolo Controparte_2 di erede.
L'azione volta al recupero delle somme prelevate dalla stessa quando la CP_2 Persona_1 era ancora in vita va sempre inquadrata nella petizione di eredità poiché è volta ad accertare l'esistenza, nell'attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto prima della sua morte (Cass., Sez. 6-2,
24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, n. 24034). Sulla scorta di tale qualificazione giuridica deve concludersi per l'ammissibilità della domanda di ricostituzione dell'asse ereditario anche in relazione ai prelievi di denaro.
Orbene, dai documenti e dalla ricostruzione effettuata in perizia emerge che, al momento del decesso del 9 Aprile 2018, facevano parte del compendio ereditario le seguenti somme:
- Deposito al risparmio n. 103565989 presso filiale di Viterbo, intestato alla de cuius, CP_13 con saldo di € 201.195,10;
- Conto Corrente n. 400424060 presso filiale di Viterbo cointestato con il coniuge CP_13
), con saldo complessivo di € 2.024,39 e di spettanza della de cuius pari ad € Persona_10
1.012,19;
- Conto Corrente n. 104021072 presso filiale di Viterbo intestato alla de cuius, con CP_13 saldo di € 19.475,96;
- il tutto per il complessivo importo di € 221.683,25.
In tali somme il ctu non ha incluso l'assegno di € 18.000,00 e la soluzione è corretta poiché il titolo
è stato tratto in data antecedente al decesso, il 2.04.2018, in favore di , seppure Controparte_2 incassato dopo la morte in data 10.04.2018; l'assenza di causa giustificativa di tale spostamento di denaro non è rilevante poiché l'assegno è stato emesso direttamente dalla de cuius, senza che ne sia stata formalmente disconosciuta la sottoscrizione, e, in assenza di coniuge e discendenti diretti, non può darsi luogo a collazione o riunione fittizia, così che la natura di liberalità, che per l'atto compiuto direttamente dal de cuius si presume, non incontra alcuna limitazione.
Analogo ragionamento non può essere fatto in relazione al prelievo allo sportello di € 5.500,00 effettuato da il 9.4.2018 giorno del decesso, ma in orario successivo ad esso, Controparte_2 poiché il prelievo è avvenuto tra le ore 9,18 e le ore 9,20 e la sig.ra Persona_1
è mancata alle ore 6.30.
[...]
Proprio in ragione in tale scansione temporale deve concludersi che la somma è stata prelevata quando già si era aperta la successione in favore degli eredi legittimi, pertanto, essa dovrebbe essere restituita alla massa;
va tuttavia rilevato che ha prodotto documentazione Controparte_2 idonea a dimostrare che la somma di € 4.280 è stata spesa per far fronte alle spese derivate dalla morte.
In particolare, risulta emessa nei confronti della stessa una fattura di € 3.400 per Controparte_2 onoranze funebri, una fattura di € 680 per una lapide in bronzo presso il cimitero ed è stato dedotto che sono stati spesi € 200 per far celebrare due messe in favore della de cuius, il tutto per il complessivo importo di € 4.280.
L'imputazione del debito alla massa ereditaria richiede il consenso di tutti gli eredi ed esso, nella specie, può presumersi poiché le spese effettuate sono quelle generalmente riconducibili all'evento della morte e, quindi, il loro adempimento è di interesse di tutti i parenti, così da potersi ragionevolmente ritenere che il prelievo dei denari in contestazione e la destinazione al pagamento dei servizi predetti sia avvenuto d'accordo tra tutti gli eredi. Per quanto riguarda la somma residua di € 1.220 vi sono numerose fatture intestate alla stessa convenuta e relative alla cura del giardino e alla manutenzione della villetta di HI di epoca successiva al decesso e per un importo superiore € 1.220.
Sebbene la delega alla gestione delle spese di manutenzione dell'immobile in favore di CP_2 sia stata conferita, con il verbale di assemblea dei comunisti del 27 dicembre 2018, soltanto
[...] da alcuni degli eredi, la natura delle spese, che sono di interesse di tutti, fa ragionevolmente presumere che vi fosse il consenso unanime, successivamente revocato con l'incrinarsi dei rapporti che hanno condotto all'attuale situazione.
In ogni caso, poiché vi è prova che la somma è stata spesa nell'interesse comune essa va imputata alla massa ereditaria e non deve essere restituita.
Venendo, infine, alle somme prelevate da durante la vita della de cuius, dalla Controparte_2 ricostruzione delle movimentazioni bancarie effettuata dal CTU emerge che la stessa, evidentemente autorizzata al prelievo sul conto intestato a , Persona_1 quando questa era ancora in vita, nel periodo che va dal 18 gennaio 2016 a 27 Marzo 2018, ha effettuato prelievi per circa € 78.700.
