Articolo 43 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 42Articolo 44
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27 aprile 2001
Art. 43. Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter) 1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo e' dovuta un'indennita', a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e' portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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