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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 22 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1938/2024 vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappr.te p.t., con sede legale in Pastorano (CE) alla Via Nazionale Appia snc – Loc.
Spartimento, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Pietro
D'Onofrio (C.F.: ) e dall' Avv. Mariateresa Pezone, con studio in C.F._1
Pastorano (CE) – Corso Italia, 43 - ove è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
, nato a [...] C.V. il 30-05-1974, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Francesco Russo ed elettivamente domiciliato in Curti, alla via B. Rosato n. 52, giusta procura in atti
OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2024 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere -Sez. Lavoro- emesso il 6.2.2024 e notificato il 8 febbraio 2024, con cui si ingiungeva il pagamento in favore di della somma di euro 15.469,93 a titolo di TFR, CP_1
oltre interessi e rivalutazione nonché le spese legali.
Adiva pertanto questo Tribunale, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva il deducendo la fondatezza CP_1
della propria pretesa.
All'odierna udienza, le parti rappresentavano di aver raggiunto, nelle more del presente giudizio, una intesa transattiva e chiedevano concordemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In ragione dell'accordo intervenuto in corso di giudizio e della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto opposto.
Ebbene, la formula della cessata materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
Essa può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento
2 dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui
è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU
18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
3 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, avendo le stesse raggiunto un accordo transattivo successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
La suddetta conciliazione indica il venir meno di ogni contrasto tra le parti in merito alla materia oggetto della controversia.
Conseguentemente, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia definitoria, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 97/2024.
Le spese di lite si compensano in ragione del regolamento intervenuto tra le stesse parti.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
97/2024;
- compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.5.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 22 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1938/2024 vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappr.te p.t., con sede legale in Pastorano (CE) alla Via Nazionale Appia snc – Loc.
Spartimento, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Pietro
D'Onofrio (C.F.: ) e dall' Avv. Mariateresa Pezone, con studio in C.F._1
Pastorano (CE) – Corso Italia, 43 - ove è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
, nato a [...] C.V. il 30-05-1974, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Francesco Russo ed elettivamente domiciliato in Curti, alla via B. Rosato n. 52, giusta procura in atti
OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2024 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere -Sez. Lavoro- emesso il 6.2.2024 e notificato il 8 febbraio 2024, con cui si ingiungeva il pagamento in favore di della somma di euro 15.469,93 a titolo di TFR, CP_1
oltre interessi e rivalutazione nonché le spese legali.
Adiva pertanto questo Tribunale, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva il deducendo la fondatezza CP_1
della propria pretesa.
All'odierna udienza, le parti rappresentavano di aver raggiunto, nelle more del presente giudizio, una intesa transattiva e chiedevano concordemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In ragione dell'accordo intervenuto in corso di giudizio e della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto opposto.
Ebbene, la formula della cessata materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
Essa può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento
2 dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui
è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU
18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
3 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, avendo le stesse raggiunto un accordo transattivo successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
La suddetta conciliazione indica il venir meno di ogni contrasto tra le parti in merito alla materia oggetto della controversia.
Conseguentemente, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia definitoria, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 97/2024.
Le spese di lite si compensano in ragione del regolamento intervenuto tra le stesse parti.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
97/2024;
- compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.5.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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