Trattandosi di prelievo di contanti allo sportello non vi è indicazione della destinazione delle somme, che la convenuta ha dichiarato di aver sempre impiegato per la gestione delle esigenze quotidiane della zia, di cui si occupava con continuità.
Invero, gli importi di cui si discute sono piuttosto elevati e sono stati effettuati sempre a breve distanza l'uno dall'altro, per intervalli spesso inferiori ad un mese, per somme mediamente comprese tra € 2.000 ed € 3.000.
A fronte di tali emergenze fattuali non vi è alcuna indicazione puntuale dell'impiego delle somme e seppure nell'arco temporale di più di due anni è possibile che non si sia tenuta una distinta dettagliata di tutte le spese affrontate, va però rilevato che la signora non ha prodotto Controparte_2 neanche un documento idoneo a fornire una prova, quantomeno indiziaria, dell'entità degli esborsi di cui la de cuius, che era una donna anziana e sola, necessitava nella quotidianità.
In particolare, nessuna fattura è stata prodotta per testimoniare il pagamento di spese mediche, utenze, fornitori.
A ciò deve aggiungersi che, nello stesso periodo preso in considerazione, risulta l'emissione da parte della stessa de cuius di numerosi assegni per importi, anche consistenti, in favore di diversi beneficiari, quali la stessa , l'avv. Bianchini, il notaio nonché prelievi Controparte_2 Per_9 allo sportello effettuati in autonomia.
Sulla scorta di ciò deve concludersi che non vi è prova che i prelievi effettuati da Controparte_2 siano stati effettivamente destinati a soddisfare le necessità della zia, tanto più che quest'ultima aveva mantenuto una propria autonomia, sicché le somme prelevate dalla convenuta senza giustificazione dal conto della de cuius vanno restituite alla massa ereditaria che vanta un credito in tal senso. Inoltre, a tale importo di € 78.700 vanno aggiunti gli interessi da calcolare al tasso legale dal giorno dei singoli prelievi allo sportello, come indicati dal prospetto elaborato dal ctu (allegato n. 21 alla perizia), al saldo.
Per concludere la consistenza della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione comprendeva:
- diritti indivisi pari a 5/6 sull'immobile di HI iscritto al NCEU foglio 19 particella 44 e
1804;
- diritti pari a ¼ sugli immobili in distinti al NCT foglio 13, part. 291- 397; al NCEU Per_3 foglio 13 part. 388 subalterno 3; al NCT foglio 15 part. 413-938; al NCT foglio 16, part. 335-342-3;
- liquidità per € 221.683,25;
- crediti verso per € 78.700. Controparte_2
3. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
Venendo alla domanda di scioglimento è necessario in primo luogo fissarne l'oggetto.
Come si è visto, gli immobili caduti in successione non appartenevano alla de cuius per l'intero, spettandole invece solo i 5/6 della villa di HI (mentre i restanti diritti pari a 1/6 spettavano agli eredi del marito premorto, ) e ¼ dei diritti sui beni a . SO Per_3
Dopo l'apertura della successione i sig.ri , , Controparte_2 Controparte_5
hanno acquistato con denaro della massa diritti indivisi pari Controparte_4 Controparte_2
129/792 della villa in HI dagli eredi di , residuando a SO Controparte_6 diritti per 3/792.
Quanto alla proprietà dei beni in , pur essendo essi riferibili esclusivamente alle parti in Per_3 causa, senza partecipazione di soggetti estranei, solo la quota di ¼ deriva dalla successione di cui si discute poiché gli altri diritti, pari a ¾, spettano ai fratelli germani di Persona_1
(e ai loro eredi) per effetto di un'altra successione, quella dei genitori,
[...] Persona_6
e .
[...] Persona_7
In ragione di tutte queste circostanze i convenuti hanno dedotto la genericità, l'infondatezza e la nullità della domanda di divisione, che sarebbe inammissibile non potendo avere ad oggetto una pluralità di comunioni aventi titoli di provenienza e comunisti diversi.
Il fenomeno delle masse plurime si configura quando la comproprietà su più beni da parte degli stessi soggetti derivi non da un titolo unitario, ma da una pluralità di diversi titoli di acquisto;
tuttavia, esso non preclude lo scioglimento della comunione, ma determina solo l'impossibilità di procedere ad un'unica divisione, invece che a tante divisioni quante sono le masse, salvo vi sia il consenso di tutti i condividenti.
Ciascuna massa, infatti, “costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi. È possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello.” (cfr sentenza Cass. n. 15494 del
07/06/2019).
Pertanto, la domanda di scioglimento della comunione, che è senza dubbio ammissibile, e il relativo procedimento investono solo i diritti provenienti dallo stesso titolo ovvero l'apertura della successione e riguarda, quindi, i diritti di 5/6 della villetta in HI e i diritti pari a ¼ sugli immobili in
, restando ad essa estranee sia le quote di per 3/792 derivanti dalla Per_3 Controparte_6 successione di , sia le quote di 129/792 che alcune delle coeredi della de cuius SO hanno acquistato in base ad un diverso titolo (atto notarile di acquisto inter vivos) dagli eredi
CP_6
In senso contrario non può aderirsi alla prospettazione delle attrici che ritengono che l'acquisto inter vivos abbia dato luogo ad una mera modificazione soggettiva di trasferimento di quote, che non amplia la massa ereditaria e quindi non incide sull'oggetto della comunione che dev'essere considerata come unica e di origine successoria. (cfr Cass. sentenza n. 27075 del 19 dicembre
2014).
L'acquisto inter vivos, infatti, non si è realizzato nell'ambito del compendio relitto della de cuius, ma ha comportato l'acquisizione, nel patrimonio personale di alcune delle coeredi, di quote derivanti da un'altra vicenda successoria, quella apertasi per effetto della morte del sig. SO
Pertanto, tale acquisto si pone all'esterno della massa ereditaria di cui si discute e l'unico elemento comune è costituito dal fatto che insiste sullo stesso immobile di HI su cui la de cuius aveva un diritto di proprietà parziario.
Ciò comporta che , , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
concorrano nella comunione sul bene in parte per effetto della successione di Controparte_2 cui è causa e in parte per l'atto tra vivi successivamente concluso, senza che le due comunioni, ereditaria e ordinaria, possano essere confuse in un'unica vicenda.
Analogo discorso deve esser fatto in relazione agli immobili di HI caduti nella successione di per soli diritti pari a ¼, spettando gli altri ¾ ai fratelli germani della de cuius e Persona_1 derivanti da diverso titolo costituito dalla successione dei comuni genitori.
In conclusione, la concorrenza di titoli non comporta alcuna inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, ma solo la limitazione dell'oggetto del presente giudizio da individuare nei diritti pro quota, mentre la questione dello scioglimento della comunione ordinaria dovrà essere affrontata in altro e separato giudizio. Deve, infine, essere disattesa anche la ricostruzione offerta da parte attrice nelle comparse conclusionali, secondo cui la domanda di divisione per la villetta di HI riguardava ogni comunione ivi insistente anche in ragione della diseconomia processuale che deriverebbe dallo scioglimento parziario.
Fermo restando, rispetto a tale ultima osservazione, il vincolo che nel processo civile deriva dalla formulazione della domanda, va detto che dalla lettura della motivazione della citazione emerge in maniera evidente che le parti attrici hanno inteso chiedere lo scioglimento della sola comunione ereditaria.
Infatti, sia nel corpo dell'atto che nelle conclusioni viene fatto continuo ed esclusivo riferimento al compendio relitto, immobiliare e mobiliare, e seppure in relazione alla villetta di HI si indicano i diritti di piena proprietà, lo si fa sull'errato presupposto che essi siano caduti tutti in successione poiché titolare di 3/792 viene citato quale chiamato ex lege all'eredità Controparte_6 relitta da (cfr pag. 2 della citazione nel “premesso in fatto”). Persona_1
Analogo errore viene compiuto in relazione alla quota di 129/792 di , Controparte_2 [...]
, e poiché l'acquisto viene Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2 erroneamente indicato quale acquisto di quote tra coeredi, inidoneo a mutare l'unicità della massa ereditaria (cfr in tal senso le memorie di precisazione della domanda, di cui all'art. 183, comma IV,
n. 1 cpc), senza considerare (come si è già detto) che il titolo di provenienza era costituito dall'eredità di , così da rendere impossibile la riconducibilità dei diritti ad un titolo unico. SO
Va, quindi, ribadito che la domanda avanzata è volta alla sola divisione della comunione ereditaria e cade sui soli diritti indivisi insistenti sugli immobili ereditari, ivi compresi i terreni in con Per_3 conseguente irrilevanza del fatto, eccepito dai convenuti, che gli eredi del comproprietario
[...]
non siano stati citati in questa qualità. Persona_8
La questione, infatti, avrebbe potuto assumere un rilievo solo nel diverso caso di domanda di scioglimento dell'intera comunione dei suddetti beni, mentre, ai fini che ci occupano, il contraddittorio
è integro e, anzi, include anche che è del tutto estraneo alla domanda. Controparte_6
Fissato il thema decidendum occorre considerare le risultanze della ctu espletata che, rispetto ai beni in , ha riferito trattarsi di beni che sorgono in una zona montana, caratterizzata da un Per_3 clima freddo e che per dimensione e destinazione non hanno una autonoma capacità di reddito, versando per lo più in stato di abbandono ovvero risultando in possesso da molto tempo di terzi soggetti estranei;
il ctu ne ha stimato il valore in € 6.072,92 di cui € 1.518,23 di pertinenza della massa ereditaria e ha riferito che su di essi grava un'ipoteca giudiziale per € 858,64 a favore dell'Erario dello Stato, che andrebbe chiamato in giudizio.
Invero, considerata l'antieconomicità della divisione, da attuare per mezzo della vendita dei diritti indivisi e verosimilmente suscettibile di mere spese da porre a carico della massa ereditaria, occorre verificare l'effettiva volontà delle parti di procedere allo scioglimento, fermo restando che la divisione parziale della comunione ereditaria può trovare fondamento nella sola richiesta comune di tutte le parti.
Quanto all'immobile di HI il ctu ha riferito che esso è un villino su due piani, per una superficie utile complessiva di mq. 126,18 di valore pari a € 436.843,33, non comodamente divisibile per il numero di condividenti e che richiede la sanatoria di alcune difformità edilizie con costi pari ad € 18.000,00.
La conclusione sull'indivisibilità è corretta, anche in ragione del fatto che fanno parte della successione i soli diritti di 5/6, di cui nessuno dei comunisti ha chiesto l'attribuzione sicché si impone procedersi alla vendita all'incanto ex art. 720 c.c., con la precisazione che essa avrà ad oggetto solo i suddetti diritti di 5/6 per il valore corrispondente di € 349.036,1 (valore dei 5/6 dell'intero al netto dei costi necessari a sanare le difformità edilizie).
La causa va rimessa in istruttoria per poter procedere alla vendita, previo passaggio in giudicato della presente sentenza, come da separata ordinanza, riservando all'esito di tali operazioni la ripartizione e fermo restando che, trattandosi di una diversa modalità di divisione e non di autonoma domanda, potrà sempre essere chiesto l'assegnazione della villa da uno dei comunisti, salvo conguaglio in denaro.
All'esito del giudizio si riserva la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_6
- dichiara aperta la successione legittima di , nata a Persona_1
il 21 agosto del 1938 e deceduta in HI il 9 Aprile 2018 in favore dei Per_3 seguenti eredi e in base alle rispettive quote:
1) (nata il [...]) quota di 6/27; Parte_1
2) (nata il [...]) quota di 6/27; Controparte_2
3) (nata il [...]) quota di 2/27; Controparte_2
4) (nata il [...]) quota di 2/27; Controparte_5
5) (nato il [...]) quota di 2/27; Controparte_4
6) (nata il [...]) la quota di 3/27; Controparte_1
7) (nata il [...]) la quota di 3/27; Controparte_2
8) (nata a [...] il [...]) la quota di 1/27; Parte_5
9) , (nato a [...] il [...]) la quota di 1/27; Controparte_10
10) (nato ad [...] il [...]) la quota di 1/27. Parte_6
- dichiara che la massa ereditaria è costituita da:
1) diritti indivisi pari a 5/6 sull'immobile di HI iscritto al NCEU foglio 19 particella 44
e 1804;
2) diritti pari a ¼ sugli immobili in distinti al NCT foglio 13, part. 291- 397; al NCEU Per_3 foglio 13 part. 388 subalterno 3; al NCT foglio 15 part. 413-938; al NCT foglio 16, part. 335-
342-346
3) liquidità per € 221.683,25;
4) crediti verso per € 78.700; Controparte_2
- condanna a restituire alla massa ereditaria la somma di € 78.700, oltre Controparte_2 interessi legali calcolati come in motivazione;
- accerta il diritto di scioglimento della comunione ereditaria secondo le predette quote dei chiamati all'eredità;
- dichiara i diritti sui beni immobili oggetto della comunione ereditaria non comodamente divisibili;
- rimette la causa sul ruolo per la disposizione dell'ordinanza di vendita con incanto dei diritti sui beni immobili oggetto di comunione, in mancanza di richiesta da parte dei condividenti di attribuzione dell'intero.
Viterbo, 13 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi