CASS
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2025, n. 33714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33714 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15689/2021 proposto da: NN IL, rappresentata e difesa dall’Avv. FLAVIO VINCENZO PONTE;
- ricorrente -
contro - controricorrente – Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO - REVOCA INCARICO DIRIGENZIALE - Civile Sent. Sez. L Num. 33714 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA Data pubblicazione: 23/12/2025 2 avverso la sentenza n. 912/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO pubblicata in data 23/12/2020 R.G.N. 442/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
udito l'Avvocato FLAVIO VINCENZO PONTE;
udito l'Avvocato GIOVANNI SPATARO per delega dell’Avvocato MARIA DONATA TORTORICI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Catanzaro ha parzialmente accolto l'appello proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla NN, aveva accertato il demansionamento dalla stessa subito nell'arco temporale dal 9.7.2008 al 7.5.2010, aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno alla professionalità ed aveva invece rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'Azienda, volta alla restituzione delle maggiori somme corrisposte alla NN per gli incarichi di Direttore del Dipartimento Amministrativo e di Direttore UOC Affari Generali a lei conferiti in data 9.7.2008. La NN aveva lamentato che il comportamento aggressivo e conflittuale del Direttore Generale iniziato nel marzo del 2008 l’aveva indotta a dimettersi dall’incarico di Direttore Amministrativo in data 9.7.2008. Aveva dedotto di essere stata contestualmente nominata Direttore del Dipartimento Amministrativo e Direttore della UOC Affari Generali e lasciata in condizioni di assoluta inattività. 2. La Corte territoriale ha confermato la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno ed ha ritenuto fondata la domanda restitutoria proposta dall’Azienda in via riconvenzionale, a fronte della nullità degli incarichi di Direttore del Dipartimento Amministrativo e Direttore della UOC Affari Generali, 3 in difetto dell’autorizzazione regionale prevista dall’art. 16 della legge regionale Calabria 11 maggio 2007 n. 9. 3. Ha ritenuto tale disposizione riferita a qualunque tipologia di incarico e non solo alle nuove assunzioni, ed ha evidenziato che la stessa richiede espressamente l’autorizzazione regionale a pena di nullità. 4. Ha richiamato la sentenza della Corte dei conti n. 274/2016, che aveva condannato il Direttore Generale al risarcimento del danno erariale cagionato con l’atto che aveva conferito alla NN gli incarichi di Direttore del Dipartimento Amministrativo e Direttore della UOC Affari Generali. 5. Ha, pertanto, ritenuto fondata la domanda di ripetizione formulata dalla ASP in via riconvenzionale riguardo ai maggiori importi erogati alla NN in ragione di detti incarichi a titolo di indennità di posizione. 6. Ha escluso che l’appellata potesse invocare l’art. 2126 cod. civ., applicato invece dal giudice di prime cure, in quanto tale disposizione prevede che al rapporto sia stata data esecuzione, mentre nel caso di specie era stato accertato che nessuna attività era stata resa, e per tale ragione l'Azienda era stata condannata al risarcimento del danno da demansionamento. 7. Ha inoltre aggiunto che il datore di lavoro non è tenuto a dare esecuzione ad un atto nullo. 8. Per la cassazione di tale sentenza NA NN ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. 9. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha resistito con controricorso. 10. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, con ordinanza del 18 giugno 2025 è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica in ragione della rilevanza nomofilattica della questione posta dal ricorso, inerente all’interpretazione ed alla legittimità costituzionale dell’art. 16 L.R. Calabria n. 9 del 2007. 11. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 16 legge regionale della Calabria n.9 del 2007, degli artt. 19 ss. d.lgs. n.165/2001, degli artt. 3 bis, commi 11 e 17 bis, d.lgs. n.502/1992, dell’art. art. 6 CCNL 2008 e dell’art. 27 CCNL 2000, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’autorizzazione fosse necessaria anche per il conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore del Dipartimento Amministrativo e Direttore della UOC Affari Generali. Evidenzia che la domanda restitutoria dell’Azienda, accolta dalla Corte territoriale, aveva riguardato le maggiori somme ricevute a titolo di indennità di posizione per gli incarichi di Direzione della UOC Affari Generali e di Direttore Dipartimento Amministrativo della ASP e che l’incarico di Direttore del Dipartimento Amministrativo le era stato conferito “nelle more del riassetto organizzativo previsto con il nuovo Atto Aziendale”. Deduce che la NN, già dirigente di struttura complessa, era stata collocata in aspettativa per mandato amministrativo e che al momento delle dimissioni da Direttore Amministrativo era rientrata nel ruolo dirigenziale ricoperto nella medesima Azienda prima dell’aspettativa. Aggiunge che ai sensi dell’art.
