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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1557 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Wanna Faillace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senise (Pz) alla zona Mercato n. 7
APPELLANTE
E
P.IVA ), con sede in Buonabitacolo alla C.da Tempa, snc, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina n. 317/2021 dell'1.07.2021
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 16.12.2021, ritualmente notificato, l Parte_3
proponeva gravame avverso la sentenza n. 371/2021 pubblicata in data 1.07.2021 dal
[...]
Giudice di Pace di Sala Consilina, non notificata, resa nel procedimento iscritto al n. 373/2021 R.G., con cui veniva accolta la domanda proposta da di accertamento negativo del credito Controparte_1
portato dalla cartella esattoriale n. 10020140028629858 000 di euro 792,15, su ruolo n. 2699/2014, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009 e, per l'effetto, veniva dichiarato estinto per prescrizione il diritto della a riscuotere la suddetta somma Controparte_2
con conseguente cancellazione del relativo ruolo e condanna al pagamento delle spese del giudizio. L'appellante eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice adito avendo ad oggetto la cartella esattoriale un credito di natura tributaria. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta da in quanto l'estratto ruolo non era atto autonomamente impugnabile Controparte_1
atteso che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata né era stata avviata l'esecuzione da parte dell' entro l'anno, tanto meno dopo la notifica dell'intimazione di pagamento CP_3
effettuata nel 2017. Infine, aggiungeva che il Giudice di Pace non poteva accogliere la domanda perché non era trascorso il termine prescrizionale triennale atteso che dopo la notifica della cartella avvenuta il 14.01.2015, veniva notificata l'intimazione di pagamento il 28.03.2017, restituita al mittente per irreperibilità assoluta del destinatario risultato trasferito;
che, quindi, dal 28.03.2017 cominciava a decorrere un nuovo termine di prescrizione che veniva interrotto dal DL n. 18/2020 e da quelli successivi, i quali avevano previsto la sospensione dell'attività di riscossione, nonché la sospensione dei termini di prescrizione per l 'emergenza COVI D -19, il tutto a decorrere dal giorno
08.03.2020 e sino al 31.12.2022; che l 'art. 12, comma 2, D.Lgs n. 159/2015, il quale prevedeva la proroga della sospensione dei termini di prescrizione sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, erroneamente non applicato dal Giudice di primo grado, era stato richiamato espressamente dall'art. 68 del DL 18/2020 emanato per far fronte all 'emergenza COVID
-19.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e per l 'effetto dichiarare la domanda inammissibile. In subordine, dichiarare la domanda inammissibile per difetto di interesse. Nel merito, ritenere non maturata la prescrizione che rimarrà sospesa sino a sentenza definitiva. Con condanna della società , CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio da devolversi al sottoscritto avvocato anticipatario. Condannare lo stesso al pagamento di una somma ritenuta equa ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
Instaurato il contraddittorio con la rituale notifica dell'atto di citazione il 16.12.2021, l'appellata non si costituiva, né compariva e, con ordinanza del 26.04.2022, resa all'esito dell'udienza celebrata in pari data, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva dichiarata la contumacia della Controparte_1
La causa veniva istruita solo con la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 10.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previo deposito di note finali fino a trenta giorni prima. 2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto da Parte_1
- occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della
[...]
proposizione dell'impugnazione.
L'atto di citazione è stato notificato a mezzo pec il 16.12.2021, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data 1.07.2021.
Ne consegue che l'appello deve essere considerato tempestivo.
3. In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata nel presente grado dall' . Controparte_4
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare: - l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”; - l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”; - con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”; - con la pronuncia n. 34447/2019 la
Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”; - con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la
Suprema Corte ha precisato - tra le altre cose - che “alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”; - la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con le decisioni nn. 21642/2021 e
8465/2022, ha ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione"; da ultimo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 2098/2025, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di controversie relative ad atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario si determina in base alla natura e al momento degli atti contestati rispetto alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento. Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti costitutivi, modificativi o impeditivi della pretesa tributaria fino alla notifica della cartella esattoriale
o dell'intimazione di pagamento, o fino all'atto esecutivo in mancanza di tali notifiche. Alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione sugli atti esecutivi come tali e sui fatti successivi alla valida notifica della cartella o dell'intimazione”.
