Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02430/2025REG.PROV.COLL.
N. 06453/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6453 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dall’Avvocatura generale dello Stato in data 21 febbraio 2025 e le conclusioni come da verbale;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante, graduato dell’Esercito Italiano, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “ Esiti rimozione osteocondroma sacro-iliaca sinistra ”.
2. L’interessato con detto gravame aveva chiesto: in via principale, l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-del medesimo Tribunale, che aveva accolto il suo precedente ricorso sulla medesima questione annullando per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento ministeriale n. 3259/N del 23 novembre 2009, con il quale l’istanza del militare era stata respinta sulla scorta del parere negativo n. 34421/2008 reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito anche CVCS o il Comitato); in via subordinata e previa conversione del rito dell’ottemperanza in rito ordinario, l’annullamento del decreto n. 1729/N del 30 dicembre 2020, emesso dal Ministero della difesa sulla scorta del successivo parere n. 53687/2020 del medesimo Comitato, il quale, su richiesta dell’Amministrazione formulata in esito alla citata pronuncia n. 686/2020, si era nuovamente pronunciato in senso negativo, giudicando l’infermità del ricorrente “ non dipendente ” da causa di servizio.
3. Il Tribunale adìto – premesso che il CVCS con i pareri n. 365/2009 e n. 35640/2011, espressi su richiesta dell’Amministrazione della difesa rispettivamente ai sensi del d.P.R. n. 243/2006 e del d.P.R. n. 37/2009, aveva anche escluso che la patologia in questione fosse riconducibile alle particolari condizioni ambientali e/o operative di impiego dell’interessato nelle missioni internazionali nei territori della ex Yugoslavia nelle quali il militare era stato impiegato nel periodo compreso tra il 19 maggio 1999 ed il 29 agosto 1999 –, ritenendo che il ricorrente censurasse, “ in realtà, vizi della ri-edizione del potere tecnico-discrezionale, i quali manifestano evidenti elementi di novità rispetto al giudizio annullato con la sentenza di merito ” innanzi richiamata, ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a., con rimessione della causa sul ruolo del merito.
Con ordinanza n. 4125/2022 il T.a.r. ha poi disposto una verificazione, volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra il servizio svolto dall’interessato e la patologia sofferta, incaricando a tal fine una Commissione medica nominata dalla Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Detta Commissione, con relazione depositata in data 12 ottobre 2022, ha a sua volta concluso che, in considerazione dell’attività effettivamente svolta dal militare nei suddetti teatri internazionali e tenuto conto del quadro clinico e della natura della patologia in parola, non sussistessero elementi sufficienti a configurare la sussistenza di un nesso causale e/o concausale efficiente e determinante con il servizio svolto dall’interessato.
4. Sulla scorta di tali complessive circostanze e tenuto conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali nella peculiare materia il giudice di prime cure ha respinto il ricorso con la sentenza qui gravata, che l’interessato impugna affidandosi ad un unico ed articolato motivo, con il quale deduce l’erroneità e l’apoditticità nella motivazione, oltre che l’illogicità e la contraddittorietà della pronuncia, sostenendo che il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto esaustiva l’istruttoria compiuta dal CVCS ed avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del verificatore senza aggiungere alcuna valutazione di carattere giuridico e senza in alcun modo valutare la documentazione, sanitaria e non, prodotta da parte ricorrente.
5. In maggior dettaglio, secondo la tesi di parte appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che parte ricorrente non avesse fornito prova del contatto e/o della contaminazione dei territori di missione con proiettili all’uranio impoverito e che le mansioni espletate dall’interessato non avessero comportato un contatto con ambienti contaminati e che l’eziopatogenesi della neoplasia sarebbe “ apoditticamente da ricondurre ad una causa ignota e/o a fattori di rischio del tutto generici ”.
In particolare, il T.a.r. non avrebbe considerato il rapporto diagnostico e le relazioni medico-legali di parte sebbene nel caso di specie sarebbe “ pienamente integrato nel caso d’odierna trattazione il rischio tipizzato dal legislatore nei D.P.R. 37/2009, 90/2010 e 40/2012 ”.
Sarebbero inoltre asseritamente inattendibili, incomplete, errate e prive “ di originalità e genuinità ” le conclusioni raggiunte dal CVCS e dal verificatore, che avrebbe omesso di rivalutare “ il nesso eziologico tra la patologia sofferta ed i vari fattori di rischio, considerati ormai noti e provati, hanno escluso il nesso di causalità invocando fattori di rischio generici relativi alla patologia in esame ” senza considerare il potenziale cancerogeno dell’esposizione a metalli pesanti derivanti dalle esplosioni di armi contenenti uranio impoverito ed il rischio a tal fine tipizzato dallo stesso legislatore in relazione alle nanoparticelle rinvenute nei tessuti malati del militare; e ciò anche in relazione agli studi condotti dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ed alla giurisprudenza in materia – ivi richiamata – che, al contrario, affermerebbe la presenza del nesso di causalità dei dedotti fattori di rischio secondo il criterio del “ più probabile che non ”.
Il CVCS avrebbe, inoltre, ignorato le conclusioni della Commissione parlamentare di indagine istituita con delibera della Camera dei deputati il 20 giugno 2015 in seno alla XVII Legislatura, laddove si rileva che gli studi condotti dall’Osservatorio epidemiologico della Difesa non avrebbero mai effettuato un’adeguata indagine statistica che tenesse in debito conto il numero, il sesso, le fasce d’età e le aree di impiego dei militari ammalati, l’esposizione alle nanoparticelle cui fa espressamente riferimento il legislatore nei decreti presidenziali nn. 37/2009, 90/2010 e 40/2012, il rapporto con le multiple somministrazioni vaccinali ed il tipo di patologia contratta.
Il T.a.r. avrebbe, inoltre, del tutto ignorato che nelle aree di impiego in questione l’appellante non era stato dotato di alcun dispositivo di protezione individuale idoneo a proteggerlo dall’ingestione o dall’inalazione delle nanoparticelle di metalli pesanti presenti in quei territori a causa dei bombardamenti con proiettili all’uranio impoverito.
L’analisi della vicenda operata dal CVCS e dall’organo verificatore non sarebbe, inoltre, condivisibile laddove viene posto l’accento sulla partecipazione dell’appellante ad una “ missione di pace in Macedonia (ai confini con il Kosovo), zone in cui viene negato l’utilizzo di uranio impoverito, e ad una missione di pace in Kosovo in cui, seppur confermata la presenza di uranio impoverito, viene negata l’esposizione in quanto dai rapporti informativi non emergerebbe un coinvolgimento diretto (…) nei conflitti a fuoco ”, e ciò in quanto secondo la documentazione prodotta in primo grado sarebbe dimostrato che si tratta di “ aree strettamente contigue, tutte teatro di bombardamenti susseguitisi a ritmo serrato tra il 1995 ed il 1999 (…) nonché aree tutte (…) con rilievo di indiscutibile, elevato inquinamento ambientale ”, inquinamento confermato anche dall’Università di Berkeley e che non rimarrebbe confinato entro i confini politici di un Paese.
L’appellante, peraltro, era giunto in Macedonia nel maggio 1999, allorquando erano ancora in corso i bombardamenti in Kosovo, come peraltro dimostrato da studi accademici dell’Istituto di scienze nucleari di Belgrado e della Facoltà di Scienze naturali dell’Università di Pristina, entrambi citati nella relazione di parte depositata in primo grado.
Sarebbe, dunque, errata la sentenza gravata laddove rileva che l’interessato pur appartenendo al Nucleo NBC non avrebbe avuto un ruolo attivo nei bombardamenti con uranio impoverito e non sarebbe rimasto coinvolto in conflitti a fuoco, essendo evidente che il contingente italiano è stato impiegato nei Balcani dopo che quei territori erano stati oggetto di detti bombardamenti dalle truppe NATO.
Il primo giudice non si sarebbe, inoltre, pronunciato con riferimento alle vaccinazioni subite dall’interessato e sul ruolo che le stesse avrebbero asseritamente avuto nella patologia contratta, profilo questo al contrario rilevato nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta innanzi richiamata.
6. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e con una invero articolata memoria, ricostruita la vicenda, deducono preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, avendo l’Amministrazione dato corretta attuazione alla sentenza n. 686/2020, e comunque la sua infondatezza nel merito.
In tale contesto viene anche eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio, già dedotto in primo grado e non esaminato dal T.a.r., e viene, tra l’altro, riferito che l’appellante ha adìto il Tribunale di Civitavecchia al fine di vedersi riconosciuti lo status di vittima di guerra ed i benefici correlati al d.P.R. n. 243/2006 in relazione alla medesima vicenda e che il relativo giudizio si è concluso con sentenza n. -OMISSIS- di rigetto, per la quale pende attualmente appello innanzi alla Corte d’appello di Roma – sez. Lavoro.
7. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. In via preliminare va respinta l’eccezione di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio sollevata dalla parte appellata, dal momento che in primo grado è stato, tra l’altro, impugnato il parere n. 53687/2020 reso dal Comitato medesimo, organo incardinato presso il Dicastero in parola, cui conseguentemente il ricorso introduttivo di primo grado andava notificato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.. (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. II, n. 1301/2024).
A ciò deve aggiungersi che se, per un verso, i pareri resi dal CVCS nel corso della procedura di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio hanno natura endoprocedimentale, non può per altro verso non rilevarsi che il provvedimento finale emesso dall’Amministrazione nelle procedure della specie si basa proprio sulle valutazioni tecnico-scientifiche – non limitate, vale rilevare, ai soli aspetti medico-legali – di detto Comitato e che in base alla disciplina vigente l’Amministrazione procedente non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito sanitario ma è tenuta a conformarsi al suo parere, con l’unica possibilità – qualora, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, “ per motivate ragioni ” non ritenga di conformarvisi – di chiedere un ulteriore giudizio all’Organo in parola – come, per inciso, avvenuto nel caso di specie –, al quale è poi in ogni caso tenuta ad attenersi.
I pareri del Comitato di verifica sono dunque vincolanti, in detti termini, per l’Amministrazione attiva, dal che deve ritenersi che tali pareri abbiano portata sostanzialmente provvedimentale e, sebbene quali atti endoprocedimentali non siano immediatamente ed autonomamente impugnabili, lo sono unitamente agli atti conclusivi del procedimento, sicché è corretto evocare in giudizio anche tale organo tecnico (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. II, n. 3558/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata).
9. Sempre preliminarmente si deve rilevare l’infondatezza dell’eccezione in rito formulata dalle Amministrazioni appellate, dal momento che, come ricordato in premessa, il T.a.r., ritenuto che il ricorrente censurasse a ben vedere vizi del provvedimento emesso a seguito della riedizione del potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione ed in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dal ricorrente, ha disposto il mutamento del rito in primo grado ai sensi dell’art. 32 c.p.a..
10. Ciò posto, giova premettere che, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex pluribus , Cons. Stato, Sez. II, n. 10398/2024, n. 10281/2024, n. 5133/2024, n. 4851/2024, n. 4847/2024, n. 5643/2023, n. 3740/2023, n. 8478/2022, n. 10807/2022; Sez. IV, n. 6945/2022; Sez. I, n. 291/2024 e n. 177/2021, nonché l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata), il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’organo competente a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, avendo il d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, agli artt. 11 e 12, affidato ad esso il compito di accertare l’esistenza del nesso causale o concausale delle infermità contratte dai pubblici dipendenti con il servizio.
Il giudizio di detto Comitato rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso sia per la composizione di detto organismo, nel quale sono presenti professionalità non solo sanitarie ma anche giuridiche ed amministrative, sia per la maggior completezza dell’istruttoria esperita in tale sede, che non si limita ai soli aspetti medico-legali.
Va, infatti, ricordato che alla Commissione medica ospedaliera spetta il giudizio diagnostico sulle infermità lamentate dal pubblico dipendente e l’eventuale indicazione della categoria alla quale esse devono ritenersi ascrivibili, mentre è al Comitato di verifica che spetta il diverso compito di accertare l’esistenza di un nesso causale fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l’attività lavorativa svolta dal medesimo.
È il Comitato, dunque, l’organo preposto ad accertare in via definitiva la riconducibilità o meno all’attività lavorativa delle cause produttive delle patologie in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale (o concausale) tra i fatti e le patologie medesime.
Ne consegue che il giudizio del Comitato di verifica è vincolante per l’Amministrazione, che non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito sanitario e deve quindi conformarvisi salva la facoltà, ove lo ritenga, di richiedere un ulteriore parere all’organo medesimo, al quale poi è tenuta ad attenersi.
Al riguardo vale ricordare che a mente dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 “ L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato ”.
In altri termini, laddove non ritenga di conformarsi al parere del CVCS l’Amministrazione deve chiederne il riesame ed è poi vincolata, secondo la lettera della norma, a conformarsi al parere medesimo.
Il parere del Comitato non è, inoltre, sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni di natura medico-legale.
Come recentemente osservato in un caso analogo dalla Sezione, al giudice amministrativo è in tal caso consentita “ una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454, 8 giugno 2009, n. 3500, 9 marzo 2017, n. 1435 e 27 giugno 2017, n. 5357; Cons. Stato Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136) ” (così Cons. Stato, Sez. II, n. 3740/2023, cit.).
11. Tanto premesso, l’appello è infondato, ritenendo il Collegio di aderire al percorso logico-argomentativo del primo giudice.
11.1. Nella ricostruzione della vicenda, l’appellante rappresenta di aver partecipato ad alcune missioni internazionali in zone di guerra della ex Yugoslavia, nel periodo compreso tra il maggio e l’agosto 1999, e segnatamente dal 19 maggio 1999 al 12 giugno 1999 in Macedonia e dal 13 giugno 1999 al 29 agosto 1999 in Kosovo.
Durante tali attività il militare avrebbe operato quotidianamente in ambienti insalubri, connotati da un forte inquinamento bellico, atmosferico e ambientale, in territori massicciamente bombardati con munizionamenti pesanti e con proiettili contenenti uranio impoverito; riferisce inoltre l’interessato che avrebbe mangiato e bevuto acqua e cibo inquinati e respirato sostanze nocive e lamenta la massiccia profilassi vaccinale propedeutica all’impiego in territori esteri che avrebbe contribuito all’abbassamento delle sue difese immunitarie contribuendo all’insorgenza dell’infermità.
Come riferito dallo stesso appellante, la patologia “ -OMISSIS- ” gli veniva diagnosticata nell’aprile del 2000, cosicché nel settembre dello stesso anno l’interessato presentava istanza di riconoscimento della dipendenza di detta patologia da causa di servizio.
11.2. Giova ulteriormente ricordare, sempre ai fini della ricostruzione della vicenda, che l’ iter procedimentale conduceva ad un primo parere del CVCS n. 34421/2008, nel quale si affermava che l’infermità “ Esiti di rimozione osteocondroma sacro iliaca sinistra non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, essendo tumore benigno molto frequente a partenza da porzione di cartilagine che si estende progressivamente dall’osso e su cui nessuna influenza può avere esercitato il servizio sia pur connotato da cospicui disagi ”.
Come rilevato nella sentenza gravata, inoltre, con successivo parere n. 365/2009 il Comitato si era espresso negativamente anche sulla riconducibilità della medesima patologia alle particolari condizioni ambientali e/o operative di missione, ai sensi del d.P.R. 243/2006 e, ancora, con ulteriore parere n. 35640/2011, il medesimo Comitato, chiamato sempre dal Ministero della difesa ad esprimersi sul nesso di causalità della patologia de qua e l’attività di servizio svolta dal militare, in questo caso ai sensi del d.P.R. 37/2009 (recante il regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero), aveva ritenuto che “ la patologia non può ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione così come risultanti e descritte in atti, ovvero a particolari fattori di rischio quali previsti dagli artt. 603 e 1907 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come sostituiti dall'art. 5, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 febbraio 2011, n. 9. Ciò, tenuto altresì conto che, nel caso di specie, è stato espresso parere negativo anche ai sensi del D.P.R. 461/2001 ”.