3-bis, comma 11, d.lgs. n. 502/1992 il collocamento in aspettativa ed il mantenimento del posto sono automatici rispetto alla nomina che li determina e che la nomina del Direttore di Dipartimento di cui all’art. 17-bis d.lgs. n. 502/1992 non è soggetta ad autorizzazione regionale. Sostiene che l’autorizzazione regionale non poteva essere richiesta anche per il conferimento degli incarichi legati alla normale esecuzione del rapporto dirigenziale e previsti dalla contrattazione di Area. Assume che, comunque, nel caso di specie trova applicazione l’art. 2126 cod. civ. 2. La censura è fondata. L’art. 16 della legge regionale Calabria n. 9/2007 ratione temporis vigente prevede: “1. Nelle aziende del servizio sanitario regionale l’indizione e l’espletamento di concorsi, le assunzioni, anche a tempo determinato, i 5 trasferimenti, la mobilità, i comandi ed ogni altra forma di copertura di posti della dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono soggette a preventiva autorizzazione regionale. 1.bis L’immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione regionale, purché entro e non oltre un anno dall’autorizzazione, ferma restando la verifica della disponibilità finanziaria. 2. Le assunzioni, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e tutte le altre forme di utilizzazione del personale previste dal comma 1, che vengano disposti in assenza di autorizzazione regionale sono nulli di diritto, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2126 del codice civile e sono valutati ai fini della mancata conferma, revoca o decadenza del Direttore Generale;
il Dipartimento regionale della tutela della salute cura la trasmissione dei relativi atti e provvedimenti alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per la valutazione di competenza. 3. Per tutte le forme di copertura di posti della dotazione organica di cui al comma 1, l’autorizzazione regionale è concessa, tenuto conto della necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e della situazione economica- finanziaria di ciascuna azienda, dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei piani attuativi o dei programmi annuali di attività. Qualora i trasferimenti, le mobilità, i comandi e le assunzioni a tempo determinato non siano stati previsti nei piani attuativi o nei programmi annuali, l’autorizzazione regionale può essere concessa, in relazione a comprovate necessità assistenziali, con determinazione non delegabile del Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute. 4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al conferimento o rinnovo di consulenze esterne, di qualsiasi tipologia, alle progressioni verticali disciplinate dai contratti collettivi ed agli incarichi dirigenziali di struttura complessa. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro”. 5. Le autorizzazioni concesse prima del 10 gennaio 2007, in qualunque forma, alla copertura dei posti in dotazione organica e non ancora eseguite, devono essere sottoposte a conferma. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore 6 della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario, ove permanga la necessità di copertura, inviano apposita richiesta al Dipartimento regionale tutela della salute, che provvede all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione entro i successivi sessanta giorni;
decorso tale termine, le autorizzazioni si intendono comunque confermate. 6. Alle assunzioni nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale non si applicano le procedure di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 7. All'art. 31, comma 10, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 sono abrogate le parole «per ciascuna azienda sanitaria». 8. L'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 9 si interpreta nel senso che, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, la Giunta regionale può, in ogni tempo e secondo le valutazioni del caso, adottare uno o più provvedimenti tra quelli ivi previsti, ovvero revocare o modificare i provvedimenti già assunti. 9. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 è prorogato di ventiquattro mesi. 10. Gli atti aziendali approvati dalla Giunta regionale non possono essere modificati prima dell'entrata in vigore del Piano Sanitario Regionale 2007/2009, da approvarsi comunque entro il 30 settembre 2007, fatti salvi casi eccezionali ed imprevedibili, opportunamente motivati.”