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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2024, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1207/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1207/2020, avente ad oggetto “Divorzio-Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CRISTOFORO SENATORE e presso il Parte_1 suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione, del 02.11.2021 (precedentemente difeso dall'Avv. GERARDA CARRATÙ); ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. BARBUTI FRANCESCO e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/02/2020 presso la Cancelleria, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in AV DE RR (Sa) il 15/07/2000 CP_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
2000, parte II, serie A, n. 172), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite. Per_1
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha CP_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del 24.01.2024 ed il
Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n.
1816/2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale pagina 2 di 4 momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, il quale ha formulato una proposta conciliativa, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa, peraltro, prevede quanto di seguito trascritto:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della durata del matrimonio;
- della redditualità come dedotta e provata dalle parti;
- della maggiore età della figlia, fermo restando la propria non autosufficienza economica, nei termini di seguito indicati:
1. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori presidenziali, anche di tipo economico;
2. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 30.01.2020.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e ata a Salerno (Sa) il 28.04.1976 CP_1 in AV DE RR (Sa) il 15/07/2000 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2000, parte II, serie A, n. 172);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 30.01.2020, con ogni più ampia riserva collegiale in ordine ai provvedimenti da adottare.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 07.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1207/2020, avente ad oggetto “Divorzio-Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CRISTOFORO SENATORE e presso il Parte_1 suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione, del 02.11.2021 (precedentemente difeso dall'Avv. GERARDA CARRATÙ); ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. BARBUTI FRANCESCO e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/02/2020 presso la Cancelleria, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in AV DE RR (Sa) il 15/07/2000 CP_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
2000, parte II, serie A, n. 172), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite. Per_1
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha CP_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del 24.01.2024 ed il
Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n.
1816/2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale pagina 2 di 4 momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, il quale ha formulato una proposta conciliativa, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa, peraltro, prevede quanto di seguito trascritto:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della durata del matrimonio;
- della redditualità come dedotta e provata dalle parti;
- della maggiore età della figlia, fermo restando la propria non autosufficienza economica, nei termini di seguito indicati:
1. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori presidenziali, anche di tipo economico;
2. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 30.01.2020.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e ata a Salerno (Sa) il 28.04.1976 CP_1 in AV DE RR (Sa) il 15/07/2000 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2000, parte II, serie A, n. 172);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 30.01.2020, con ogni più ampia riserva collegiale in ordine ai provvedimenti da adottare.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 07.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4