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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6083 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. del R.G.A.C.C. 8500/21 e vertente:
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marianna Contaldo, presso il cui studio in Roma, via Camilla, n. 32, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti ATTORE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall' Controparte_1 P.IVA_1 avv. Manuela Vacca e dal Dott. Eugenio Selmi, presso il cui studio in Roma Via Appia
Pignatelli n. 362, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come in atti
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice dopo una precedente assegnazione in data 15/09/22.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 09/02/21, il sig. Parte_1
Contr conveniva, innanzi a questo Tribunale, la società (d'ora in avanti ) Controparte_1 per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro € 23.079,34.
Il credito azionato traeva origine dalla pretesa risarcitoria avanzata dal sig. in Pt_1 conseguenza dell'inadempimento contrattuale dell'appaltatore – CGR – per i lavori commissionati con il contratto di appalto stipulato nel marzo 2019. (cfr. all. 1 fascicolo attoreo).
L'attore in particolare chiedeva di “accertare e dichiarare che i lavori di ristrutturazione di cui al contratto sottoscritto tra e la non sono stati Parte_1 CP_2 eseguiti a regola d'arte ed in parte mai eseguiti e per l'effetto condannare la CP_2
a rimborsare a la somma di € 23.079,34 o di quella maggiore o minore Parte_1 che risulterà in corso di causa oltre al maggior danno patito e patendo da liquidarsi in via equitativa, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda”. Contr Si costituiva la società la quale chiedeva il rigetto di “tutte le domande di parte attrice perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e comunque perché non provate” oltre ad affermare che “le opere sono state correttamente eseguite a regola d'arte”.
La causa, istruita per via documentale e per via orale, con prova per interpello e testi, precisate le conclusioni, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, , di cui si avvaleva la sola parte attrice, è stata introitata per la decisione.
***
La domanda di è fondata e va accolta. Parte_1
Preliminarmente va ricordato che anche al contratto di appalto si applicano i principi probatori stabiliti in tema di inadempimento delle obbligazioni dalla Suprema Corte ovvero che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. (cfr. Cass. civ. Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Facendo applicazione di questi principi va detto che parte attrice ha provato la fonte negoziale del proprio diritto (cfr. all.
1. preventivo con accettazione)
Ha, altresì, dimostrato di aver adempiendo alla propria obbligazione contrattuale provvedendo al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito in euro 55.099,00 inter-partes nel periodo intercorso tra il marzo – mese in cui è stato stipulato l'accordo - e il luglio 2019
- circostanza peraltro pacifica perché non contestata da controparte- depositando le fatture e i relativi bonifici. (cfr. n. 8 fatture e n. 8 bonifici di pagamento in all. 2 fascicolo attoreo).
Ha dato prova documentale dell'altrui inadempimento, ovvero della esecuzione dei lavori in difformità rispetto alle regole dell'arte e agli accordi, producendo documentazione fotografica idonea e la perizia tecnica, corredata da computo metrico, fatta redigere da un proprio tecnico di fiducia nel giugno del 2019 ( cfr. all. 5 e 6 fascicolo attoreo) il quale, escusso all'udienza del 31.10.2023, ha confermato i danni e gli inadempimenti riscontrati nell'immediatezza del fatto, (cfr. testimonianza dell'Ing. a verbale Testimone_1 udienza 31/10/23). Sul punto si osserva che la perizia di parte, sebbene idonea ad essere valutata discrezionalmente dal giudice al pari di ogni documento proveniente da un terzo, non vincola in alcun modo il giudicante, il quale può legittimamente disattenderla, laddove ne ravvisi l'inattendibilità o la minor pregnanza rispetto ad altri elementi istruttori.
Nel caso di specie, si ritiene che tale elaborato possa essere posto a base della decisione, non solo per la coerenza tecnica e la puntuale ricostruzione dei fatti, ma anche perché corredato da evidenze fotografiche che documentano in modo chiaro sia la mancata esecuzione a regola d'arte di talune lavorazioni, sia l'inesistenza materiale di parte dei lavori indicati come eseguiti. Tali riscontri oggettivi conferiscono forza probatoria alla consulenza del
Professionista, che viene pertanto condivisa ai fini della decisione.