Ebbene, nel caso di specie, la ha esposto di aver ottenuto dalla Controparte_1 Parte_1
un estratto della propria situazione debitoria dalla quale sarebbe emerso un carico
[...]
impositivo per il quale sarebbe stata emessa la cartella esattoriale n. 10020140028629858000. La società attrice ha quindi proposto un'azione di accertamento negativo del credito in questione per mancato pagamento della automobilistica regionale relativa all'anno 2009 eccependo la prescrizione del credito successiva alla notifica della cartella, notifica rispetto alla quale l'attrice non ha eccepito né l'inesistenza né l'invalidità. Ad ogni modo l'Amministrazione ha, già nel primo grado di giudizio, fornito prova della rituale notifica della cartella esattoriale in questione (all. n. 3 comparsa di costituzione primo grado). Ne consegue che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra CP_3 richiamati, da ultimo ribaditi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2098/2025, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
4. Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato.
Va premesso che, come puntualizzato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19704/2015 l'"estratto di ruolo" è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal a richiesta dell'interessato, Controparte_5 contenente unicamente gli "elementi" di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l'esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perchè trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.), non avendo alcun senso l'eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (Cass. S.U. n. 19704/2015; cfr in termini analoghi. Cass. ordinanza n.
22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013; Cass. 2018 n. 27779).
La Corte di Cassazione, nelle pronunce richiamate e in altre successive (Cass. 11439/2016; Cass.
20611/2016), ha tuttavia evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l'impugnazione investa l'estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. “In tale caso” – afferma Cass. n.
23076/2019 - “sussiste evidentemente l'interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi "il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"
(Cass. n. 19704/2015); Resta poi fermo che la impugnazione dell'estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, essendo ininfluente la facoltatività dell'impugnazione dell'estratto (per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli)”. Ancora, la S.C. ha affermato: “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (Cass. civile n.
22946/2016).
La Corte di Cassazione, con la pronuncia 6723/2019, ha affermato che non ricorre tale interesse nel caso in cui, “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata” non veda a presupposto “l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”; coeva a tale pronuncia è Cass. 5443/2019: “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615
c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.”.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito il seguente principio secondo cui ”L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. civile n.
7353/022; in tal senso Cass. SS.UU. n. 19704/2015, Cass. civ. n. 29294/2019, Cassa. civile n.
31240/2019 e Cass. civile n. 21289/2020).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante
"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021, in vigore dal 21.12.2021.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito che "L'estratto di ruolo non è impugnabile" ma anche che
"Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili. Ciò che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr ex multis Cass. n. 21289/2020), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il legislatore al comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/1973 ha indicato le casistiche in cui, invece, sussiste l'interesse del debitore a impugnare direttamente "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata", senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), "per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, "l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile".
Inoltre, la Suprema Corte a SS.UU., con la pronuncia n. 26283 del 6.09.2022, ha affermato che “I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo,
l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, il Tribunale osserva che l'azione promossa dalla è inammissibile. L ha prodotto, fin dal primo grado di Controparte_1 CP_3
giudizio, documentazione comprovante la rituale notifica della cartella esattoriale n. 100 2014
0028629858 000 nei confronti della avvenuta il 14.01.2015 (all. n. 3 fasc. I grado Controparte_1
parte appellante), e l'appellante ha eccepito la prescrizione del credito successiva alla notifica della cartella senza allegare e provare elementi validi per ritenere sussistente l'interesse ad agire all'impugnazione dell'estratto di ruolo posto a fondamento dell'azione di accertamento negativo nei termini sopra esposti e, più in particolare, senza che l'Amministrazione appellante abbia posto in essere alcun atto volto al recupero del credito.
A tal proposito appare opportuno evidenziare che, come si evince anche dalla citata sentenza n. 26283 del 2022, anche la intimazione di pagamento non è compresa nell'alveo degli atti che legittimino una opposizione all'esecuzione in assenza di concreta attività di recupero;
anzi, risultando considerata quale eventuale presupposto (al pari della cartella) di cui dolere la mancata notifica ma ciò al, solo, fine di contestare la pretesa nel merito.
In conclusione, alla luce dei principi sopra enunciati e delle predette considerazioni, l'appello va accolto e pertanto la domanda proposta dalla va dichiarata inammissibile. Controparte_1
5. Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n.
26283 del 6.09.2022, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost n. 77/2018) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite de doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma integrale della impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Sala Consilina n. 317/2021, emessa il 1.07.2021, depositata in pari data, non notificata, dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Controparte_1
2) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lagonegro, il 16.06.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.