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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP ER Presidente
Dott. AN EL Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 124/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. BOSIO Parte_1
Vendita di cose immobili elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 70 25124 Parte_2
BRESCIA presso il difensore avv. BOSIO GIUSEPPE OMAR, come da procura unita all'atto di citazione d'appello
, rappresentata e difesa dall'avv. GITTI Parte_3
MA elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA LOGGIA 5
25121 BRESCIA presso il difensore avv. GITTI MA, come da procura unita all'atto di citazione d'appello pagina 1 di 18 , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_4
AR FA elettivamente domiciliato in VIA SOSTEGNO, 80
25121 BRESCIA presso il difensore avv. AR FA, come da procura unita all'atto di citazione d'appello
APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o
11 rappresentata e difesa dall'avv. FULCO SERGIO e Parte_5
dall'avv. MENGONI MATTEO LUIGI MARIA ( ) C.F._1
( ) elettivamente domiciliata Parte_6 C.F._2
presso il difensore avv. FULCO SERGIO, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Seconda Sezione Civile)
n. 1788/2023.
CONCLUSIONI
Degli appellanti principali
“Nel merito:in via principale e graduata: in riforma parziale dell'impugnata
sentenza, dato atto che l'accordo sottoscritto fra le parti sotto il nome di
Proposta non ha creato nessun vero vincolo a carico del proponente, mentre
ha consentito di costruire un inadempimento apparente a carico degli odierni pagina 2 di 18 appellanti, dare atto che l'intera convenzione non ha carattere vincolante ed è
di nessun effetto e, conseguentemente, respingere la domanda di condanna
alla sottoscrizione di un preliminare;
In ogni caso dato atto che l'accordo
sottoscritto con il nome di Proposta non crea alcun obbligo a contrarre per
gli Acquirenti, respingere come contraria al principio di buona fede la pretesa
di convertire la scrittura in un preliminare, senza contestuale impegno a darvi
attuazione. In ogni caso, per le causali esposte, respingere la domanda di
sottoscrizione di un preliminare come infondata nel merito, in quanto non
risulta che i convenuti prima di essere chiamati in giudizio si fossero sottratti
alla stipulazione. In via riconvenzionale graduata Per le causali esposte,
accertare per un verso che la domanda della non era Parte_7
trascrivibile, in quanto non compresa in nessuno dei casi previsti dagli art.
2652 e 2653 c.c., e quindi che la ha trascritto illegittimamente Parte_7
la domanda giudiziale sull'immobile di cui è causa e, per l'effetto,
condannare la al risarcimento del danno patrimoniale e del Parte_7
danno non patrimoniale subito dagli appellanti nella misura da accertarsi in
corso di causa anche in via equitativa;
Per altro verso, accertare
l'insussistenza del diritto fatto valere con la trascrizione e, per l'effetto,
condannare al risarcimento del danno patrimoniale e del Parte_7
danno non patrimoniale subito dagli appellanti nella misura da accertarsi in
corso di causa anche in via equitativa. Domanda di ordine di cancellazione
della trascrizione della citazione. Per le causali esposte, ordinare alla
pagina 3 di 18 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pisa la cancellazione della
trascrizione della domanda di parte attrice sull'immobile oggetto di causa,
costituito da villa con giardino sita in Forte dei Marmi (Lu), via Gorizia, e
contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Forte dei Marmi al
Foglio 1, Particella 901, sub. 1, eseguita con nota di CA 3 Serial#:
435d4957bfdd482d3359d7cbdbc1641e 31 trascrizione R.g. 4908 R.p. 3289 del
17/3/2020 (la nota di trascrizione è prodotta come doc. 33 fascicolo di parte
appellante); in ogni caso e comunque ordinare la cancellazione della
trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. in quanto relativa a domanda
respinta dal Tribunale. Spese di lite di I e II grado rifuse. In via istruttoria:
cautelativamente si ribadiscono le istanze di prova diretta non ammesse di cui
alla memoria istruttoria e le istanze di prova contraria non ammesse di cui
alla memoria di replica istruttoria e si ribadisce l'opposizione all'ammissione
delle prove avversarie, ivi compresa l'istanza di CTU, per i motivi di cui alla
memoria di replica istruttoria”
Dell'appellata e appellante incidentale
“In via principale: rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le
ragioni esposte nel presente atto, l'appello proposto dai sig.ri Parte_1
e e, per
[...] Parte_3 Parte_4
l'effetto, confermare in parte qua la sentenza del Tribunale di Brescia n.
1788/2023 emessa in data 10 luglio 2023 e pubblicata in data 11 luglio 2023;
pagina 4 di 18 In via subordinata:- per il solo denegato caso di accoglimento di alcuno dei
motivi di appello avversari, emettere sentenza ex art. 2932 c.c. con la quale
sia trasferita a la proprietà dell'Immobile a fronte del Parte_7
pagamento del prezzo che risulterà a seguito della detrazione dal corrispettivo
pattuito dalle parti con il Contratto, mediante decurtazione dal corrispettivo
indicato nel Contratto dell'importo di Euro 684.000 o di quella diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e (ii) condannare gli
appellanti al risarcimento dei tutti i danni patiti da in Parte_7
conseguenza dell'inadempimento dei sig.ri se del caso Parte_1
compensando tali danni con il corrispettivo come sopra rideterminato;
In via di appello incidentale:- accogliere l'appello incidentale proposto da
[...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Parte_7
di Brescia n. 1788/2023 emessa in data 10 luglio 2023 e pubblicata in data 11
luglio 2023, condannare i sig.ri a stipulare il contratto preliminare Parte_1
con determinando il prezzo di acquisto mediante Parte_7
decurtazione dal corrispettivo indicato nel Contratto dell'importo di Euro
684.000 o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: ammettere CTU per la determinazione (i) della minore
estensione dell'Immobile (villa e terreno di pertinenza) di proprietà dei sig.ri
rispetto a quanto rappresentato alla parte acquirente in corso di Parte_1
trattativa, (ii) dello stato dell'Immobile e la presenza di infiltrazioni a seguito
pagina 5 di 18 dei forti nubifragi avvenuti nel mese di novembre 2019 e degli eventuali
interventi di ripristino necessari, (iii) dei costi necessari per il trasferimento
della villa “ultimata e arredata” e per il completamento delle opere di
ristrutturazione, (iv) del corretto prezzo di vendita dell'Immobile, (v) del
danno derivante dalla mancata locazione dell'Immobile a seguito dello
slittamento della data di trasferimento dello stesso;
ammettere i seguenti
capitoli di prova testimoniale e di interrogatorio formale con i testi indicati
nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.c. depositata da Parte_7
omissis…”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2020 la società conveniva in giudizio Parte_7 Parte_1
e deducendo di aver
[...] Parte_3 Parte_4
sottoscritto, in data 18 giugno 2019, una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile sito in Comune di Forte dei Marmi ( villa con giardino ultimata,
arredata), di proprietà dei convenuti, sospensivamente condizionata alla realizzabilità, sul terreno di pertinenza della villa, di una piscina delle dimensioni di almeno 15 mq e alla concessione di un finanziamento bancario necessario per l'acquisto dell'immobile.
Il prezzo dell'immobile veniva fissato in euro 2.280.000, da corrispondersi con le modalità specificate.
Per l'avveramento delle predette condizioni veniva fissato il termine del 30
pagina 6 di 18 settembre 2019, suscettibile di proroga da parte della società acquirente sino ad ottobre 2019.
Nel caso di avveramento delle condizioni le parti si riservavano di stipulare il contratto definitivo nel termine di sessanta giorni dal rilascio da parte delle competenti autorità del permesso di realizzare la piscina, mentre in caso contrario si impegnavano a sottoscrivere un contratto preliminare subordinato ad una o ad entrambe le condizioni già previste.
Nella predetta proposta i signori si erano impegnati a trasmetterle “ Parte_1
tutta la documentazione che quest'ultima vorrà richiedere, necessaria alla
veritiera descrizione e/o corretta rappresentazione in fatto e in diritto
dell'Immobile” nonché a “prestare ogni attività necessaria alla presentazione
al Comune competente di ogni atto finalizzato alla presentazione della
richiesta di realizzare la piscina indicata al punto seguente ed ogni altra
modifica che Parte Acquirente riterrà opportuna” ( art. 2 lett. C).
Assumendo che i convenuti erano stati inadempienti agli obblighi assunti e, in particolare, a quello di fornirle tutta la documentazione necessaria per la realizzazione della piscina, la società attrice ne chiedeva la condanna alla consegna nonchè alla stipula del contratto preliminare relativo all'immobile di cui alla proposta per un prezzo inferiore a quello pattuito, in considerazione dei vizi e difetti di cui il bene immobile era risultato affetto e della accertata minore consistenza della superficie immobiliare;
in via subordinata, chiedeva pagina 7 di 18 la condanna dei convenuti ex art. 2932 c.c. e al risarcimento dei danni.
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano l'accertamento della nullità
della clausola di cui all'art. 2/c della proposta irrevocabile, contestavano che la proposta irrevocabile integrasse un preliminare e chiedevano la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per aver abusivamente trascritto la domanda giudiziale di cui chiedevano fosse ordinata la cancellazione della trascrizione.
Con sentenza n. 1788/23 il Tribunale di Brescia, accertata la nullità per indeterminatezza della clausola di cui all'art. 2/c della proposta irrevocabile,
condannava i fratelli a stipulare il contratto preliminare avente ad Parte_1
oggetto l'immobile descritto nella scrittura privata del 18 giugno 2019,
rigettava le domande di riduzione del prezzo dell'immobile e di risarcimento del danno proposte dalla società attrice nonché quella, avanzata dai convenuti,
di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per trascrizione illegittima della domanda giudiziale argomentando che la
Suprema Corte, con la sentenza resa a sezioni unite n. 4628/2015 “ non
sembra escludere, nel caso di contratto cd. preliminare di preliminare la
suscettibilità dello stesso di conseguire gli effetti ex art. 2932 c.c. e la
conseguente trascrivibilità della domanda”; le spese di lite venivano compensate per 1/3 e i signori venivano condannati a rifondere in Parte_1
favore di i rimanenti due terzi. Parte_7
pagina 8 di 18 La sentenza è stata gravata in via principale dai fratelli e in via Parte_1
incidentale da Parte_7
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo gli appellanti articolano plurime censure alla sentenza gravata denunciando la falsa applicazione degli artt. 1337 e 1375 c.c., il travisamento dei fatti, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento e la carenza di motivazione.