L'attore ha provato altresì il non completamento delle opere commissionate.
Nella mai del 31.12. 2019 l'attore sollecita “la definizione e conclusione dei lavori”. (cfr. all.
4 fascicolo e nella mail del 5.5. 2020 la convenuta riconosce che: “i lavori ancora Pt_1 non sono stati terminati del tutto” (cfr. all. 2 fascicolo attoreo).
L'attore ha eccepito, infine, il mancato collaudo e la mancata attestazione delle certificazioni di fine lavori, senza che la convenuta, che ha dichiarato nel suo scritto difensionale: “le opere una volta ultimate sono state regolarmente consegnate all'attore che le ha accettate” (cfr. punto 6 comparsa di risposta), abbia provato la circostanza dedotta. Contr Le eccezioni formulate dalla , a fronte della documentazione prodotta dall'attore a fondamento della sua pretesa creditoria, sono risultate, oltre che in parte contraddittorie, oltremodo generiche e tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 C.p.c. in materia di esatto adempimento dell'obbligazione assunta.
Tanto basta per accogliere la domanda.
Resta da esaminare la richiesta di liquidazione in via equitativa del maggior danno promossa dall'attore.
Il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare: l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire detto apprezzamento equitativo, prova che qui è mancata, l'attore non avendo in alcun modo dimostrato – e prima ancora allegato – il danno ulteriore, rispetto a quello già compreso nella somma principale richiesta, in concreto subito. Contr In conclusione, va accolta la sola domanda principale e la società condannata al pagamento della somma di € 23.079,34.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita,
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna la Parte_1
al pagamento della somma di euro € 23.079,34, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
- condanna alle spese del presente giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali e oneri come per legge e
[...] rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2025.
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. del R.G.A.C.C. 8500/21 e vertente:
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marianna Contaldo, presso il cui studio in Roma, via Camilla, n. 32, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti ATTORE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall' Controparte_1 P.IVA_1 avv. Manuela Vacca e dal Dott. Eugenio Selmi, presso il cui studio in Roma Via Appia
Pignatelli n. 362, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come in atti
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice dopo una precedente assegnazione in data 15/09/22.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 09/02/21, il sig. Parte_1
Contr conveniva, innanzi a questo Tribunale, la società (d'ora in avanti ) Controparte_1 per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro € 23.079,34.
Il credito azionato traeva origine dalla pretesa risarcitoria avanzata dal sig. in Pt_1 conseguenza dell'inadempimento contrattuale dell'appaltatore – CGR – per i lavori commissionati con il contratto di appalto stipulato nel marzo 2019. (cfr. all. 1 fascicolo attoreo).
L'attore in particolare chiedeva di “accertare e dichiarare che i lavori di ristrutturazione di cui al contratto sottoscritto tra e la non sono stati Parte_1 CP_2 eseguiti a regola d'arte ed in parte mai eseguiti e per l'effetto condannare la CP_2
a rimborsare a la somma di € 23.079,34 o di quella maggiore o minore Parte_1 che risulterà in corso di causa oltre al maggior danno patito e patendo da liquidarsi in via equitativa, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda”. Contr Si costituiva la società la quale chiedeva il rigetto di “tutte le domande di parte attrice perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e comunque perché non provate” oltre ad affermare che “le opere sono state correttamente eseguite a regola d'arte”.
La causa, istruita per via documentale e per via orale, con prova per interpello e testi, precisate le conclusioni, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, , di cui si avvaleva la sola parte attrice, è stata introitata per la decisione.
***
La domanda di è fondata e va accolta. Parte_1
Preliminarmente va ricordato che anche al contratto di appalto si applicano i principi probatori stabiliti in tema di inadempimento delle obbligazioni dalla Suprema Corte ovvero che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. (cfr. Cass. civ. Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Facendo applicazione di questi principi va detto che parte attrice ha provato la fonte negoziale del proprio diritto (cfr. all.
1. preventivo con accettazione)
Ha, altresì, dimostrato di aver adempiendo alla propria obbligazione contrattuale provvedendo al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito in euro 55.099,00 inter-partes nel periodo intercorso tra il marzo – mese in cui è stato stipulato l'accordo - e il luglio 2019
- circostanza peraltro pacifica perché non contestata da controparte- depositando le fatture e i relativi bonifici. (cfr. n. 8 fatture e n. 8 bonifici di pagamento in all. 2 fascicolo attoreo).
Ha dato prova documentale dell'altrui inadempimento, ovvero della esecuzione dei lavori in difformità rispetto alle regole dell'arte e agli accordi, producendo documentazione fotografica idonea e la perizia tecnica, corredata da computo metrico, fatta redigere da un proprio tecnico di fiducia nel giugno del 2019 ( cfr. all. 5 e 6 fascicolo attoreo) il quale, escusso all'udienza del 31.10.2023, ha confermato i danni e gli inadempimenti riscontrati nell'immediatezza del fatto, (cfr. testimonianza dell'Ing. a verbale Testimone_1 udienza 31/10/23). Sul punto si osserva che la perizia di parte, sebbene idonea ad essere valutata discrezionalmente dal giudice al pari di ogni documento proveniente da un terzo, non vincola in alcun modo il giudicante, il quale può legittimamente disattenderla, laddove ne ravvisi l'inattendibilità o la minor pregnanza rispetto ad altri elementi istruttori.
Nel caso di specie, si ritiene che tale elaborato possa essere posto a base della decisione, non solo per la coerenza tecnica e la puntuale ricostruzione dei fatti, ma anche perché corredato da evidenze fotografiche che documentano in modo chiaro sia la mancata esecuzione a regola d'arte di talune lavorazioni, sia l'inesistenza materiale di parte dei lavori indicati come eseguiti. Tali riscontri oggettivi conferiscono forza probatoria alla consulenza del
Professionista, che viene pertanto condivisa ai fini della decisione.
L'attore ha provato altresì il non completamento delle opere commissionate.
Nella mai del 31.12. 2019 l'attore sollecita “la definizione e conclusione dei lavori”. (cfr. all.
4 fascicolo e nella mail del 5.5. 2020 la convenuta riconosce che: “i lavori ancora Pt_1 non sono stati terminati del tutto” (cfr. all. 2 fascicolo attoreo).
L'attore ha eccepito, infine, il mancato collaudo e la mancata attestazione delle certificazioni di fine lavori, senza che la convenuta, che ha dichiarato nel suo scritto difensionale: “le opere una volta ultimate sono state regolarmente consegnate all'attore che le ha accettate” (cfr. punto 6 comparsa di risposta), abbia provato la circostanza dedotta. Contr Le eccezioni formulate dalla , a fronte della documentazione prodotta dall'attore a fondamento della sua pretesa creditoria, sono risultate, oltre che in parte contraddittorie, oltremodo generiche e tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 C.p.c. in materia di esatto adempimento dell'obbligazione assunta.
Tanto basta per accogliere la domanda.
Resta da esaminare la richiesta di liquidazione in via equitativa del maggior danno promossa dall'attore.
Il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare: l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire detto apprezzamento equitativo, prova che qui è mancata, l'attore non avendo in alcun modo dimostrato – e prima ancora allegato – il danno ulteriore, rispetto a quello già compreso nella somma principale richiesta, in concreto subito. Contr In conclusione, va accolta la sola domanda principale e la società condannata al pagamento della somma di € 23.079,34.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita,
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna la Parte_1
al pagamento della somma di euro € 23.079,34, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
- condanna alle spese del presente giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali e oneri come per legge e
[...] rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2025.
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina