Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1986, n. 2502
CASS
Sentenza 10 aprile 1986

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La prova, fra le parti, della simulazione di un contratto, soggetto alla Forma scritta, non richiede che la controdichiarazione sia contenuta in un documento redatto contestualmente all'atto simulato e sottoscritto da tutte le parti, essendo sufficiente anche una scrittura posteriore, la quale provenga dalla sola parte contro il cui interesse viene posta in essere, purché consegnata anche alle altre parti. ( V 3846/79, mass n 400302; ( V 2153/71, mass n 352903; ( V 2077/69, mass n 341341).*

Non costituisce domanda nuova, in quanto diretta solo a precisare e restringere il "petitum", senza mutamento dei presupposti di fatto dedotti, quella di accertamento della comproprietà dello immobile, formulata dalla stessa parte che, con la citazione introduttiva del giudizio, aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene. ( V 4450/82, mass n 422444; ( V 5220/77, mass n 388859; ( V 2727/71, mass n 353899).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1986, n. 2502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2502
    Data del deposito : 10 aprile 1986

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