Premesso che nella scrittura privata sottoscritta il 18 giugno 2019 il primo giudice aveva ravvisato gli estremi sia di una proposta irrevocabile che di un contratto ad effetti obbligatori ( ovvero un contratto preliminare di preliminare) – laddove le parti si erano “ riservate”, in caso di mancato avveramento delle condizioni previste nella proposta, di sottoscrivere “il
contratto preliminare che rimarrà a sua volta subordinato alle condizioni non
avverate o a quelle delle due condizioni che non si sarà ancora avverata” (
clausola n. 7), gli appellanti assumono che tale figura contrattuale doveva ritenersi improduttiva di effetti giuridici per la immeritevolezza degli interessi perseguiti, attesa l'identità di contenuto dello stipulando contratto preliminare e del cd. preliminare di preliminare.
pagina 9 di 18 Censurano, quindi, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento sollevata sin dal primo atto difensivo e il fatto che il primo giudice si fosse limitato a dare atto del mancato avveramento delle condizioni sospensive senza indagare il comportamento tenuto dalle parti e, segnatamente, quello di
Pa
che non si era neppure presentata all'appuntamento in Comune Parte_7
per accedere alla documentazione, così come confermato dalla teste Arch.
all'udienza del 14 febbraio 2022. Testimone_1
Con il secondo motivo censurano il mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nonostante l'accoglimento della domanda attorea, per avere l'attrice trascritto una domanda giudiziale al di fuori dei casi previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c.
Fanno rilevare altresì che avendo rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., per l'evidente incompatibilità del suo accoglimento con il rigetto della domanda di riduzione del prezzo, il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Dall'accoglimento della predetta domanda doveva poi discendere l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Con il terzo motivo censurano, subordinatamente al mancato accoglimento dei primi due motivi, la qualificazione data alla scrittura privata del 18 giugno
2019 come “preliminare di preliminare” anziché come patto d'opzione, attesa la persistente permanenza in capo alla fraterna di una discrezionalità. Parte_1
pagina 10 di 18 APPELLO INCIDENTALE
Nell'unico motivo censura il rigetto della domanda di riduzione Parte_7
del prezzo dell'immobile oggetto della proposta irrevocabile. Assume di aver appreso che la superficie dell'immobile era di 620 mq. in luogo di quella comunicata dai signori di mq.
2.250 soltanto dopo l'invio della Parte_1
proposta, in seguito accettata.
Quanto ai difetti dell'immobile, fa rilevare che costituiva circostanza pacifica che nel novembre 2019 si fossero abbattuti forti temporali anche sulla zona dove insisteva l'immobile e che altrettanto pacifica era la circostanza che ci fossero “ due tegole da sistemare” come rappresentato dai signori Parte_1
nel corso delle trattative.
------------------------------
Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
Il primo giudice ravvisava nella scrittura privata del 18 giugno 2019 gli estremi sia di una proposta irrevocabile, nella parte in cui il preponente si impegnava a mantenere ferma la proposta sino al 30 giugno 2019, che di un contratto produttivo di effetti obbligatori (cd. preliminare di preliminare) nella parte in cui il preponente e l'accettante si “riservavano”, in caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive o anche di una sola di esse, di stipulare il contratto preliminare, che a sua volta sarebbe stato subordinato alle medesime condizioni, entro il 30 settembre 2019 o in caso di richiesta di pagina 11 di 18 proroga entro il 30 ottobre 2019.
Assumono gli appellanti che l'accordo in parola (cd. preliminare di preliminare) doveva ritenersi privo di effetti giuridici, stante la non meritevolezza degli interessi perseguiti dai contraenti.
Al riguardo, mette conto evidenziare che la procedimentalizzazione della fasi contrattuali non può di per sè essere connotata da disvalore, se corrisponde a un complesso di interessi che stanno realmente alla base dell'operazione negoziale.
La Suprema Corte nella sentenza citata anche dal primo giudice ( Cass. S.U. n.
4628/2015) ha precisato che in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.
Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei pagina 12 di 18 contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.
La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.
Nel caso di specie, le parti davano espressamente atto ( clausola n. 7) che “ la
presente, ancorchè accettata e sottoscritta, non costituisce contratto
preliminare”.
Si tratta di una esclusione convenzionalmente ammessa che ha come conseguenza che, quand'anche si dovesse ravvisare in questa scrittura un contratto preliminare che ipotizza un successivo accordo, si potrà far luogo, in caso di inadempimento, solo al risarcimento del danno ( cfr. sent. citata).
Esclusa la natura di contratto preliminare, anche l'assunto degli appellanti principali, secondo cui l'accordo produttivo di soli effetti obbligatori sarebbe,
nella specie, privo di causa è infondato.
Ha infatti chiarito la Suprema Corte ( sent. citata) che deve escludersi che sia nullo il contratto che contenga la previsione della successiva stipula di un contratto preliminare, allorquando il primo accordo già contenga gli estremi del preliminare.
L'assenza di causa in tali casi riguarderebbe tutt'al più il secondo, ma non pagina 13 di 18 certo il primo contratto.
Il contratto in oggetto, peraltro, deve ritenersi meritevole di tutela in funzione della sua causa concreta ossia dell'utilità perseguita dai contraenti che, nel caso di specie, deve essere ravvisata nella volontà di mantenere un vincolo obbligatorio, una volta spirato il termine di efficacia della proposta irrevocabile, al fine di verificare l'avveramento degli eventi dedotti in condizione e, se del caso, di procrastinare il termine previsto per entrambe le condizioni.
Ferma, pertanto, la qualifica dell'accordo nei termini indicati dal primo giudice e richiamato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza citata, è da escludere che la violazione di un accordo produttivo di soli effetti obbligatori ( cd. preliminare di preliminare) – a prescindere da chi l'abbia commessa - possa comportare in caso di inadempimento la condanna alla stipula del contratto preliminare non concluso.
In quanto contraria a buona fede tale violazione può invece dare luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.
Per ciò solo e indipendentemente dall'accertamento relativo a chi fosse imputabile la violazione dell'accordo, la sentenza gravata va riformata con il rigetto della domanda di di condanna dei signori alla Parte_7 Parte_1
pagina 14 di 18 stipula del preliminare avente ad oggetto l'immobile in Forte dei Marmi.
Da ciò consegue anche il rigetto dell'appello incidentale volto ad ottenere la condanna degli appellanti principali alla stipula di un preliminare avente ad oggetto l'immobile in Forte dei Marmi per un prezzo inferiore a quello originariamente pattuito.
Nessuna censura è invece stata proposta dall'appellante incidentale in ordine al rigetto della domanda risarcitoria che, pertanto, deve ritenersi ormai coperto da giudicato.
In relazione al secondo motivo dell'appello principale si osserva che è
indubbio che la trascrizione della domanda giudiziale volta ad ottenere non già
la stipula di un contratto definitivo ex art. 2932 c.c., ma, piuttosto, quella di un contratto preliminare di preliminare deve ritenersi illegittima in quanto eseguita al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ.
La questione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non è stata esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza più volte citata ( S.U. 4628/15),
ma, piuttosto, in altra sentenza, sempre resa a sezioni unite ( n. 6597/2011) che ha stabilito che in caso di proposizione di domanda giudiziale illegittimamente trascritta al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2653
cod. civ., la conseguente domanda di risarcimento danni è proponibile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in separato giudizio, non sussistendo la competenza funzionale, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., del giudice pagina 15 di 18 chiamato a decidere sulla domanda oggetto di illegittima trascrizione.
Nel caso di specie il rigetto delle domande proposte da parte attrice/appellante incidentale non può che condurre alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che, ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c. deve essere ordinata dal giudice.
Non merita, invece, accoglimento la domanda risarcitoria riproposta dagli appellanti principali non essendo stato allegato e tanto meno provato il danno sofferto che in difetto di specifiche allegazioni (per es. a mancate occasioni di vendita dell'immobile o alla mancata erogazione di mutui/finanziamenti) non può essere desunto neppure in via presuntiva e quantificato in via equitativa.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalente soccombenza di
[...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a suo Parte_7
carico.
Con riguardo alla liquidazione delle predette spese mette conto evidenziare che, nel giudizio di primo grado, i fratelli e Parte_3 Pt_1
si costituivano con un difensore, mentre il fratello
[...] Controparte_1
con un altro difensore;
pertanto 11 Maggio va condannata a rifondere in favore di e di da un lato, e di Parte_3 Parte_1
dall'altro, le spese del giudizio di primo grado Parte_8
che si liquidano ( per i primi due fratelli) in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738
pagina 16 di 18 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, e in favore del secondo fratello ( Parte_4
in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio,
[...]
euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro
3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%.
In questo grado di giudizio la fraterna si costituiva in giudizio, con Parte_1
unico atto, rilasciando procura alle liti a tre distinti difensori.
Considerato che la difesa, del tutto unitaria della fraterna - non Parte_1
avendo richiesto l'esame di questioni specifiche e differenziate per ciascuna parte processuale - si è svolta mediante la redazione di un unico atto di appello, per tutte e tre le parti, di un'unica comparsa conclusionale e di un'unica memoria di replica, 11 Maggio srl va condannata a rifondere in favore degli appellanti incidentali – e non di ciascuno di essi – le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 17 di 18 in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda proposta da Parte_7
di condanna dei alla conclusione di un contratto
[...] Controparte_2
preliminare avente ad oggetto l'immobile in Forte dei Marmi, Via Gorizia,
identificato catastalmente al fg. 1, part. 90 sub 1;
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con nota di trascrizione R.G. 4908 Rp. 3289 del 17 marzo 2020;
respinge l'appello incidentale proposto da Parte_7
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna a rifondere ai le spese di entrambi i Parte_7 Controparte_2
gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al Parte_7
contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
AN EL
IL PRESIDENTE
EP ER
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP ER Presidente
Dott. AN EL Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 124/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. BOSIO Parte_1
Vendita di cose immobili elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 70 25124 Parte_2
BRESCIA presso il difensore avv. BOSIO GIUSEPPE OMAR, come da procura unita all'atto di citazione d'appello
, rappresentata e difesa dall'avv. GITTI Parte_3
MA elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA LOGGIA 5
25121 BRESCIA presso il difensore avv. GITTI MA, come da procura unita all'atto di citazione d'appello pagina 1 di 18 , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_4
AR FA elettivamente domiciliato in VIA SOSTEGNO, 80
25121 BRESCIA presso il difensore avv. AR FA, come da procura unita all'atto di citazione d'appello
APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o
11 rappresentata e difesa dall'avv. FULCO SERGIO e Parte_5
dall'avv. MENGONI MATTEO LUIGI MARIA ( ) C.F._1
( ) elettivamente domiciliata Parte_6 C.F._2
presso il difensore avv. FULCO SERGIO, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Seconda Sezione Civile)
n. 1788/2023.
CONCLUSIONI
Degli appellanti principali
“Nel merito:in via principale e graduata: in riforma parziale dell'impugnata
sentenza, dato atto che l'accordo sottoscritto fra le parti sotto il nome di
Proposta non ha creato nessun vero vincolo a carico del proponente, mentre
ha consentito di costruire un inadempimento apparente a carico degli odierni pagina 2 di 18 appellanti, dare atto che l'intera convenzione non ha carattere vincolante ed è
di nessun effetto e, conseguentemente, respingere la domanda di condanna
alla sottoscrizione di un preliminare;
In ogni caso dato atto che l'accordo
sottoscritto con il nome di Proposta non crea alcun obbligo a contrarre per
gli Acquirenti, respingere come contraria al principio di buona fede la pretesa
di convertire la scrittura in un preliminare, senza contestuale impegno a darvi
attuazione. In ogni caso, per le causali esposte, respingere la domanda di
sottoscrizione di un preliminare come infondata nel merito, in quanto non
risulta che i convenuti prima di essere chiamati in giudizio si fossero sottratti
alla stipulazione. In via riconvenzionale graduata Per le causali esposte,
accertare per un verso che la domanda della non era Parte_7
trascrivibile, in quanto non compresa in nessuno dei casi previsti dagli art.
2652 e 2653 c.c., e quindi che la ha trascritto illegittimamente Parte_7
la domanda giudiziale sull'immobile di cui è causa e, per l'effetto,
condannare la al risarcimento del danno patrimoniale e del Parte_7
danno non patrimoniale subito dagli appellanti nella misura da accertarsi in
corso di causa anche in via equitativa;
Per altro verso, accertare
l'insussistenza del diritto fatto valere con la trascrizione e, per l'effetto,
condannare al risarcimento del danno patrimoniale e del Parte_7
danno non patrimoniale subito dagli appellanti nella misura da accertarsi in
corso di causa anche in via equitativa. Domanda di ordine di cancellazione
della trascrizione della citazione. Per le causali esposte, ordinare alla
pagina 3 di 18 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pisa la cancellazione della
trascrizione della domanda di parte attrice sull'immobile oggetto di causa,
costituito da villa con giardino sita in Forte dei Marmi (Lu), via Gorizia, e
contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Forte dei Marmi al
Foglio 1, Particella 901, sub. 1, eseguita con nota di CA 3 Serial#:
435d4957bfdd482d3359d7cbdbc1641e 31 trascrizione R.g. 4908 R.p. 3289 del
17/3/2020 (la nota di trascrizione è prodotta come doc. 33 fascicolo di parte
appellante); in ogni caso e comunque ordinare la cancellazione della
trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. in quanto relativa a domanda
respinta dal Tribunale. Spese di lite di I e II grado rifuse. In via istruttoria:
cautelativamente si ribadiscono le istanze di prova diretta non ammesse di cui
alla memoria istruttoria e le istanze di prova contraria non ammesse di cui
alla memoria di replica istruttoria e si ribadisce l'opposizione all'ammissione
delle prove avversarie, ivi compresa l'istanza di CTU, per i motivi di cui alla
memoria di replica istruttoria”
Dell'appellata e appellante incidentale
“In via principale: rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le
ragioni esposte nel presente atto, l'appello proposto dai sig.ri Parte_1
e e, per
[...] Parte_3 Parte_4
l'effetto, confermare in parte qua la sentenza del Tribunale di Brescia n.
