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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. 12778/2020 R.G
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12778/2020 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 4.04.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 APRILE 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 12778/2020 R.G.
promossa da nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicolosi Vincenzo che C.F._1
lo rappresenta per procura in atti
-attore-
CONTRO
1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.ti Gianluca Mancini P.IVA_1
e Dario Matteo Maugeri
Le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n Parte_1
2511/20 emesso dal Tribunale di Catania, in data 24/6/20220 e notificato in data 23/09/2020 (proc.
n. 18370/2019 R.G), con il quale gli ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_1
5.546,79 oltre interessi e spese del giudizio
Precisava a tal riguardo che la società convenuta in opposizione lamentava il mancato pagamento della fattura n. 0000002957741847 del 17/09/2018 con scadenza 02/10/2018 per un importo di €
3.028,71 e la fattura con scadenza il 02/10/2018 per un importo di € 2.518,08, ma che nel ricorso del procedimento monitorio non è specificato a che titolo viene richiesto il superiore importo né risulta chiaro se il ricalcolo è determinato da nuove letture o consumi reali oppure a causa della modifica di letture o consumi e/o prezzi su un periodo già fatturato. Precisava, infatti, di avere sempre regolarmente pagato le fatture che gli sono state recapitate durante tutto il periodo di validità del contratto di somministrazione e che in esse era sempre indicato il consumo di energia effettuato, la data della lettura dei consumi e l'importo corrispondente ai consumi.
In via subordinata eccepiva la prescrizione del credito in quanto affermava che il ricalcolo operato da nelle richiamate fatture è stato effettuato su un periodo quinquennale e non su un periodo CP_1
di due anni, ai sensi dell'articolo 1 c. 4 della legge n. 205 del 2017 previsto per i contratti di fornitura di energia elettrica. Rappresentava, inoltre, che gli era stata recapitata la fattura n.
0000002957744935 del 17/09/2018 per il periodo aprile 2016 - maggio 2018 di importo zero di cui non comprendeva l'emissione.
Precisava che la fattura n. 0000002957741847 del 17/09/2018 prende in considerazione un periodo che va dal Maggio 2014 a Gennaio 2016 mentre la fattura n. 0000002957741853 del 17/09/2018 prende in considerazione il periodo che va da aprile 2016 ad agosto del 2018. Eccepiva, quindi, che il pagamento delle fatture ricalcolate doveva avvenire entro un anno dalla data di ricalcolo ed invio della nuova fattura e che il termine di prescrizione decorrendo da quelle singole date, risulta, perciò,
2 già spirato. Precisava, invero, che l'ultima lettura relativa alla fattura n. 0000002957741847 del
17/09/2018 risulta essere stata effettuata in data 31/01/2016 mentre per la fattura n.
0000002957741853 del 17/09/2018 risulta essere stata effettuata il 20/05/208 e, quindi, anche con riferimento a tali date il termine di prescrizione è già decorso.
Concludeva chiedendo la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che non sussistevano i presupposti per la concessione;
NEL MERITO revocarsi e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n 2511/20 emesso dal Tribunale di Catania, in data 24/6/20220 e notificato in data 23/09/2020 (proc. n. 18370/2019 R.G); dichiarare che il sig. non deve nulla alla società ricorrente;
IN VIA SUBORDINATA Parte_1
dichiarare la prescrizione del credito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
Con condanna, ex art. 91 c.p.c., alle spese e compensi del giudizio,
Con comparsa di costituzione si costituiva la quale concludeva chiedendo: Controparte_1
condannare al pagamento di € 5.546,79, oltre interessi, anche a titolo di Parte_1
risarcimento danni contrattuali o extracontrattuali. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% ex art.2 DM 55/2014
Chiamata la causa alla prima udienza il 15.02.2021, davanti ad altro Giudice, quest'ultimo dichiarandosi incompatibile rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale. Con provvedimento del
5.03.2021 il presente fascicolo veniva assegnato alla sottoscritta. All'udienza del 15.10.2021, svoltasi davanti ad altro giudice, venivano concessi i termini ex art. 183 VI co. C.p.c. e ammesse le prove richieste, con provvedimento reso dalla sottoscritta all'udienza del 6.05.2022, il 16.12.2022 si svolgeva l'udienza istruttoria. All'udienza del 16.06.2023 veniva disposta CTU al fine di “ “accertare se nell'arco temporale cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione sia stata effettuata correttamente la misurazione dei consumi oggetto di causa e se siano o meno corretti gli importi indicati nelle predette fatture, tenuto conto dei consumi effettivi e dei tariffari applicabili secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, nonché dei versamenti già effettuati, con eventuale rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le stesse”. Rinviata la causa per mancato deposito da parte dei CTU nominati e poi sostituiti, solo il 23.01.25 il nuovo CTU depositava la relazione di sua competenza.
All'odierna udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per quanto di ragione
Preliminarmente occorre rilevare che incontestato risulta che a seguito di accesso presso il sito in
Poggio d'Aquila Santa Maria di Licodia POD IT001E90097105, gli incaricati di E. Distribuzione,
3 alla presenza del sig. , che sottoscriveva il relativo verbale, accertavano la manomissione del Pt_1
contatore che impediva la registrazione dei consumi, come da relativo verbale prodotto in atti da parte convenuta. A tal riguardo parte attrice si è limitata a dimostrare, attraverso la prova istruttoria, che “ il contatore dell' è ubicato fuori dal cancello di ingresso della sua proprietà ad una distanza di CP_1
circa 80 metri dalla propria abitazione e che il contatore si trova sulla pubblica via Poggio dell'aquila ed è accessibile a chiunque”; tuttavia, a nulla rilevano le difese spiegate dall'opponente in ordine al posizionamento del contatore, atteso, in ogni caso, che su di esso grava comunque l'obbligo di custodia degli impianti. Grava, infatti, su quest'ultimo la prova di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché l'intervento di terzi non potesse alterare il normale funzionamento del contatore;
Nel caso che ci occupa, al contrario, il teste
[...]
ha addirittura dichiarato: “preciso che il contatore è posto all'interno di una cassetta di Tes_1
ferro attaccata al muro di recinzione della proprietà e lo sportello è chiusa con un occhiello. Infatti non c'è alcuna serratura. Preciso che passando io stesso spesso l'ho trovato aperto e che diverse volte ho provveduto a chiuderlo”
Ciò premesso, ritenuto che il contratto di fornitura di energia elettrica è inquadrabile nell'ambito dei contratti di somministrazione, in ordine al criterio della ricostruzione del consumo quantitativo di energia, va innanzitutto chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo perché manca, appunto, proprio la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione.
A tal proposito, invero, non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (in termini la massima di Cass. n. 19154/2018, conformi Cass. n. 23699/2016 e n.297/2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, come nel caso che ci occupa (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
4 Tanto premesso, va poi osservato che il richiamo dell'odierno attore all'art. 1 co. 4 L. 205/2017, che ha ridotto la prescrizione da cinque a due anni, non è applicabile al caso che ci occupa ai sensi dello stesso art. 1 co. 5 “ratione temporis” - ossia prima dell'entrata in vigore della L. 160/2019 che, al comma 295 dell'art. 1, ne ha previsto la sua abrogazione – Invero, in caso di “ causa cliente”, cioè laddove l'erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo è dipesa da "responsabilità accertata" del cliente finale, ipotesi tra cui rientra senz'altro l'ipotesi di manomissione, ne è esclusa la sua operatività”; Sicché, sotto il profilo della quantificazione dei consumi, la stessa andrà ricalcolata fino al limite di prescrizione quinquennale.
Or bene, disposta la CTU il nominato Consulente ha accertato che “Tale “ricostruzione” è stata eseguita secondo le regole dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) che prevedono una ricostruzione di consumi per un periodo a ritroso non superiore ai 5 anni (in quanto i consumi effettuati antecedentemente sono considerati prescritti), considerando un assorbimento di energia elettrica commisurata alla portata tecnica dei cavi presenti nell'impianto di consegna dell'energia elettrica. Pertanto, secondo le conclusioni rassegnate, i presunti consumi, e quindi gli importi da addebitare, sono stati ricalcolati correttamente in base alle regole fissate dall'Autorità competente (ARERA).
Ritenuto, quindi, di condividere le conclusioni del CTU perché prive di vizi logici e conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni il deve essere condannata a corrispondere Parte_1 alla Società opposta la complessiva somma di €. 5.546,79 oltre interessi come da domanda
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, così come le spese di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 12778/2020 proposto da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
[...] Controparte_1
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo 2511/20 emesso dal Tribunale di
Catania, in data 24/6/20220 e notificato in data 23/09/2020 (proc. n. 18370/2019 R.G) impugnato
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1
liquidano nella complessiva somma di €. 2.540,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Pone a carico di le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto Pt_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
5 Catania 4.04.2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
6
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12778/2020 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 4.04.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 APRILE 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 12778/2020 R.G.
promossa da nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicolosi Vincenzo che C.F._1
lo rappresenta per procura in atti
-attore-
CONTRO
1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.ti Gianluca Mancini P.IVA_1
e Dario Matteo Maugeri
Le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n Parte_1
2511/20 emesso dal Tribunale di Catania, in data 24/6/20220 e notificato in data 23/09/2020 (proc.
n. 18370/2019 R.G), con il quale gli ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_1
5.546,79 oltre interessi e spese del giudizio
Precisava a tal riguardo che la società convenuta in opposizione lamentava il mancato pagamento della fattura n. 0000002957741847 del 17/09/2018 con scadenza 02/10/2018 per un importo di €
3.028,71 e la fattura con scadenza il 02/10/2018 per un importo di € 2.518,08, ma che nel ricorso del procedimento monitorio non è specificato a che titolo viene richiesto il superiore importo né risulta chiaro se il ricalcolo è determinato da nuove letture o consumi reali oppure a causa della modifica di letture o consumi e/o prezzi su un periodo già fatturato. Precisava, infatti, di avere sempre regolarmente pagato le fatture che gli sono state recapitate durante tutto il periodo di validità del contratto di somministrazione e che in esse era sempre indicato il consumo di energia effettuato, la data della lettura dei consumi e l'importo corrispondente ai consumi.
In via subordinata eccepiva la prescrizione del credito in quanto affermava che il ricalcolo operato da nelle richiamate fatture è stato effettuato su un periodo quinquennale e non su un periodo CP_1
di due anni, ai sensi dell'articolo 1 c. 4 della legge n. 205 del 2017 previsto per i contratti di fornitura di energia elettrica. Rappresentava, inoltre, che gli era stata recapitata la fattura n.
0000002957744935 del 17/09/2018 per il periodo aprile 2016 - maggio 2018 di importo zero di cui non comprendeva l'emissione.
Precisava che la fattura n. 0000002957741847 del 17/09/2018 prende in considerazione un periodo che va dal Maggio 2014 a Gennaio 2016 mentre la fattura n. 0000002957741853 del 17/09/2018 prende in considerazione il periodo che va da aprile 2016 ad agosto del 2018. Eccepiva, quindi, che il pagamento delle fatture ricalcolate doveva avvenire entro un anno dalla data di ricalcolo ed invio della nuova fattura e che il termine di prescrizione decorrendo da quelle singole date, risulta, perciò,
2 già spirato. Precisava, invero, che l'ultima lettura relativa alla fattura n. 0000002957741847 del
17/09/2018 risulta essere stata effettuata in data 31/01/2016 mentre per la fattura n.
0000002957741853 del 17/09/2018 risulta essere stata effettuata il 20/05/208 e, quindi, anche con riferimento a tali date il termine di prescrizione è già decorso.
Concludeva chiedendo la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che non sussistevano i presupposti per la concessione;
NEL MERITO revocarsi e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n 2511/20 emesso dal Tribunale di Catania, in data 24/6/20220 e notificato in data 23/09/2020 (proc. n. 18370/2019 R.G); dichiarare che il sig. non deve nulla alla società ricorrente;
IN VIA SUBORDINATA Parte_1
dichiarare la prescrizione del credito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
Con condanna, ex art. 91 c.p.c., alle spese e compensi del giudizio,
Con comparsa di costituzione si costituiva la quale concludeva chiedendo: Controparte_1
condannare al pagamento di € 5.546,79, oltre interessi, anche a titolo di Parte_1
risarcimento danni contrattuali o extracontrattuali. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% ex art.2 DM 55/2014
Chiamata la causa alla prima udienza il 15.02.2021, davanti ad altro Giudice, quest'ultimo dichiarandosi incompatibile rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale. Con provvedimento del
5.03.2021 il presente fascicolo veniva assegnato alla sottoscritta. All'udienza del 15.10.2021, svoltasi davanti ad altro giudice, venivano concessi i termini ex art. 183 VI co. C.p.c. e ammesse le prove richieste, con provvedimento reso dalla sottoscritta all'udienza del 6.05.2022, il 16.12.2022 si svolgeva l'udienza istruttoria. All'udienza del 16.06.2023 veniva disposta CTU al fine di “ “accertare se nell'arco temporale cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione sia stata effettuata correttamente la misurazione dei consumi oggetto di causa e se siano o meno corretti gli importi indicati nelle predette fatture, tenuto conto dei consumi effettivi e dei tariffari applicabili secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, nonché dei versamenti già effettuati, con eventuale rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le stesse”. Rinviata la causa per mancato deposito da parte dei CTU nominati e poi sostituiti, solo il 23.01.25 il nuovo CTU depositava la relazione di sua competenza.
All'odierna udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per quanto di ragione
Preliminarmente occorre rilevare che incontestato risulta che a seguito di accesso presso il sito in
Poggio d'Aquila Santa Maria di Licodia POD IT001E90097105, gli incaricati di E. Distribuzione,
3 alla presenza del sig. , che sottoscriveva il relativo verbale, accertavano la manomissione del Pt_1
contatore che impediva la registrazione dei consumi, come da relativo verbale prodotto in atti da parte convenuta. A tal riguardo parte attrice si è limitata a dimostrare, attraverso la prova istruttoria, che “ il contatore dell' è ubicato fuori dal cancello di ingresso della sua proprietà ad una distanza di CP_1
circa 80 metri dalla propria abitazione e che il contatore si trova sulla pubblica via Poggio dell'aquila ed è accessibile a chiunque”; tuttavia, a nulla rilevano le difese spiegate dall'opponente in ordine al posizionamento del contatore, atteso, in ogni caso, che su di esso grava comunque l'obbligo di custodia degli impianti. Grava, infatti, su quest'ultimo la prova di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché l'intervento di terzi non potesse alterare il normale funzionamento del contatore;
Nel caso che ci occupa, al contrario, il teste
[...]
ha addirittura dichiarato: “preciso che il contatore è posto all'interno di una cassetta di Tes_1
ferro attaccata al muro di recinzione della proprietà e lo sportello è chiusa con un occhiello. Infatti non c'è alcuna serratura. Preciso che passando io stesso spesso l'ho trovato aperto e che diverse volte ho provveduto a chiuderlo”
Ciò premesso, ritenuto che il contratto di fornitura di energia elettrica è inquadrabile nell'ambito dei contratti di somministrazione, in ordine al criterio della ricostruzione del consumo quantitativo di energia, va innanzitutto chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo perché manca, appunto, proprio la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione.
A tal proposito, invero, non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (in termini la massima di Cass. n. 19154/2018, conformi Cass. n. 23699/2016 e n.297/2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, come nel caso che ci occupa (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
4 Tanto premesso, va poi osservato che il richiamo dell'odierno attore all'art. 1 co. 4 L. 205/2017, che ha ridotto la prescrizione da cinque a due anni, non è applicabile al caso che ci occupa ai sensi dello stesso art. 1 co. 5 “ratione temporis” - ossia prima dell'entrata in vigore della L. 160/2019 che, al comma 295 dell'art. 1, ne ha previsto la sua abrogazione – Invero, in caso di “ causa cliente”, cioè laddove l'erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo è dipesa da "responsabilità accertata" del cliente finale, ipotesi tra cui rientra senz'altro l'ipotesi di manomissione, ne è esclusa la sua operatività”; Sicché, sotto il profilo della quantificazione dei consumi, la stessa andrà ricalcolata fino al limite di prescrizione quinquennale.
Or bene, disposta la CTU il nominato Consulente ha accertato che “Tale “ricostruzione” è stata eseguita secondo le regole dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) che prevedono una ricostruzione di consumi per un periodo a ritroso non superiore ai 5 anni (in quanto i consumi effettuati antecedentemente sono considerati prescritti), considerando un assorbimento di energia elettrica commisurata alla portata tecnica dei cavi presenti nell'impianto di consegna dell'energia elettrica. Pertanto, secondo le conclusioni rassegnate, i presunti consumi, e quindi gli importi da addebitare, sono stati ricalcolati correttamente in base alle regole fissate dall'Autorità competente (ARERA).
Ritenuto, quindi, di condividere le conclusioni del CTU perché prive di vizi logici e conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni il deve essere condannata a corrispondere Parte_1 alla Società opposta la complessiva somma di €. 5.546,79 oltre interessi come da domanda
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, così come le spese di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 12778/2020 proposto da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
[...] Controparte_1
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo 2511/20 emesso dal Tribunale di
Catania, in data 24/6/20220 e notificato in data 23/09/2020 (proc. n. 18370/2019 R.G) impugnato
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1
liquidano nella complessiva somma di €. 2.540,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Pone a carico di le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto Pt_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
5 Catania 4.04.2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
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