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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 06/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 223/2022
T R A
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Baldassarre ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via A. Diaz, 24;
Appellante
E
ORIENTALE; CP_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funziona di Giudice del Lavoro, CP_2
, premesso di essere stato dichiarato disabile all'esito di regolare procedimento
[...] amministrativo-sanitario e di essere stato assunto dalla odierna appellante per adempiere agli obblighi di cui alla L. 68/99 con decorrenza dal 1° giugno 2000 con contratto part-time per quattro ore pomeridiane per tutti i giorni festivi, mansioni di custode dell'area parcheggio e inquadramento al livello 6° del CCNL Commercio, Terziario e Servizi, ha esposto di aver lavorato in realtà a tempo pieno dalle ore 8.00 alle 13.30 e poi dalle ore 15.00 alle ore 20.00 tutti i giorni dal lunedì al sabato, di non aver percepito la retribuzione dovuta, né tredicesima, quattordicesima, ferie, festività e permessi non goduti, di essere stato costretto a sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 9.3.2009 e di aver finalmente diffidato la resistente a regolarizzare il rapporto con comunicazione di febbraio 2018.
Ha quindi chiesto di accertare l'inadempimento della odierna appellante agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, in particolare per aver ordinato al lavoratore di prestare attività lavorativa per orari di lavoro diversi rispetto al contratto, e per aver mai corrisposto al ricorrente la retribuzione dovuta, né quella risultante dal cedolino paga né quella effettivamente dovuta in ragione delle ore di lavoro, con condanna della società al pagamento, in suo favore, della somma di euro 456.549,84, di cui euro 368.503,67 per lavoro ordinario, euro 11.322,13 per festività non godute, euro 21.021,63 per ferie non godute, euro 11.561,67 per permessi non goduti, euro
22.073,21 per tredicesime mensilità, euro 22.067,53 per quattordicesime mensilità, con riserva di agire per il TFR.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la e ha chiesto il rigetto del ricorso, Parte_1 contestando in toto – e voce per voce – la domanda, eccependo la prescrizione estintiva di ogni diritto anteriore al quinquennio precedente la comunicazione del 1.2.2018 e richiamando il verbale di conciliazione del 9.3.2009. Ha ribadito di aver assunto il ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato osservando un orario part-time del 37,50%, con mansioni di custode delle aree esterne del punto vendita, e di avergli regolarmente consegnato le buste paga sottoscritte dallo stesso lavoratore per ricevuta della relativa retribuzione.
Con sentenza n. 201/2022 pubblicata il 18.1.2022 il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda e condannato la società a corrispondere al lavoratore la somma di euro 109.457,53, di cui euro 9.957,05 a titolo di TFR, per le causali di cui alla parte motiva, respingendo per il resto il ricorso, con compensazione delle spese per metà e condanna della società al pagamento, in favore del ricorrente, della residua metà. In particolare, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda per il periodo dal 1.6.2000 al 9.3.2009, per intervenuta transazione in sede sindacale, e coperto da prescrizione estintiva il periodo compreso tra marzo 2009 e il 18.7.2012. In ordine al periodo successivo a luglio
2012, ha ritenuto non raggiunta la prova della subordinazione per il periodo da luglio 2012 a dicembre
2013, mentre per il periodo da gennaio 2014 alla fine del 2017 ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con obbligo del datore di lavoro di corrispondere al dipendente la paga base, la 13° mensilità e il TFR. Ha invece escluso l'obbligo di pagamento della indennità per ferie e permessi non goduti, dello straordinario e della 14° mensilità per difetto di prova dei fatti costitutivi.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il Parte_1
7.2.2022, dolendosi, con plurime argomentazioni, dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese.
Ha concluso richiedendo la riforma totale della sentenza appellata, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio e con richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata.
L'appellato non si è costituito.