. Il comma 4, che prevede la necessità dell’autorizzazione regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa, va necessariamente letto unitamente al comma 1, che si riferisce ad “ogni altra forma di copertura di posti della dotazione organica”, e fa dunque riferimento alla copertura dei posti in una determinata qualifica. La dotazione organica indica la quantità e qualità di personale di cui l’ente può disporre e prescinde dalle concrete modalità con cui l’amministrazione utilizza un dipendente all’interno della propria organizzazione. All’epoca dell’emanazione della legge regionale, la dotazione organica era espressamente richiamata dall’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 all’epoca vigente, il quale prevedeva: “1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la 7 disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal 8 Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”. Deve pertanto escludersi che l’art. 16 della legge regionale n. 9/2007 richieda l’autorizzazione regionale per il conferimento di un singolo incarico dirigenziale in favore di soggetto che sia già dipendente dell’ente e come tale sia già ricompreso nella dotazione organica dell’ente stesso. 2.1. Della norma regionale va data comunque un’interpretazione costituzionalmente orientata. In questa prospettiva, mentre l’autorizzazione può essere ritenuta legittimamente prevista per l’assunzione e per forme di utilizzazione del personale che trascendano l’ordinario e che rispetto all’ente di destinazione (che sopporta una spesa prima non affrontata) realizzano la medesima finalità della copertura di posizioni lavorative prima vacanti, non altrettanto può dirsi per il 9 conferimento dell’incarico al dirigente che già appartiene alla complessiva dotazione organica, perché in questo caso l’autorizzazione si risolverebbe nella previsioni di una condizione per la gestione del rapporto, la cui disciplina è riservata al legislatore nazionale ed alla contrattazione collettiva. Con la sentenza n. 185/2024, la Corte costituzionale ha individuato il discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale nel fatto che quest’ultima si arresta «a monte», cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo «a valle», incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile. La Corte costituzionale ha in particolare chiarito che appartengono alla competenza delle regioni la disciplina delle procedure concorsuali (sentenza n. 140 del 2023) e l’utilizzo delle graduatorie (sentenza n. 267 del 2022), mentre è materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello accessorio, e giuridico dei dipendenti regionali che ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro;
anche se si tratta conferimento degli incarichi dirigenziali esterni – di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, la disciplina del relativo rapporto, compresa quella afferente alla sua durata massima, appartiene alla materia dell’ordinamento civile (sentenza n. 84 del 2022). 2.2. La Corte territoriale, che ha fondato la decisione sulla violazione dell’art. 16 legge regionale n. 9/2007, ha dunque errato nel ritenere che l’utilizzo di personale di personale già facente parte dei ruoli organici dell’ente avesse costituito copertura di posti della dotazione organica, e tale profilo è assorbente. Nel caso di specie è incontestato che la NN, già assunta come dirigente, a seguito delle dimissioni dall’incarico di Direttore amministrativo era rientrata nel ruolo dirigenziale dell’azienda alla cessazione dell’aspettativa. La fattispecie è diversa da quella esaminata da Cass. n. 9057/2025, in cui non veniva in rilievo il rientro in ruolo da un’aspettativa, ed era stata rispettata la disposizione di cui all’art. 2126 cod. civ. 10 3. L’accoglimento del primo motivo assorbe la seconda censura, con cui il ricorso, nel denunciare erroneamente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5 cod. proc. civ., nella sostanza si duole della mancata pronuncia sull’eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata nell’atto di appello, della legge regionale Calabria n.9/2007 con riferimento all’art. 117 cod. proc. civ. 4. In via conclusiva va accolto il primo motivo, assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 2 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 2 dicembre 2025. Consigliere estensore Presidente RI AV BU AL Di NT 11
- ricorrente -
contro - controricorrente – Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO - REVOCA INCARICO DIRIGENZIALE - Civile Sent. Sez. L Num. 33714 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA Data pubblicazione: 23/12/2025 2 avverso la sentenza n. 912/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO pubblicata in data 23/12/2020 R.G.N. 442/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
udito l'Avvocato FLAVIO VINCENZO PONTE;
udito l'Avvocato GIOVANNI SPATARO per delega dell’Avvocato MARIA DONATA TORTORICI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Catanzaro ha parzialmente accolto l'appello proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla NN, aveva accertato il demansionamento dalla stessa subito nell'arco temporale dal 9.7.2008 al 7.5.2010, aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno alla professionalità ed aveva invece rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'Azienda, volta alla restituzione delle maggiori somme corrisposte alla NN per gli incarichi di Direttore del Dipartimento Amministrativo e di Direttore UOC Affari Generali a lei conferiti in data 9.7.2008. La NN aveva lamentato che il comportamento aggressivo e conflittuale del Direttore Generale iniziato nel marzo del 2008 l’aveva indotta a dimettersi dall’incarico di Direttore Amministrativo in data 9.7.2008. Aveva dedotto di essere stata contestualmente nominata Direttore del Dipartimento Amministrativo e Direttore della UOC Affari Generali e lasciata in condizioni di assoluta inattività. 2. La Corte territoriale ha confermato la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno ed ha ritenuto fondata la domanda restitutoria proposta dall’Azienda in via riconvenzionale, a fronte della nullità degli incarichi di Direttore del Dipartimento Amministrativo e Direttore della UOC Affari Generali, 3 in difetto dell’autorizzazione regionale prevista dall’art. 16 della legge regionale Calabria 11 maggio 2007 n. 9. 3. Ha ritenuto tale disposizione riferita a qualunque tipologia di incarico e non solo alle nuove assunzioni, ed ha evidenziato che la stessa richiede espressamente l’autorizzazione regionale a pena di nullità. 4. Ha richiamato la sentenza della Corte dei conti n. 274/2016, che aveva condannato il Direttore Generale al risarcimento del danno erariale cagionato con l’atto che aveva conferito alla NN gli incarichi di Direttore del Dipartimento Amministrativo e Direttore della UOC Affari Generali. 5. Ha, pertanto, ritenuto fondata la domanda di ripetizione formulata dalla ASP in via riconvenzionale riguardo ai maggiori importi erogati alla NN in ragione di detti incarichi a titolo di indennità di posizione. 6. Ha escluso che l’appellata potesse invocare l’art. 2126 cod. civ., applicato invece dal giudice di prime cure, in quanto tale disposizione prevede che al rapporto sia stata data esecuzione, mentre nel caso di specie era stato accertato che nessuna attività era stata resa, e per tale ragione l'Azienda era stata condannata al risarcimento del danno da demansionamento. 7. Ha inoltre aggiunto che il datore di lavoro non è tenuto a dare esecuzione ad un atto nullo. 8. Per la cassazione di tale sentenza NA NN ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. 9. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha resistito con controricorso. 10. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, con ordinanza del 18 giugno 2025 è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica in ragione della rilevanza nomofilattica della questione posta dal ricorso, inerente all’interpretazione ed alla legittimità costituzionale dell’art. 16 L.R. Calabria n. 9 del 2007. 11. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 16 legge regionale della Calabria n.9 del 2007, degli artt. 19 ss. d.lgs. n.165/2001, degli artt. 3 bis, commi 11 e 17 bis, d.lgs. n.502/1992, dell’art. art. 6 CCNL 2008 e dell’art. 27 CCNL 2000, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’autorizzazione fosse necessaria anche per il conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore del Dipartimento Amministrativo e Direttore della UOC Affari Generali. Evidenzia che la domanda restitutoria dell’Azienda, accolta dalla Corte territoriale, aveva riguardato le maggiori somme ricevute a titolo di indennità di posizione per gli incarichi di Direzione della UOC Affari Generali e di Direttore Dipartimento Amministrativo della ASP e che l’incarico di Direttore del Dipartimento Amministrativo le era stato conferito “nelle more del riassetto organizzativo previsto con il nuovo Atto Aziendale”. Deduce che la NN, già dirigente di struttura complessa, era stata collocata in aspettativa per mandato amministrativo e che al momento delle dimissioni da Direttore Amministrativo era rientrata nel ruolo dirigenziale ricoperto nella medesima Azienda prima dell’aspettativa. Aggiunge che ai sensi dell’art.
