Art. 1.
Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola.
Il piano viene formulato per "zone territoriali omogenee", individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilita' di sviluppo e alle condizioni sociali.
Finalita' del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e piu' rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.
Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola.
Il piano viene formulato per "zone territoriali omogenee", individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilita' di sviluppo e alle condizioni sociali.
Finalita' del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e piu' rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.