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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 6 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1628 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GERONIMO Michele ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Toritto, al corso Umberto I, n. 12/14
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del Direttore Generale pro tempore, avv. CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in CP_1 al Lungomare Starita, n. 6
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del 01.02.2025, dipendente dell dal Parte_1 CP_1
25.03.2016 con profilo professionale di infermiere presso l'Ospedale della Murgia –
SP (ex cat. D, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica), esponeva di aver lavorato per sette giorni consecutivi, senza godere del relativo riposo, nei periodi, indicati in ricorso, dal 2016 al 2024. L'istante, pertanto, chiedeva la condanna dell' al risarcimento del danno da CP_1 usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale non goduto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda con CP_1 riferimento ad alcuni turni espressamente indicati.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva
2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Nel caso di specie, i fogli presenza versati in atti consentono di accertare il mancato godimento da parte del ricorrente del riposo compensativo per aver lavorato oltre il sesto giorno consecutivo nei periodi indicati in ricorso, ad eccezione, come correttamente eccepito dall' delle settimane 16 – 22 gennaio e 4 – 10 settembre CP_1
2017, 29 gennaio – 4 febbraio, 26 marzo – 1° aprile, 30 aprile – 6 maggio, 27 agosto – 2 settembre e 15 – 21 ottobre 2018, 23 – 29 dicembre 2019, 17 – 23 agosto 2020 per aver già usufruito del riposo compensativo, nonché delle settimane 25 – 31 luglio 2022 e 6 –
12 novembre 2023 per aver usufruito di giorni di ferie (rispettivamente dal 27 al 30 luglio 2022 ed il 10 novembre 2023). pag. 2/4 Ciò posto, come ribadito dalla Cassazione, la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno” (cfr. Cass. n. 24563/2016; n. 16665/2015; n. 24180/2013; Cass.
S.U. n. 142/2013).
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile la misura del lavoro feriale, nello specifico il “compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente non goduto” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 1589 del 2021; in tal senso, anche
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1490 del 2020).
Pertanto, ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da usura psico- fisica quantificarsi nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto con riferimento ai periodi indicati in ricorso, ad eccezione delle settimane 16 –
22 gennaio e 4 – 10 settembre 2017, 29 gennaio – 4 febbraio, 26 marzo – 1° aprile, 30 aprile – 6 maggio, 27 agosto – 2 settembre e 15 – 21 ottobre 2018, 23 – 29 dicembre
2019, 17 – 23 agosto 2020, 25 – 31 luglio 2022 e 6 – 12 novembre 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della domanda effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 01.02.2025, nei confronti dell' Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto con riferimento ai periodi indicati in ricorso, ad eccezione delle settimane 16 – 22 gennaio e 4 – 10 settembre 2017, 29 gennaio – 4
pag. 3/4 febbraio, 26 marzo – 1° aprile, 30 aprile – 6 maggio, 27 agosto – 2 settembre e 15 – 21 ottobre 2018, 23 – 29 dicembre 2019, 17 – 23 agosto 2020, 25 – 31 luglio 2022 e 6 – 12 novembre 2023;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per CP_1 compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 6 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 6 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1628 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GERONIMO Michele ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Toritto, al corso Umberto I, n. 12/14
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del Direttore Generale pro tempore, avv. CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in CP_1 al Lungomare Starita, n. 6
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del 01.02.2025, dipendente dell dal Parte_1 CP_1
25.03.2016 con profilo professionale di infermiere presso l'Ospedale della Murgia –
SP (ex cat. D, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica), esponeva di aver lavorato per sette giorni consecutivi, senza godere del relativo riposo, nei periodi, indicati in ricorso, dal 2016 al 2024. L'istante, pertanto, chiedeva la condanna dell' al risarcimento del danno da CP_1 usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale non goduto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda con CP_1 riferimento ad alcuni turni espressamente indicati.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva
2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Nel caso di specie, i fogli presenza versati in atti consentono di accertare il mancato godimento da parte del ricorrente del riposo compensativo per aver lavorato oltre il sesto giorno consecutivo nei periodi indicati in ricorso, ad eccezione, come correttamente eccepito dall' delle settimane 16 – 22 gennaio e 4 – 10 settembre CP_1
2017, 29 gennaio – 4 febbraio, 26 marzo – 1° aprile, 30 aprile – 6 maggio, 27 agosto – 2 settembre e 15 – 21 ottobre 2018, 23 – 29 dicembre 2019, 17 – 23 agosto 2020 per aver già usufruito del riposo compensativo, nonché delle settimane 25 – 31 luglio 2022 e 6 –
12 novembre 2023 per aver usufruito di giorni di ferie (rispettivamente dal 27 al 30 luglio 2022 ed il 10 novembre 2023). pag. 2/4 Ciò posto, come ribadito dalla Cassazione, la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno” (cfr. Cass. n. 24563/2016; n. 16665/2015; n. 24180/2013; Cass.
S.U. n. 142/2013).
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile la misura del lavoro feriale, nello specifico il “compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente non goduto” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 1589 del 2021; in tal senso, anche
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1490 del 2020).
Pertanto, ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da usura psico- fisica quantificarsi nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto con riferimento ai periodi indicati in ricorso, ad eccezione delle settimane 16 –
22 gennaio e 4 – 10 settembre 2017, 29 gennaio – 4 febbraio, 26 marzo – 1° aprile, 30 aprile – 6 maggio, 27 agosto – 2 settembre e 15 – 21 ottobre 2018, 23 – 29 dicembre
2019, 17 – 23 agosto 2020, 25 – 31 luglio 2022 e 6 – 12 novembre 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della domanda effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 01.02.2025, nei confronti dell' Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto con riferimento ai periodi indicati in ricorso, ad eccezione delle settimane 16 – 22 gennaio e 4 – 10 settembre 2017, 29 gennaio – 4
pag. 3/4 febbraio, 26 marzo – 1° aprile, 30 aprile – 6 maggio, 27 agosto – 2 settembre e 15 – 21 ottobre 2018, 23 – 29 dicembre 2019, 17 – 23 agosto 2020, 25 – 31 luglio 2022 e 6 – 12 novembre 2023;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per CP_1 compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 6 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 4/4