1788/2023 emessa in data 10 luglio 2023 e pubblicata in data 11 luglio 2023;
pagina 4 di 18 In via subordinata:- per il solo denegato caso di accoglimento di alcuno dei
motivi di appello avversari, emettere sentenza ex art. 2932 c.c. con la quale
sia trasferita a la proprietà dell'Immobile a fronte del Parte_7
pagamento del prezzo che risulterà a seguito della detrazione dal corrispettivo
pattuito dalle parti con il Contratto, mediante decurtazione dal corrispettivo
indicato nel Contratto dell'importo di Euro 684.000 o di quella diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e (ii) condannare gli
appellanti al risarcimento dei tutti i danni patiti da in Parte_7
conseguenza dell'inadempimento dei sig.ri se del caso Parte_1
compensando tali danni con il corrispettivo come sopra rideterminato;
In via di appello incidentale:- accogliere l'appello incidentale proposto da
[...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Parte_7
di Brescia n. 1788/2023 emessa in data 10 luglio 2023 e pubblicata in data 11
luglio 2023, condannare i sig.ri a stipulare il contratto preliminare Parte_1
con determinando il prezzo di acquisto mediante Parte_7
decurtazione dal corrispettivo indicato nel Contratto dell'importo di Euro
684.000 o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: ammettere CTU per la determinazione (i) della minore
estensione dell'Immobile (villa e terreno di pertinenza) di proprietà dei sig.ri
rispetto a quanto rappresentato alla parte acquirente in corso di Parte_1
trattativa, (ii) dello stato dell'Immobile e la presenza di infiltrazioni a seguito
pagina 5 di 18 dei forti nubifragi avvenuti nel mese di novembre 2019 e degli eventuali
interventi di ripristino necessari, (iii) dei costi necessari per il trasferimento
della villa “ultimata e arredata” e per il completamento delle opere di
ristrutturazione, (iv) del corretto prezzo di vendita dell'Immobile, (v) del
danno derivante dalla mancata locazione dell'Immobile a seguito dello
slittamento della data di trasferimento dello stesso;
ammettere i seguenti
capitoli di prova testimoniale e di interrogatorio formale con i testi indicati
nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.c. depositata da Parte_7
omissis…”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2020 la società conveniva in giudizio Parte_7 Parte_1
e deducendo di aver
[...] Parte_3 Parte_4
sottoscritto, in data 18 giugno 2019, una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile sito in Comune di Forte dei Marmi ( villa con giardino ultimata,
arredata), di proprietà dei convenuti, sospensivamente condizionata alla realizzabilità, sul terreno di pertinenza della villa, di una piscina delle dimensioni di almeno 15 mq e alla concessione di un finanziamento bancario necessario per l'acquisto dell'immobile.
Il prezzo dell'immobile veniva fissato in euro 2.280.000, da corrispondersi con le modalità specificate.
Per l'avveramento delle predette condizioni veniva fissato il termine del 30
pagina 6 di 18 settembre 2019, suscettibile di proroga da parte della società acquirente sino ad ottobre 2019.
Nel caso di avveramento delle condizioni le parti si riservavano di stipulare il contratto definitivo nel termine di sessanta giorni dal rilascio da parte delle competenti autorità del permesso di realizzare la piscina, mentre in caso contrario si impegnavano a sottoscrivere un contratto preliminare subordinato ad una o ad entrambe le condizioni già previste.
Nella predetta proposta i signori si erano impegnati a trasmetterle “ Parte_1
tutta la documentazione che quest'ultima vorrà richiedere, necessaria alla
veritiera descrizione e/o corretta rappresentazione in fatto e in diritto
dell'Immobile” nonché a “prestare ogni attività necessaria alla presentazione
al Comune competente di ogni atto finalizzato alla presentazione della
richiesta di realizzare la piscina indicata al punto seguente ed ogni altra
modifica che Parte Acquirente riterrà opportuna” ( art. 2 lett. C).
Assumendo che i convenuti erano stati inadempienti agli obblighi assunti e, in particolare, a quello di fornirle tutta la documentazione necessaria per la realizzazione della piscina, la società attrice ne chiedeva la condanna alla consegna nonchè alla stipula del contratto preliminare relativo all'immobile di cui alla proposta per un prezzo inferiore a quello pattuito, in considerazione dei vizi e difetti di cui il bene immobile era risultato affetto e della accertata minore consistenza della superficie immobiliare;
in via subordinata, chiedeva pagina 7 di 18 la condanna dei convenuti ex art. 2932 c.c. e al risarcimento dei danni.
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano l'accertamento della nullità
della clausola di cui all'art. 2/c della proposta irrevocabile, contestavano che la proposta irrevocabile integrasse un preliminare e chiedevano la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per aver abusivamente trascritto la domanda giudiziale di cui chiedevano fosse ordinata la cancellazione della trascrizione.
Con sentenza n. 1788/23 il Tribunale di Brescia, accertata la nullità per indeterminatezza della clausola di cui all'art. 2/c della proposta irrevocabile,
condannava i fratelli a stipulare il contratto preliminare avente ad Parte_1
oggetto l'immobile descritto nella scrittura privata del 18 giugno 2019,
rigettava le domande di riduzione del prezzo dell'immobile e di risarcimento del danno proposte dalla società attrice nonché quella, avanzata dai convenuti,
di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per trascrizione illegittima della domanda giudiziale argomentando che la
Suprema Corte, con la sentenza resa a sezioni unite n. 4628/2015 “ non
sembra escludere, nel caso di contratto cd. preliminare di preliminare la
suscettibilità dello stesso di conseguire gli effetti ex art. 2932 c.c. e la
conseguente trascrivibilità della domanda”; le spese di lite venivano compensate per 1/3 e i signori venivano condannati a rifondere in Parte_1
favore di i rimanenti due terzi. Parte_7
pagina 8 di 18 La sentenza è stata gravata in via principale dai fratelli e in via Parte_1
incidentale da Parte_7
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo gli appellanti articolano plurime censure alla sentenza gravata denunciando la falsa applicazione degli artt. 1337 e 1375 c.c., il travisamento dei fatti, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento e la carenza di motivazione.
Premesso che nella scrittura privata sottoscritta il 18 giugno 2019 il primo giudice aveva ravvisato gli estremi sia di una proposta irrevocabile che di un contratto ad effetti obbligatori ( ovvero un contratto preliminare di preliminare) – laddove le parti si erano “ riservate”, in caso di mancato avveramento delle condizioni previste nella proposta, di sottoscrivere “il
contratto preliminare che rimarrà a sua volta subordinato alle condizioni non
avverate o a quelle delle due condizioni che non si sarà ancora avverata” (
clausola n. 7), gli appellanti assumono che tale figura contrattuale doveva ritenersi improduttiva di effetti giuridici per la immeritevolezza degli interessi perseguiti, attesa l'identità di contenuto dello stipulando contratto preliminare e del cd. preliminare di preliminare.
pagina 9 di 18 Censurano, quindi, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento sollevata sin dal primo atto difensivo e il fatto che il primo giudice si fosse limitato a dare atto del mancato avveramento delle condizioni sospensive senza indagare il comportamento tenuto dalle parti e, segnatamente, quello di
Pa
che non si era neppure presentata all'appuntamento in Comune Parte_7
per accedere alla documentazione, così come confermato dalla teste Arch.
all'udienza del 14 febbraio 2022. Testimone_1
Con il secondo motivo censurano il mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nonostante l'accoglimento della domanda attorea, per avere l'attrice trascritto una domanda giudiziale al di fuori dei casi previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c.
Fanno rilevare altresì che avendo rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., per l'evidente incompatibilità del suo accoglimento con il rigetto della domanda di riduzione del prezzo, il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Dall'accoglimento della predetta domanda doveva poi discendere l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Con il terzo motivo censurano, subordinatamente al mancato accoglimento dei primi due motivi, la qualificazione data alla scrittura privata del 18 giugno
2019 come “preliminare di preliminare” anziché come patto d'opzione, attesa la persistente permanenza in capo alla fraterna di una discrezionalità. Parte_1
pagina 10 di 18 APPELLO INCIDENTALE
Nell'unico motivo censura il rigetto della domanda di riduzione Parte_7
del prezzo dell'immobile oggetto della proposta irrevocabile. Assume di aver appreso che la superficie dell'immobile era di 620 mq. in luogo di quella comunicata dai signori di mq.
2.250 soltanto dopo l'invio della Parte_1
proposta, in seguito accettata.
Quanto ai difetti dell'immobile, fa rilevare che costituiva circostanza pacifica che nel novembre 2019 si fossero abbattuti forti temporali anche sulla zona dove insisteva l'immobile e che altrettanto pacifica era la circostanza che ci fossero “ due tegole da sistemare” come rappresentato dai signori Parte_1
nel corso delle trattative.
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Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
Il primo giudice ravvisava nella scrittura privata del 18 giugno 2019 gli estremi sia di una proposta irrevocabile, nella parte in cui il preponente si impegnava a mantenere ferma la proposta sino al 30 giugno 2019, che di un contratto produttivo di effetti obbligatori (cd. preliminare di preliminare) nella parte in cui il preponente e l'accettante si “riservavano”, in caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive o anche di una sola di esse, di stipulare il contratto preliminare, che a sua volta sarebbe stato subordinato alle medesime condizioni, entro il 30 settembre 2019 o in caso di richiesta di pagina 11 di 18 proroga entro il 30 ottobre 2019.
Assumono gli appellanti che l'accordo in parola (cd. preliminare di preliminare) doveva ritenersi privo di effetti giuridici, stante la non meritevolezza degli interessi perseguiti dai contraenti.
Al riguardo, mette conto evidenziare che la procedimentalizzazione della fasi contrattuali non può di per sè essere connotata da disvalore, se corrisponde a un complesso di interessi che stanno realmente alla base dell'operazione negoziale.
La Suprema Corte nella sentenza citata anche dal primo giudice ( Cass. S.U. n.
4628/2015) ha precisato che in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.
Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei pagina 12 di 18 contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.
La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.
Nel caso di specie, le parti davano espressamente atto ( clausola n. 7) che “ la
presente, ancorchè accettata e sottoscritta, non costituisce contratto
preliminare”.
Si tratta di una esclusione convenzionalmente ammessa che ha come conseguenza che, quand'anche si dovesse ravvisare in questa scrittura un contratto preliminare che ipotizza un successivo accordo, si potrà far luogo, in caso di inadempimento, solo al risarcimento del danno ( cfr. sent. citata).
Esclusa la natura di contratto preliminare, anche l'assunto degli appellanti principali, secondo cui l'accordo produttivo di soli effetti obbligatori sarebbe,
nella specie, privo di causa è infondato.