3-bis, comma 11, d.lgs. n. 502/1992 il collocamento in aspettativa ed il mantenimento del posto sono automatici rispetto alla nomina che li determina e che la nomina del Direttore di Dipartimento di cui all’art. 17-bis d.lgs. n. 502/1992 non è soggetta ad autorizzazione regionale. Sostiene che l’autorizzazione regionale non poteva essere richiesta anche per il conferimento degli incarichi legati alla normale esecuzione del rapporto dirigenziale e previsti dalla contrattazione di Area. Assume che, comunque, nel caso di specie trova applicazione l’art. 2126 cod. civ. 2. La censura è fondata. L’art. 16 della legge regionale Calabria n. 9/2007 ratione temporis vigente prevede: “1. Nelle aziende del servizio sanitario regionale l’indizione e l’espletamento di concorsi, le assunzioni, anche a tempo determinato, i 5 trasferimenti, la mobilità, i comandi ed ogni altra forma di copertura di posti della dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono soggette a preventiva autorizzazione regionale. 1.bis L’immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione regionale, purché entro e non oltre un anno dall’autorizzazione, ferma restando la verifica della disponibilità finanziaria. 2. Le assunzioni, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e tutte le altre forme di utilizzazione del personale previste dal comma 1, che vengano disposti in assenza di autorizzazione regionale sono nulli di diritto, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2126 del codice civile e sono valutati ai fini della mancata conferma, revoca o decadenza del Direttore Generale;
il Dipartimento regionale della tutela della salute cura la trasmissione dei relativi atti e provvedimenti alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per la valutazione di competenza. 3. Per tutte le forme di copertura di posti della dotazione organica di cui al comma 1, l’autorizzazione regionale è concessa, tenuto conto della necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e della situazione economica- finanziaria di ciascuna azienda, dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei piani attuativi o dei programmi annuali di attività. Qualora i trasferimenti, le mobilità, i comandi e le assunzioni a tempo determinato non siano stati previsti nei piani attuativi o nei programmi annuali, l’autorizzazione regionale può essere concessa, in relazione a comprovate necessità assistenziali, con determinazione non delegabile del Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute. 4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al conferimento o rinnovo di consulenze esterne, di qualsiasi tipologia, alle progressioni verticali disciplinate dai contratti collettivi ed agli incarichi dirigenziali di struttura complessa. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro”. 5. Le autorizzazioni concesse prima del 10 gennaio 2007, in qualunque forma, alla copertura dei posti in dotazione organica e non ancora eseguite, devono essere sottoposte a conferma. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore 6 della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario, ove permanga la necessità di copertura, inviano apposita richiesta al Dipartimento regionale tutela della salute, che provvede all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione entro i successivi sessanta giorni;
decorso tale termine, le autorizzazioni si intendono comunque confermate. 6. Alle assunzioni nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale non si applicano le procedure di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 7. All'art. 31, comma 10, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 sono abrogate le parole «per ciascuna azienda sanitaria». 8. L'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 9 si interpreta nel senso che, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, la Giunta regionale può, in ogni tempo e secondo le valutazioni del caso, adottare uno o più provvedimenti tra quelli ivi previsti, ovvero revocare o modificare i provvedimenti già assunti. 9. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 è prorogato di ventiquattro mesi. 10. Gli atti aziendali approvati dalla Giunta regionale non possono essere modificati prima dell'entrata in vigore del Piano Sanitario Regionale 2007/2009, da approvarsi comunque entro il 30 settembre 2007, fatti salvi casi eccezionali ed imprevedibili, opportunamente motivati.”