In data 23.11.2023 l'appellante ha prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale del 4.3.2022 e note in cui i difensori di entrambi le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo totale in sede sindacale sui diritti relativi alla controversia con verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c., sia per la sorta capitale sia per le spese legali. Hanno quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese e competenze di lite.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Con l'accordo transattivo in sede sindacale del 4.3.2022 la società odierna appellante e il lavoratore, premesso di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli la sentenza n. 201/2022, avverso la quale la ha proposto gravame, hanno dichiarato di conciliare la vertenza tra loro Parte_1 intercorsa definendo ogni rapporto tra loro intercorrente con la volontà del Controparte_2 di non dare efficacia alla detta sentenza, che alla luce della natura novativa dell'accordo perderà ogni effetto, e della società di rinunciare al giudizio di appello. Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, regolando - tramite reciproche concessioni - anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua
(peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I,
07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27.03.1999, n. 2937). In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite (Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del 2016 e n. 23175 del
2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Napoli, 06/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 06/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 223/2022
T R A
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Baldassarre ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via A. Diaz, 24;
Appellante
E
ORIENTALE; CP_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funziona di Giudice del Lavoro, CP_2
, premesso di essere stato dichiarato disabile all'esito di regolare procedimento
[...] amministrativo-sanitario e di essere stato assunto dalla odierna appellante per adempiere agli obblighi di cui alla L. 68/99 con decorrenza dal 1° giugno 2000 con contratto part-time per quattro ore pomeridiane per tutti i giorni festivi, mansioni di custode dell'area parcheggio e inquadramento al livello 6° del CCNL Commercio, Terziario e Servizi, ha esposto di aver lavorato in realtà a tempo pieno dalle ore 8.00 alle 13.30 e poi dalle ore 15.00 alle ore 20.00 tutti i giorni dal lunedì al sabato, di non aver percepito la retribuzione dovuta, né tredicesima, quattordicesima, ferie, festività e permessi non goduti, di essere stato costretto a sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 9.3.2009 e di aver finalmente diffidato la resistente a regolarizzare il rapporto con comunicazione di febbraio 2018.
Ha quindi chiesto di accertare l'inadempimento della odierna appellante agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, in particolare per aver ordinato al lavoratore di prestare attività lavorativa per orari di lavoro diversi rispetto al contratto, e per aver mai corrisposto al ricorrente la retribuzione dovuta, né quella risultante dal cedolino paga né quella effettivamente dovuta in ragione delle ore di lavoro, con condanna della società al pagamento, in suo favore, della somma di euro 456.549,84, di cui euro 368.503,67 per lavoro ordinario, euro 11.322,13 per festività non godute, euro 21.021,63 per ferie non godute, euro 11.561,67 per permessi non goduti, euro
22.073,21 per tredicesime mensilità, euro 22.067,53 per quattordicesime mensilità, con riserva di agire per il TFR.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la e ha chiesto il rigetto del ricorso, Parte_1 contestando in toto – e voce per voce – la domanda, eccependo la prescrizione estintiva di ogni diritto anteriore al quinquennio precedente la comunicazione del 1.2.2018 e richiamando il verbale di conciliazione del 9.3.2009. Ha ribadito di aver assunto il ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato osservando un orario part-time del 37,50%, con mansioni di custode delle aree esterne del punto vendita, e di avergli regolarmente consegnato le buste paga sottoscritte dallo stesso lavoratore per ricevuta della relativa retribuzione.
Con sentenza n. 201/2022 pubblicata il 18.1.2022 il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda e condannato la società a corrispondere al lavoratore la somma di euro 109.457,53, di cui euro 9.957,05 a titolo di TFR, per le causali di cui alla parte motiva, respingendo per il resto il ricorso, con compensazione delle spese per metà e condanna della società al pagamento, in favore del ricorrente, della residua metà. In particolare, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda per il periodo dal 1.6.2000 al 9.3.2009, per intervenuta transazione in sede sindacale, e coperto da prescrizione estintiva il periodo compreso tra marzo 2009 e il 18.7.2012. In ordine al periodo successivo a luglio
2012, ha ritenuto non raggiunta la prova della subordinazione per il periodo da luglio 2012 a dicembre
2013, mentre per il periodo da gennaio 2014 alla fine del 2017 ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con obbligo del datore di lavoro di corrispondere al dipendente la paga base, la 13° mensilità e il TFR. Ha invece escluso l'obbligo di pagamento della indennità per ferie e permessi non goduti, dello straordinario e della 14° mensilità per difetto di prova dei fatti costitutivi.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il Parte_1
7.2.2022, dolendosi, con plurime argomentazioni, dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese.
Ha concluso richiedendo la riforma totale della sentenza appellata, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio e con richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata.
L'appellato non si è costituito.
In data 23.11.2023 l'appellante ha prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale del 4.3.2022 e note in cui i difensori di entrambi le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo totale in sede sindacale sui diritti relativi alla controversia con verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c., sia per la sorta capitale sia per le spese legali. Hanno quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese e competenze di lite.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Con l'accordo transattivo in sede sindacale del 4.3.2022 la società odierna appellante e il lavoratore, premesso di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli la sentenza n. 201/2022, avverso la quale la ha proposto gravame, hanno dichiarato di conciliare la vertenza tra loro Parte_1 intercorsa definendo ogni rapporto tra loro intercorrente con la volontà del Controparte_2 di non dare efficacia alla detta sentenza, che alla luce della natura novativa dell'accordo perderà ogni effetto, e della società di rinunciare al giudizio di appello. Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, regolando - tramite reciproche concessioni - anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua
(peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I,
07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27.03.1999, n. 2937). In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite (Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del 2016 e n. 23175 del
2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Napoli, 06/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Maristella Agostinacchio