Ha infatti chiarito la Suprema Corte ( sent. citata) che deve escludersi che sia nullo il contratto che contenga la previsione della successiva stipula di un contratto preliminare, allorquando il primo accordo già contenga gli estremi del preliminare.
L'assenza di causa in tali casi riguarderebbe tutt'al più il secondo, ma non pagina 13 di 18 certo il primo contratto.
Il contratto in oggetto, peraltro, deve ritenersi meritevole di tutela in funzione della sua causa concreta ossia dell'utilità perseguita dai contraenti che, nel caso di specie, deve essere ravvisata nella volontà di mantenere un vincolo obbligatorio, una volta spirato il termine di efficacia della proposta irrevocabile, al fine di verificare l'avveramento degli eventi dedotti in condizione e, se del caso, di procrastinare il termine previsto per entrambe le condizioni.
Ferma, pertanto, la qualifica dell'accordo nei termini indicati dal primo giudice e richiamato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza citata, è da escludere che la violazione di un accordo produttivo di soli effetti obbligatori ( cd. preliminare di preliminare) – a prescindere da chi l'abbia commessa - possa comportare in caso di inadempimento la condanna alla stipula del contratto preliminare non concluso.
In quanto contraria a buona fede tale violazione può invece dare luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.
Per ciò solo e indipendentemente dall'accertamento relativo a chi fosse imputabile la violazione dell'accordo, la sentenza gravata va riformata con il rigetto della domanda di di condanna dei signori alla Parte_7 Parte_1
pagina 14 di 18 stipula del preliminare avente ad oggetto l'immobile in Forte dei Marmi.
Da ciò consegue anche il rigetto dell'appello incidentale volto ad ottenere la condanna degli appellanti principali alla stipula di un preliminare avente ad oggetto l'immobile in Forte dei Marmi per un prezzo inferiore a quello originariamente pattuito.
Nessuna censura è invece stata proposta dall'appellante incidentale in ordine al rigetto della domanda risarcitoria che, pertanto, deve ritenersi ormai coperto da giudicato.
In relazione al secondo motivo dell'appello principale si osserva che è
indubbio che la trascrizione della domanda giudiziale volta ad ottenere non già
la stipula di un contratto definitivo ex art. 2932 c.c., ma, piuttosto, quella di un contratto preliminare di preliminare deve ritenersi illegittima in quanto eseguita al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ.
La questione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non è stata esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza più volte citata ( S.U. 4628/15),
ma, piuttosto, in altra sentenza, sempre resa a sezioni unite ( n. 6597/2011) che ha stabilito che in caso di proposizione di domanda giudiziale illegittimamente trascritta al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2653
cod. civ., la conseguente domanda di risarcimento danni è proponibile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in separato giudizio, non sussistendo la competenza funzionale, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., del giudice pagina 15 di 18 chiamato a decidere sulla domanda oggetto di illegittima trascrizione.
Nel caso di specie il rigetto delle domande proposte da parte attrice/appellante incidentale non può che condurre alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che, ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c. deve essere ordinata dal giudice.
Non merita, invece, accoglimento la domanda risarcitoria riproposta dagli appellanti principali non essendo stato allegato e tanto meno provato il danno sofferto che in difetto di specifiche allegazioni (per es. a mancate occasioni di vendita dell'immobile o alla mancata erogazione di mutui/finanziamenti) non può essere desunto neppure in via presuntiva e quantificato in via equitativa.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalente soccombenza di
[...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a suo Parte_7
carico.
Con riguardo alla liquidazione delle predette spese mette conto evidenziare che, nel giudizio di primo grado, i fratelli e Parte_3 Pt_1
si costituivano con un difensore, mentre il fratello
[...] Controparte_1
con un altro difensore;
pertanto 11 Maggio va condannata a rifondere in favore di e di da un lato, e di Parte_3 Parte_1
dall'altro, le spese del giudizio di primo grado Parte_8
che si liquidano ( per i primi due fratelli) in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738
pagina 16 di 18 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, e in favore del secondo fratello ( Parte_4
in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio,
[...]
euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro
3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%.
In questo grado di giudizio la fraterna si costituiva in giudizio, con Parte_1
unico atto, rilasciando procura alle liti a tre distinti difensori.
Considerato che la difesa, del tutto unitaria della fraterna - non Parte_1
avendo richiesto l'esame di questioni specifiche e differenziate per ciascuna parte processuale - si è svolta mediante la redazione di un unico atto di appello, per tutte e tre le parti, di un'unica comparsa conclusionale e di un'unica memoria di replica, 11 Maggio srl va condannata a rifondere in favore degli appellanti incidentali – e non di ciascuno di essi – le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 17 di 18 in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda proposta da Parte_7
di condanna dei alla conclusione di un contratto
[...] Controparte_2
preliminare avente ad oggetto l'immobile in Forte dei Marmi, Via Gorizia,
identificato catastalmente al fg. 1, part. 90 sub 1;
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con nota di trascrizione R.G. 4908 Rp. 3289 del 17 marzo 2020;
respinge l'appello incidentale proposto da Parte_7
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna a rifondere ai le spese di entrambi i Parte_7 Controparte_2
gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al Parte_7
contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
AN EL
IL PRESIDENTE
EP ER
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