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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/06/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 4.6.2025, ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11125/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Di Biase Parte_1
- opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dall'avv. Chiara Contursi
- opposto -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito (Gestione artigiani)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00007753 30 000, notificato in data 6.12.2023, contenente la richiesta di pagamento della somma di €.4.472,14, a titolo di “Gestione artigiani” per il periodo dall'1/2021 al
12/2022, chiedendone l'annullamento. Vinte le spese di lite.
Ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo di aver cessato la propria attività di impresa con chiusura della P.IVA n. con decorrenza dal 31.8.2014 e di non esercitare P.IVA_1 più alcuna attività individuale o di impresa. Ha inoltre evidenziato di essere titolare di assegno sociale n. 04030258 con decorrenza dal mese di gennaio 2018.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , contestando il ricorso e invocandone il rigetto. CP_1
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere accolta. pagina 1 di 3 La contribuzione portata nell'avviso di addebito si riferisce alle annualità 2021 e 2022.
È incontestato che l'iscrizione del ricorrente alla Camera di Commercio sia avvenuta a seguito di sua domanda – e non d'ufficio – per la sua attività che, tuttavia, risulta terminata negli anni cui la pretesa contributiva si riferisce.
Sono, infatti, documentate la chiusura della P.IVA n. con decorrenza dal 31.8.2014 P.IVA_1
(doc.2), la cessazione dell'attività di impresa dal 1992 e la titolarità di pensione cat. AS (assegno sociale) certif.n. 04030258 erogato dall' con decorrenza 01/18, come riportato nella nota CP_1
“segnalazioni personalizzate” in calce all'estratto contributivo in atti emesso in data 11.12.2023
(doc.3).
A quest'ultimo proposito, è opportuno sottolineare come presupposto per l'erogazione di tale beneficio sia l'assenza di redditi incompatibili e/o dei limiti di reddito previsti dalla legge, inclusi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo.
Pertanto, se l'opponente avesse continuato a svolgere attività artigianale, dopo l'anno 2018, producendo redditi incompatibili con la fruizione dell'assegno sociale, l' avrebbe CP_1 automaticamente revocato o quanto meno ridotto la prestazione assistenziale.
L'insussistenza del presupposto contributivo non è scalfita dalla circostanza che la cancellazione dell'impresa presso la Camera di Commercio sia avvenuta d'ufficio, per inattività ex art. 2 del D.P.R.
23.7.2004 n. 247 (a mente del quale “si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando
l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata”).
Sulla base delle evidenze probatorie la posizione contributiva cui è collegata la pretesa creditoria dell' era già estinta prima della cancellazione. CP_1
L'opposizione va dunque accolta con dichiarazione di non debenza delle somme indicate nell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stanti le circostanze che parte ricorrente non abbia – come era suo onere – chiesto la cancellazione della sua impresa presso la Camera di
Commercio e che la stessa sia intervenuta solo d'ufficio per inattività e che, dunque, questo abbia contribuito all'emissione dell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n 343 2023 00007753 30 000;
- compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.6.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 4.6.2025, ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11125/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Di Biase Parte_1
- opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dall'avv. Chiara Contursi
- opposto -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito (Gestione artigiani)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00007753 30 000, notificato in data 6.12.2023, contenente la richiesta di pagamento della somma di €.4.472,14, a titolo di “Gestione artigiani” per il periodo dall'1/2021 al
12/2022, chiedendone l'annullamento. Vinte le spese di lite.
Ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo di aver cessato la propria attività di impresa con chiusura della P.IVA n. con decorrenza dal 31.8.2014 e di non esercitare P.IVA_1 più alcuna attività individuale o di impresa. Ha inoltre evidenziato di essere titolare di assegno sociale n. 04030258 con decorrenza dal mese di gennaio 2018.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , contestando il ricorso e invocandone il rigetto. CP_1
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere accolta. pagina 1 di 3 La contribuzione portata nell'avviso di addebito si riferisce alle annualità 2021 e 2022.
È incontestato che l'iscrizione del ricorrente alla Camera di Commercio sia avvenuta a seguito di sua domanda – e non d'ufficio – per la sua attività che, tuttavia, risulta terminata negli anni cui la pretesa contributiva si riferisce.
Sono, infatti, documentate la chiusura della P.IVA n. con decorrenza dal 31.8.2014 P.IVA_1
(doc.2), la cessazione dell'attività di impresa dal 1992 e la titolarità di pensione cat. AS (assegno sociale) certif.n. 04030258 erogato dall' con decorrenza 01/18, come riportato nella nota CP_1
“segnalazioni personalizzate” in calce all'estratto contributivo in atti emesso in data 11.12.2023
(doc.3).
A quest'ultimo proposito, è opportuno sottolineare come presupposto per l'erogazione di tale beneficio sia l'assenza di redditi incompatibili e/o dei limiti di reddito previsti dalla legge, inclusi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo.
Pertanto, se l'opponente avesse continuato a svolgere attività artigianale, dopo l'anno 2018, producendo redditi incompatibili con la fruizione dell'assegno sociale, l' avrebbe CP_1 automaticamente revocato o quanto meno ridotto la prestazione assistenziale.
L'insussistenza del presupposto contributivo non è scalfita dalla circostanza che la cancellazione dell'impresa presso la Camera di Commercio sia avvenuta d'ufficio, per inattività ex art. 2 del D.P.R.
23.7.2004 n. 247 (a mente del quale “si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando
l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata”).
Sulla base delle evidenze probatorie la posizione contributiva cui è collegata la pretesa creditoria dell' era già estinta prima della cancellazione. CP_1
L'opposizione va dunque accolta con dichiarazione di non debenza delle somme indicate nell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stanti le circostanze che parte ricorrente non abbia – come era suo onere – chiesto la cancellazione della sua impresa presso la Camera di
Commercio e che la stessa sia intervenuta solo d'ufficio per inattività e che, dunque, questo abbia contribuito all'emissione dell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n 343 2023 00007753 30 000;
- compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.6.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3