Sulla base del parere reso dal CVCS il Ministero della difesa emetteva un primo provvedimento reiettivo (n. 3259/2009), poi annullato dal T.a.r. con la sentenza n. 686/2020, in esecuzione della quale l’Amministrazione avviava un nuovo procedimento e, come rilevato nella sentenza gravata, presentava “ apposita istanza al Comitato di verifica presso il MEF affinché riesaminasse la precedente valutazione alla luce della nuova disamina di tutti gli atti trasmessi ”.
In esito a tale richiesta il CVCS esprimeva l’ulteriore parere n. 53687/2020, stabilendo che “ l’infermità ‘Esiti rimozione osteocondroma sacro iliaca sinistra’ non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di esostosi con sede di comparsa sula porzione cartilaginea di quelle ossa che includono uno strato di cartilagine. Sono formazioni del tutto benigne, dall’accrescimento generalmente molto lento, che possono essere sintomatiche o asintomatiche; quando sono sintomatiche, le manifestazioni associate dipendono dalla sede anatomica interessata. Nel caso specifico, visto il lento sviluppo correlato alla sua benignità, l’insorgenza della patologia è cronologicamente incompatibile con il servizio svolto in missione fuori area ma piuttosto questo è stato un riscontro casuale determinato da una compressione nervosa con sintomatologia nevralgica dovuta alla sua estensione. Successivamente è stata operata per la sintomatologia dolorosa e per eliminare il sospetto diagnostico di patologia maligna. A determinare la loro comparsa può essere un fenomeno irritativo ripetuto, un trauma, un’infezione o una mutazione genetica; in un numero non trascurabile di casi, tuttavia, queste neo-formazioni benigne di tessuto osseo sono dovute a motivi sconosciuti. Non esiste nella bibliografia scientifica accreditata alcuna correlazione della patologia con contatti o ingestione/inalazione di sostanze chimiche tossiche, né tantomeno con esposizione a radiazioni ionizzanti. Il reperto bioptico di nanoparticelle in indagine di nanodiagnostica effettuato dal bioingegnere dott.ssa Gatti nulla può aggiungere su una patogenesi già ben definita. Per quanto sopra è da escludere qualsiasi nesso causale o concausale efficiente e determinante con il servizio ”.
Detto (ulteriore) parere veniva recepito dall’Amministrazione con il decreto n. 1729/2020, che negava al ricorrente il beneficio richiesto.
11.3. Come accennato in premessa, il T.a.r. riteneva comunque necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori e a tal fine disponeva con ordinanza n. 4125/2022 una verificazione incaricando una Commissione medica nominata dalla Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, la quale a sua volta, esaminata nel dettaglio anche la tipologia dei servizi espletati dall’interessato sia in Macedonia sia in Kosovo, escludeva il nesso eziopatogenico necessario ai fini del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ritenendo che “ l’analisi delle risultanze ex actis e medico-legali a disposizione (…) non ha evidenziato né evidenzia alcun elemento sufficiente a configurare la sussistenza di ogni possibile nesso causale efficiente e determinante tra il servizio prestato presso l’Esercito Italiano (…) e l’infermità allo stesso riscontrata, nemmeno sotto un profilo probabilistico ”.
Giova anche rilevare che, come rilevato dal giudice di prime cure, i verificatori hanno, tra l’altro, preso in considerazione il rapporto informativo redatto dall’ufficiale interessato, nel quale risultano descritti nel dettaglio sia i servizi svolti, sia la situazione alloggiativa del militare in entrambe le fasi della missione internazionale, svoltesi come detto in Macedonia ed in Kosovo.
Sul punto il giudice di prime cure ha rilevato che la Commissione è pervenuta a dette conclusioni “ avendo tenuto conto, in modo dirimente, di quanto esposto nel Rapporto Informativo redatto dai competenti organi militari (…), con particolare riferimento al fatto che nel corso delle missioni in Macedonia e Kosovo il militare ha prestato servizio in zone che non sono mai state interessate da attività di combattimento (…), in particolare con armi pesanti (artiglierie, mezzi corazzati) o incursioni aeree ”.
