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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1858/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Luigi Maisto Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dal funzionario dott. Massimiliano Fiore
RESISTENTE OGGETTO: cessata materia
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe chiedeva il pagamento dei ratei della prestazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta dal decreto di omologa del n. R.G. 3566-2022 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro con decorrenza dal 1.7.2022; spese vinte con attribuzione.
Ella deduceva che allo stato l' non provvedeva a liquidare l'importo dovuto in suo CP_1 favore e, stante l'inerzia dell'ente previdenziale, adiva il Tribunale.
L' si costituiva in giudizio e concludeva per la cessata materia. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo dal giugno 2024 in poi.
Nel caso di specie, la liquidazione della prestazione in favore dell'istante da parte dell' CP_1
dal giugno 2024 si rileva sia dall'elenco dei pagamenti sia dal cassetto previdenziale depositati in atti dal ricorrente.
Tuttavia, il decreto di omologa indicato in narrativa ha riconosciuto la prestazione con decorrenza dal mese di luglio 2022. Il Modello TE08 depositato in atti dall' ha CP_1
calcolato in euro 12.136,40 gli importi dovuti a titolo di arretrati per il periodo dal luglio
2022 al 31.5.2024. A ben vedere, però, tale importo non risulta corrisposto.
In assenza di una specifica contestazione sul quantum da parte della ricorrente, dunque,
l' deve essere condannato al pagamento della predetta somma, oltre accessori come per CP_1
legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
2 a) In parziale accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore della CP_1
ricorrente della somma di euro 12.136,40 a titolo di arretrati sulla prestazione cat.
INVCIV. n. , per il periodo dal mese di luglio 2022 al 31.5.2024, PartitaIVA_1
oltre accessori come per legge;
b) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere per il periodo successivo;
c) Condanna l al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente CP_1
che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 24.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1858/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Luigi Maisto Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dal funzionario dott. Massimiliano Fiore
RESISTENTE OGGETTO: cessata materia
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe chiedeva il pagamento dei ratei della prestazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta dal decreto di omologa del n. R.G. 3566-2022 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro con decorrenza dal 1.7.2022; spese vinte con attribuzione.
Ella deduceva che allo stato l' non provvedeva a liquidare l'importo dovuto in suo CP_1 favore e, stante l'inerzia dell'ente previdenziale, adiva il Tribunale.
L' si costituiva in giudizio e concludeva per la cessata materia. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo dal giugno 2024 in poi.
Nel caso di specie, la liquidazione della prestazione in favore dell'istante da parte dell' CP_1
dal giugno 2024 si rileva sia dall'elenco dei pagamenti sia dal cassetto previdenziale depositati in atti dal ricorrente.
Tuttavia, il decreto di omologa indicato in narrativa ha riconosciuto la prestazione con decorrenza dal mese di luglio 2022. Il Modello TE08 depositato in atti dall' ha CP_1
calcolato in euro 12.136,40 gli importi dovuti a titolo di arretrati per il periodo dal luglio
2022 al 31.5.2024. A ben vedere, però, tale importo non risulta corrisposto.
In assenza di una specifica contestazione sul quantum da parte della ricorrente, dunque,
l' deve essere condannato al pagamento della predetta somma, oltre accessori come per CP_1
legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
2 a) In parziale accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore della CP_1
ricorrente della somma di euro 12.136,40 a titolo di arretrati sulla prestazione cat.
INVCIV. n. , per il periodo dal mese di luglio 2022 al 31.5.2024, PartitaIVA_1
oltre accessori come per legge;
b) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere per il periodo successivo;
c) Condanna l al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente CP_1
che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 24.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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