. Il comma 4, che prevede la necessità dell’autorizzazione regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa, va necessariamente letto unitamente al comma 1, che si riferisce ad “ogni altra forma di copertura di posti della dotazione organica”, e fa dunque riferimento alla copertura dei posti in una determinata qualifica. La dotazione organica indica la quantità e qualità di personale di cui l’ente può disporre e prescinde dalle concrete modalità con cui l’amministrazione utilizza un dipendente all’interno della propria organizzazione. All’epoca dell’emanazione della legge regionale, la dotazione organica era espressamente richiamata dall’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 all’epoca vigente, il quale prevedeva: “1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la 7 disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal 8 Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”. Deve pertanto escludersi che l’art. 16 della legge regionale n. 9/2007 richieda l’autorizzazione regionale per il conferimento di un singolo incarico dirigenziale in favore di soggetto che sia già dipendente dell’ente e come tale sia già ricompreso nella dotazione organica dell’ente stesso. 2.1. Della norma regionale va data comunque un’interpretazione costituzionalmente orientata. In questa prospettiva, mentre l’autorizzazione può essere ritenuta legittimamente prevista per l’assunzione e per forme di utilizzazione del personale che trascendano l’ordinario e che rispetto all’ente di destinazione (che sopporta una spesa prima non affrontata) realizzano la medesima finalità della copertura di posizioni lavorative prima vacanti, non altrettanto può dirsi per il 9 conferimento dell’incarico al dirigente che già appartiene alla complessiva dotazione organica, perché in questo caso l’autorizzazione si risolverebbe nella previsioni di una condizione per la gestione del rapporto, la cui disciplina è riservata al legislatore nazionale ed alla contrattazione collettiva. Con la sentenza n. 185/2024, la Corte costituzionale ha individuato il discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale nel fatto che quest’ultima si arresta «a monte», cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo «a valle», incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile. La Corte costituzionale ha in particolare chiarito che appartengono alla competenza delle regioni la disciplina delle procedure concorsuali (sentenza n. 140 del 2023) e l’utilizzo delle graduatorie (sentenza n. 267 del 2022), mentre è materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello accessorio, e giuridico dei dipendenti regionali che ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro;
anche se si tratta conferimento degli incarichi dirigenziali esterni – di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, la disciplina del relativo rapporto, compresa quella afferente alla sua durata massima, appartiene alla materia dell’ordinamento civile (sentenza n. 84 del 2022). 2.2. La Corte territoriale, che ha fondato la decisione sulla violazione dell’art. 16 legge regionale n. 9/2007, ha dunque errato nel ritenere che l’utilizzo di personale di personale già facente parte dei ruoli organici dell’ente avesse costituito copertura di posti della dotazione organica, e tale profilo è assorbente. Nel caso di specie è incontestato che la NN, già assunta come dirigente, a seguito delle dimissioni dall’incarico di Direttore amministrativo era rientrata nel ruolo dirigenziale dell’azienda alla cessazione dell’aspettativa. La fattispecie è diversa da quella esaminata da Cass. n. 9057/2025, in cui non veniva in rilievo il rientro in ruolo da un’aspettativa, ed era stata rispettata la disposizione di cui all’art. 2126 cod. civ. 10 3. L’accoglimento del primo motivo assorbe la seconda censura, con cui il ricorso, nel denunciare erroneamente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5 cod. proc. civ., nella sostanza si duole della mancata pronuncia sull’eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata nell’atto di appello, della legge regionale Calabria n.9/2007 con riferimento all’art. 117 cod. proc. civ. 4. In via conclusiva va accolto il primo motivo, assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 2 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 2 dicembre 2025. Consigliere estensore Presidente RI AV BU AL Di NT 11