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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 06 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4194 /2024 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico, presso lo studio dell'Avv. ALESSIA
SALISCI, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente domiciliato in 09129 CAGLIARI alla Via S. Sonnino CP_1
n. 96, presso gli uffici dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato PAOLO SPIGA per procura generale alle liti
opposto
elettivamente Controparte_2
domiciliata in PIAZZA REPUBBLICA n. 10 09129 CAGLIARI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI LEDDA per procura a calce della comparsa di costituzione
1 opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, la Sig.ra ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 025 2024 900 1974229 000, notificato dall' per CP_3
richiedere il pagamento della cartella n. 02520110061506709000, emessa per la riscossione, tra l'altro, di un credito per omesso-ritardato CP_1 pagamento di premi assicurativi dell'anno 2009, oltre interessi CP_1
sanzioni e morosità.
Nel ricorso introduttivo l'opponente sosteneva non dovute le somme richieste deducendo la prescrizione estintiva del credito portato alla cartella
02520110061506709000 in quanto trascorsi oltre 12 anni dalla notifica della medesima cartella, avvenuta il 28.12.2011, all'intimazione di pagamento n.
025 2024 900 1974229 000, primo atto interruttivo, notificato il 21.11.2024.
L' si costituiva in giudizio con memoria il 22 gennaio 2025 CP_1 eccependo la tardività dell'opposizione intervenuta anni dopo la notifica della cartella. Assumeva, poi, che la pretesa impositiva era pacificamente dovuta nel merito e, quanto all'eccepita prescrizione, che erano stati rispettati i termini di notifica della cartella rimessa al concessionario.
In data 07 febbraio 2025 si costituiva il concessionario della riscossione che, preliminarmente, eccepiva la propria legittimazione ad agire. In CP_3
merito alla prescrizione rilevava di aver notificato diversi atti interruttivi, di cui produceva la documentazione, e che il quinquennio prescrizionale non si era mai compiuto fra un atto interruttivo e un altro, anche per effetto delle sospensioni della prescrizione della normativa emergenziale Covid.
Nelle more del giudizio interveniva accordo fra le parti, con rinuncia agli atti dell'opponente e compensazione integrale delle spese.
All'udienza fissata per la discussione le parti hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
2 2. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 27/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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