11.4. A ciò va aggiunto un ulteriore elemento, che appare al Collegio particolarmente rilevante in relazione alla particolare patologia sofferta dall’appellante e, quindi, al caso di specie.
Secondo quanto specificamente indicato nel parere n. 53687/2020 ed innanzi riportato, la formazione in questione è del tutto benigna e “ dall’accrescimento generalmente molto lento ”, il che ne rende l’insorgenza “ cronologicamente incompatibile con il servizio svolto in missione fuori area ”.
Nel medesimo contesto, inoltre, il CVCS ne indica anche le cause, indicate in “ un fenomeno irritativo ripetuto, un trauma, un’infezione o una mutazione genetica ”, sia pure con la precisazione secondo cui “ in un numero non trascurabile di casi, tuttavia, queste neo-formazioni benigne di tessuto osseo sono dovute a motivi sconosciuti ”.
11.5. Ebbene, il Collegio conosce la giurisprudenza evocata dall’appellante (peraltro non univoca), ma ritiene che essa non soltanto non si attagli alla presente controversia ma che, anzi, anche a volerla seguire pedissequamente, questa trovi nelle sue conclusioni una smentita riposante nelle considerazioni del Comitato prima esposte, non risultando persuasivamente contestato che ci si trova al cospetto di una patologia particolare che secondo le conclusioni dell’organo tecnico-scientifico a ciò preposto – in disparte le possibili cause della sua insorgenza – è connotata da uno sviluppo “ generalmente molto lento ”, e ciò in considerazione del fatto che, come innanzi indicato, il periodo nel quale l’appellante è stato impiegato in teatro estero si è concluso il 29 agosto 1999 e che l’infermità gli è stata diagnosticata nell’aprile del 2000, e quindi solo pochi mesi dopo.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto recentemente osservato dalla Sezione in esito alla disamina dei principali lavori scientifici sull’argomento, ivi specificamente richiamati e ai quali si rinvia (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 845/2024), non appare allo stato rinvenibile una legge scientifica che correli in maniera inoppugnabile esposizione a uranio impoverito e patologie oncologiche; in altri termini, secondo tali considerazioni non risulta ad oggi possibile trarre conclusioni certe e definitive in merito alla esistenza o meno di una relazione causa/effetto/esistenza di un nesso causale tra presenza sul teatro di guerra ed aumento del rischio di sviluppare patologie, di talché, in estrema sintesi, anche l’applicazione del criterio probabilistico non appare consentire di ritenere adeguatamente provato il necessario nesso di causalità (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, sez. VI, n. 8692/2024).
Deve, quindi, ritenersi che correttamente il giudice di prime cure, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali innanzi richiamati e tenuto conto della pluralità e della convergenza dei pareri del CVCS e degli esiti della verificazione disposta in primo grado, che come ricordato ha escluso la dipendenza della patologia da causa di servizio anche sotto un profilo probabilistico, abbia ritenuto di escludere la sussistenza di vizi logici, di travisamento dei fatti, di carenza di istruttoria e di motivazione nelle valutazioni espresse dal citato Comitato e recepite nel conseguente e conforme provvedimento dell’Amministrazione.
Non vi è, infatti, motivo di discostarsi dal costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui al giudice amministrativo compete esclusivamente la verifica della manifesta illogicità e irrazionalità del giudizio reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, unico organo tecnico a cui il sistema normativo affida il compito di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, mediante valutazioni assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica.
Il giudice amministrativo, pertanto, in mancanza di un macroscopico travisamento fattuale e di una motivazione palesemente irragionevole, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità in sede amministrativa.
12. Alla luce di tali complessive considerazioni e considerato che il parere del Comitato di verifica recepito dall’Amministrazione non risulta affetto da palese illogicità o irragionevolezza nei termini innanzi ricordati, l’appello deve essere respinto.
13. Sussistono giustificati motivi, in ragione della natura delle questioni trattate e della peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.