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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02/10/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 294 2024 R.G promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.INTILISANO LUCIANA , giusta procura C.F._1 in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.PIRAS MARIANTONIETTA;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 01/02/2024, adiva questo Giudice del Lavoro Parte_1 premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2017 per nn.
102 giornate, nell'anno 2018 per nn. 52 giornate, alle dipendenze della ditta Louis s.r.l. con sede legale in Piraino (ME), Via Nazionale, 74.
Lamentava che l' , con diverse note datate 26/09/2023 aveva provveduto alla parziale CP_1 cancellazione delle giornate di lavoro sopra indicate per gli anni 2017, 2018. In particolare, per l'anno
2017 venivano disconosciute 30 giornate su 102, mentre per il 2018 veniva disconosciuta una giornata su 51.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per CP_1
l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito CP_1 la fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso, risultando rispettati i termini decadenziali.
Passando ad esaminare le domande del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i Controparte_2 periodi e le giornate già indicate, nonché il diritto ad ottenere le correlate prestazioni previdenziali.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da CP_1 parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda agricola Louis S.r.l., al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 28/02/2023 prodotto n atti dall' , redatto dagli ispettori e nel quale si dà atto di operazioni CP_1 Persona_1 Persona_2 di accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta Louis S.r.l.
In particolare, gli Ispettori hanno accertato che: CP_
Dall'analisi storica dell'azienda, condotta attraverso l'esame di archivi informatici dell' dell'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, della documentazione esibita, è emerso che la ditta Louis Srl. Ha per oggetto l'attività di coltivazione di alberi da frutto, frutti di bosco e in guscio.
Attualmente l'azienda risulta inattiva e le quote societarie sono state sottoposte a sequestro dal
Gip di Messina con decreto numero 3279/17, depositato il 12/11/2020.
La ha operato sin dalla sua costituzione sui terreni siti in agro di Sinagra e Torrenova, CP_3 con i quali annualmente la ditta ha stipulato apposito contratto di comodato, nonché sui terreni siti in agro di Santa Domenica di Vittoria, del quale invece non è stato possibile rintracciare la scrittura privata in forza della quale la avrebbe avuto in uso tali terreni. CP_3
L'Ispettori hanno accertato che l'estensione dei terreni e il tipo di colture denunciate non consentono di ritenere congruo l'impegno di manodopera normalmente utilizzato dall'azienda; hanno proceduto ad una comparazione i dati provenienti dalla Denuncia Aziendale presentata dall' CP_4 al momento di avviare la presunta attività agricola, (ove vengono indicati i terreni, le colture e il fabbisogno di manodopera stimato) con le c.d. tabelle ettaro-colturali (contenute nel decreto assessoriale del 5/3/2001 pubblicato nella GURS 30/8/2001) indicanti i valori medi di manodopera per singola coltura, e da ciò è derivata una notevole sproporzione, che va ben oltre il ragionevole limite di scostamento, tra la manodopera effettivamente necessaria per lo svolgimento delle attività relative ai terreni di oggetto e a quelle colture praticate, e la quantità di manodopera denunciata dalla
LOUIS S.r.l..
Ancora, gli Ispettori hanno provveduto ad effettuare due sopralluoghi con i militari della GdF-
Tenenza di Patti, ed i tecnici comunali dei Comuni di Sinagra e Torrenova al fine di accertare lo stato dei luoghi e la condizione delle colture denunciate.
La verifica delle singole particelle ha consentito di accertare che le stesse erano occupate da
“noccioleto abbandonato da diversi anni, posto in zona scoscesa. Presenza di rovi diffusi e vegetazione spontanea. Gli alberi di nocciolo si presentano alla base con polloni diffusi” oppure
“presenti alberi di nocciolo in stato di abbandono. Terreno con presenza di rovi, felci e piante rampicanti anche sugli alberi di nocciole” ed anche “Terreno posto a monte della linea ferroviaria.
Sullo stesso non sono presenti colture, sussistono n.2 alberi di agrumi ed un canneto. Il terreno non risulta curato”.
Infine, dall'analisi della documentazione fiscale e contabile ottenuta in copia dal materiale oggetto del sequestro, gli ispettori hanno ricostruito la situazione economico-finanziaria della società, da cui è emerso che il costo per l'assunzione del personale supera di gran lunga il volume di affari.
Per quanto attiene i bonifici effettuati per il pagamento dei salari corrisposti ai lavoratori nel periodo oggetto dell'accertamento, gli stessi hanno consentito una connessione certa con le prestazioni lavorative effettuate;
pertanto, individuati i beneficiari dei bonifici nei singoli anni e rilevate le retribuzioni giornaliere denunciate dall'azienda, gli ispettori hanno provveduto ad attribuire ad ogni singolo beneficiario il numero di giornate corrispondente all'importo delle somme indicate nei bonifici stessi.
Ciò ha condotto in alcuni casi a confermare il numero delle giornate come denunciate dall'azienda, in altri casi si è dovuta effettuare una riduzione anche consistente o una cancellazione delle giornate.
Da ciò i provvedimenti di parziale disconoscimento del rapporto lavorativo della parte ricorrente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta Louis S.r.l. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Louis S.r.l., nei termini che di Parte_1 seguito si chiariranno.
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della parte ricorrente, sono stati sentiti in corso di causa tre testimoni, che hanno rapporti di parentela con il ricorrente, le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017).
I testi sono tutti colleghi di lavoro del ricorrente, e sono stati anch'essi destinatari di CP_ provvedimento di cancellazione o riduzione delle giornate lavorate alle dipendenze della Louis. Si ritiene che le dichiarazioni della teste non possano superare il vaglio Tes_1 dell'attendibilità, essendo la stessa destinataria di provvedimenti di cancellazione totale delle giornate per gli anni 2017 e 2018.
Per quanto riguarda invece le dichiarazioni di e Persona_3 CP_5
, le stesse hanno avuto solo una cancellazione parziale, la prima per entrambe le annualità,
[...] la seconda solo per il 2017 e non per l'anno 2018; tale circostanza ci permette di collocarle con ragionevole sicurezza sui luoghi, essendo confermata, seppur in parte, l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della LOUIS.
Le testimoni hanno concordemente affermato che il ricorrente ha lavorato nel 2017 per102 giornate e nel 2018 per 52 giornate.
L'attendibilità delle testimonianze raccolte in giudizio può desumersi dal pieno riscontro di quanto riferito da ogni singolo teste con il tenore ed il contenuto della testimonianza resa dall'altro testimone. Le deposizioni rese, che avvalorano la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura dipendente, avendo i testi riferito in ordine ad elementi fattuali tipici della subordinazione
(sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario prestabilito e mansioni svolte, retribuzione) appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale intorno alla fondatezza della domanda.
Di contro, a fronte di tali puntuali e circostanziate dichiarazioni testimoniali, viene meno la presunzione di non lavoro, ricavata dall' in via induttiva a partire da risultanze sì obiettive – ma CP_1 astratte – del suindicato verbale ispettivo.
Ed infatti, non può sottacersi che, come chiarito dalla Suprema Corte, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, ivi compresa l'esistenza e la provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale.
L'anzidetto regime probatorio, invece, non si estende né alle valutazioni poste in essere dall'ispettore né, più in generale, ai fatti che questi non abbia percepito direttamente e che inferisca ed affermi in base ad altri fatti.
A ciò si aggiunga che, anche a voler attribuire rilevanza probatoria all'anzidetto accertamento, esso, comunque, non esclude in radice la possibilità che possano essere effettivamente intercorsi dei rapporti di lavoro subordinato di tipo bracciantile tra la e singoli lavoratori atteso che lo stesso si limita solo ad affermare che non ne possono essere esistiti nella quantità denunciata dall'azienda.
Ancora, va pure specificato che nel verbale ispettivo vengono specificamente indicati diversi bonifici effettuati a favore del , circostanza che induce a ritenere comunque un Parte_1 rapporto lavorativo continuativo alle dipendenze della Ditta, e in questo specifico caso, rende verosimile la circostanza, pure confermata in sede di istruttoria, che la retribuzione sia stata corrisposta anche in contanti.
Tra l'altro, l' , non ha insistito affinchè venissero sentiti gli ispettori verbalizzanti, con CP_1 ciò mancando di aggiungere ulteriori elementi a sostegno della propria tesi e di chiarire le motivazioni, nel caso dello specifico lavoratore odierno ricorrente, della cancellazione parziale delle giornate.
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dalla ricorrente, tanto con le allegazioni quanto con le prove documentali (e orali) offerte in giudizio.
Infatti, dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni 2017 e 2018, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta Louis, avendo dimostrato in giudizio l'effettiva esistenza e la concreta manifestazione verso l'esterno dei poteri tipici datoriali (potere gerarchico, di controllo, disciplinare), per gli anni e le giornate richieste in ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere accolto, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 CP_1 Parte_1 giornate annue negli anni 2017 e 51 giornate nel 2018.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato 01/02/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che - ha lavorato alle dipendenze della ditta LOUIS S.r.l. Parte_1 per 102 giornate nel 2017 e 52 giornate nel 2018.
- Condanna l' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1 agricoli LOUIS S.r.l. per 102 giornate nel 2017 e 52 giornate nel 2018;
- - Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida CP_1 in € 1.312,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, 02/10/2025
Il Giudice Pietro Paolo Arena