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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 16/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12053/2024, promossa da
( ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
rappresentante legale della ), rappresentate e difese, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Persico Sergio;
-ricorrente- contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/12/2024 le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-00000671086 e OI-000638014 deducendo l'illegittimità degli atti opposti e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“dichiarare nulle ed improduttive di effetti le ordinanze ingiunzione: nr. OI-00000671086- CP_ prot..2100.25.11.2024. e nr OI.000638014- prot. 2100.22/11/2024.0885468 per P.IVA_2
1 le motivazioni di cui in parte motiva ed in particolare, per l'avvenuto pagamento tempestivo, delle ritenute omesse;
Con favore di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con memoria del 3.6.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_2
in autotutela delle ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 14.5.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'udienza del 16.6.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti. CP_2
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione CP_2
del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12053 /2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore delle parti ricorrenti della restante metà delle CP_2 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Persico Sergio.
Catania, 16/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 16/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12053/2024, promossa da
( ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
rappresentante legale della ), rappresentate e difese, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Persico Sergio;
-ricorrente- contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/12/2024 le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-00000671086 e OI-000638014 deducendo l'illegittimità degli atti opposti e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“dichiarare nulle ed improduttive di effetti le ordinanze ingiunzione: nr. OI-00000671086- CP_ prot..2100.25.11.2024. e nr OI.000638014- prot. 2100.22/11/2024.0885468 per P.IVA_2
1 le motivazioni di cui in parte motiva ed in particolare, per l'avvenuto pagamento tempestivo, delle ritenute omesse;
Con favore di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con memoria del 3.6.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_2
in autotutela delle ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 14.5.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'udienza del 16.6.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti. CP_2
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione CP_2
del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12053 /2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore delle parti ricorrenti della restante metà delle CP_2 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Persico Sergio.
Catania, 16/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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