Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1678/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
28.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1678/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata il [...] a [...], residente in [...]
Stadi n. 31, Cod. fiscale: , elettivamente domiciliata in Belmonte Calabro C.F._1 alla Via Serra n.24 presso lo studio dell'avv. Carmela Provenzano, che la difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Umberto
[... Ferrato e dall'avv. Marcello Carnovale, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, elettivamente domiciliato in Per_1
Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell'Istituto
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento della pensione e dell'indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti ex legge 382 del 1970, non concesso in via amministrativa;
di avere, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento della sussistenza del requisito del residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi e quindi accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'accesso alla pensione e all'indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti ex legge 382 del 1970, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa o da altra data ritenuta di giustizia.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di trattazione scritta.
§ 2. Nel merito, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU non avrebbe tenuto conto adeguatamente della gravità del quadro patologico di cui risulterebbe affetta la parte ricorrente, presente già in tempo risalente, come da certificati medici allegati al ricorso per ATP.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Nel caso in esame, il CTU nominato nella precedente fase di ATP, e chiamato a rendere una relazione integrativa ed una relazione di chiarimenti in questa fase di merito, ha ritenuto quanto segue: “Il sottoscritto visto il certificato datato 21.03.2022, al quale fa riferimento l'avv.
Provenzano, dal quale si evidenziava che la presentava un residuo visivo inferiore ad 1/20 Pt_1
in entrambi gli occhi, al contrario dell'accertamento medico-legale, operato dalla Commissione medica che riscontrava in OD percezione luminosa mentre in OS un visus di 1-2/10 CP_1
(miglioramento del visus?) avevo ritenuto opportuno richiedere una nuova visita oculistica per sciogliere il dubbio. Come rappresentato nella mia prima stesura della CTU, non avendo ricevuto esito dell'accertamento richiesto, avevo concluso per non riconoscere alla la cecità Pt_1
parziale.
Successivamente, essendo stato autorizzato ad una relazione integrativa a seguito del deposito di nuova certificazione prodotta datata 17.06.2024, ho ritenuto di dover modificare il giudizio, a suo tempo espresso sul caso, e cioè che alla sig.ra si potesse riconoscere lo stato Parte_1
di cieca parziale (residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi) L. 138/2001 e che detto stato era da far decorrere dalla data della visita oculistica praticata del 17.06.2024.
Ho ritenuto di concedere lo stato di cieca parziale alla data della ultima certificazione specialistica oculistica, perché il certificato del dr. risulta datato il 21.03.2022, quindi Per_2
antecedente alla visita medica del 13.06.2022 che al contrario le riconosceva un visus in OS CP_1
di 1-2/10 (e quindi non cieca parziale). La particolare difficoltà dell'esame richiesto si evidenzia anche dal fatto che il dr. , nei due certificati si esprime in maniera difforme sullo stato Per_2
visivo della . Nel primo certificato parla di un visus inferiore ad 1/20 in entrambi gli occhi Pt_1
non migliorabile, mentre nella seconda visita, praticata in data 17.06.2024 (corredata anche da
Macular Thickness Analisi) parla, molto più precisamente di visus in OD 1/50 n.e.c.l. mentre in
OS di visus 1/20 n.e.c.l.
Per questi motivi
ci si è pronunciati per la decorrenza da questo secondo certificato.”.
Il sanitario ha, quindi, ritenuto sussistente il requisito sanitario per ottenere la pensione e all'indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti ex legge 382 del 1970, a decorrere, tuttavia, dalla data della visita specialistica del 17.06.2024.
Su tale ultimo aspetto, ritiene il Giudicante, nell'esercizio dei suoi poteri di peritus peritorum, di doversi discostare dalle risultanze della esperita consulenza tecnica.
Invero, deve darsi rilievo alla circostanza che le patologie di cui soffre il ricorrente, verificate anche dal CTU, ed in particolare la sussistenza del requisito sanitario previsto dalla legge di un residuo visivo in entrambi gli occhi inferiore a 1/20, risulta riscontrato già nel certificato medico del 21.03.2022 (cfr. documentazione medica allegata al fascicolo per ATP nonché riscontrata nella relazione peritale), in ogni caso sempre anteriori alla data della domanda amministrativa del
06.04.2022.
Di talché si può dedurre che tali condizioni cliniche, finanche in una fase all'epoca non ancora connotata dalla gravità poi accertata nel successivo certificato del 2024, fossero sussistenti già ben prima dell'inizio delle operazioni peritali, e, nello specifico, al momento della presentazione della domanda amministrativa all' . CP_1
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire la pensione e l'indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti ex legge 382 del 1970dal 06.04.2022, data della domanda amministrativa.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 37/2018, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Provenzano, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Per gli stessi motivi vanno poste a carico dell' le spese della compiuta CTU, liquidate con CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile ai Parte_1
fini della pensione e dell'indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti ex legge 382 del 1970 dal 06.04.2022, data della domanda amministrativa;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00, a titolo di compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela Provenzano, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c..
3. Pone a carico dell' le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Paola, 03.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso