Sentenza breve 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 31/07/2023, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 00982/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2023, proposto da
NA LE RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Nota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Laterza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 20 del 15.03.2023 (Sett. III° Lavori Pubblici – Urbanistica) e della presupposta ordinanza di demolizione n. 67/2018 r.g., nonché di ogni atto connesso, consequenziale e/o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra RS AR LE ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento della determinazione n. 20 del 15.03.2023 con cui il Comune di Laterza ha accertato, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’inottemperanza all’ordine di demolizione ed ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 la sanzione amministrativa pecuniaria nonché della presupposta ordinanza di demolizione n. 67/2018 e di ogni atto connesso, consequenziale e/o comunque collegato.
In particolare ella, a sostegno del ricorso, ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31del D.P.R. n. 380/2001. Difetto assoluto dei presupposti; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 689/191 e dell’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere.
L’Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 26.07.2023 il ricorso, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge, è stato trattenuto in decisione anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata per le ragioni di seguito indicate.
Le doglianze sollevate con il primo motivo di gravame sono infondate.
Il Tribunale condivide l’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale l’omessa notifica degli atti sanzionatori in materia edilizia a tutti i comproprietari “lungi dal costituirne un vizio di legittimità, determina solo la possibilità per i comproprietari per i quali è mancata la notifica di impugnare il provvedimento sanzionatorio facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’ingiunzione” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 4 maggio 2020, n. 2813).
La notificazione attiene, infatti, non già alla fase del perfezionamento ma a quella dell’efficacia temporale del provvedimento repressivo; la stessa identifica solo il momento a partire dal quale il provvedimento acquista efficacia nei confronti del suo destinatario incidendo, per ciò solo, sulla decorrenza dei termini di impugnazione.
La sua omissione non inficia la validità della misura sanzionatoria che potrà, se del caso, formare oggetto di censure sue proprie; doglianze queste che nel caso di specie sono mancate.
Ne consegue, sotto il profilo in esame, la legittimità del gravato provvedimento.
Anche le censure dedotte con il secondo ed ultimo motivo di gravame non appaiono meritevoli di accoglimento.
Il comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inserito dall’art. 17, comma 1, lettera q- bis ) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 sanziona la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione impartito dalla Pubblica Amministrazione per opere abusivamente realizzate.
L’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un illecito permanente destinato a protrarsi fino a che l’autore dell’illecito ovvero l’Amministrazione in danno di quest’ultimo non ripristini lo status quo ante dei luoghi.
È evidente, come ai fini dell’irrogazione della sanzione di cui si discorre, occorre aver riguardo non già alla realizzazione dell’abuso ma al momento in cui viene accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 6 aprile 2021, n. 2252 e n. 308 del 22 gennaio 2020)
Ne consegue che la sanzione pecuniaria amministrativa potrà irrogarsi ad abusi commessi in epoca risalente nel tempo purché l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione si sia manifestato in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 164/2014.
Nel caso in esame, come si evince dalla nota del Comando di Polizia locale richiamata nell’ordinanza gravata, l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione è del 27.02.2019; la stessa è successiva all’entrata in vigore della L. n. 164/2014.
Legittimo pertanto, è il gravato provvedimento nella misura in cui applica la sanzione pecuniaria amministrativa all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
In conclusione, per le ragioni suesposte il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nulla va dichiarato sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO