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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. dott. Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 358/2023 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avv. MERCORELLA GIANLUCA C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, con gli avv.ti PIETRAFESA ROSA e GLINNI CARLO C.F._2
FRANCESCO
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto –
All'udienza del 18/2/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/2/2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
3/8/2002 in PISTICCI con , dal quale si era separata Controparte_1 consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 30/6/2021 e dalla cui unione erano nati i figli (l'8/5/2003), (il 6/6/2006) e (il Per_1 Per_2 Per_3
20/4/2010), chiedendo la conferma di tutte le condizioni della separazione ad eccezione dell'importo dell'assegno mensile posto a carico del resistente per il mantenimento dei tre figli, che chiedeva fosse aumentato da complessivi € 450,00 a complessivi € 600,00
(€ 200,00 per ciascun figlio), con richiesta altresì di percezione integrale in suo favore dell'assegno unico universale, e ciò tenendo conto della crescita dei figli e delle loro mutate ed aumentate esigenze.
Con comparsa di risposta depositata in data 18/5/2023 si costituiva in giudizio
, il quale non si opponeva alla domanda di divorzio né alla Controparte_1 conferma delle condizioni della separazione relative all'affidamento ed al collocamento dei figli minori ed al regime di visite padre-figli, domandando, tuttavia, quanto agli aspetti economici, la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico per i tre figli ad
€ 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), rappresentando di aver cessato la propria attività artigianale e di vivere in condizioni economiche precarie, al contrario della ricorrente, che aveva iniziato a svolgere attività lavorativa e che percepiva altresì il canone di locazione di un immobile di sua proprietà.
All'udienza del 27/6/2023, sentite le parti, il Giudice formulava loro una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che veniva accettata dalla resistente, mentre il ricorrente non depositava alcuna dichiarazione, né di accettazione, né di rifiuto della proposta.
Pertanto, con ordinanza del 12/9/2023 venivano assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti, con conferma delle condizioni della separazione e con previsione della percezione integrale dell'assegno unico universale in favore della Pt_1
Con sentenza n. 152/2024 pubblicata il 13/2/2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, con ordinanza del 22/7/2024 venivano disposti accertamenti sui redditi, sul patrimonio e sul tenore di vita di entrambe le parti a mezzo della Guardia di Finanza territorialmente competente.
Con ordinanza del 16/11/2024, all'esito degli accertamenti fiscali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 18/2/2025, infine, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Questo Tribunale si è già espresso con sentenza non definitiva sullo status n.
152/2024 pubblicata il 13/2/2024, dunque rimane da esaminare unicamente la questione inerente l'entità dell'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente per i tre figli, considerando che entrambi i coniugi hanno domandato la conferma delle condizioni della separazione relativamente ai regimi di affidamento, collocamento e visite, riguardanti esclusivamente il figlio minore tenuto conto che, nelle more del Per_3 giudizio, anche la secondogenita ha raggiunto la maggiore età. Per_2
La ricorrente, evidenziando le accresciute esigenze dei ragazzi dall'epoca della separazione ad oggi, ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre da € 450,00 ad € 600,00, mentre il resistente ne ha chiesto la riduzione ad €
300,00, lamentando di trovarsi in uno stato di grosse difficoltà economiche dopo aver cessato la propria attività artigianale, salvo sporadiche prestazioni professionali, che non gli consentirebbero di sostenere un impegno economico superiore nei confronti dei figli.
Preliminarmente, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis e 337 ter c.c., l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole va determinato in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ciò detto, va osservato che dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che il , negli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, ha percepito rispettivamente € CP_1
4.180,27, € 2.136,01 ed € 5.592,44, mentre la negli stessi anni, ha prodotto Pt_1 redditi rispettivamente di €10.804,00, € 14.329,00 ed € 17.540,00; pertanto, tenuto conto delle posizioni economiche delle parti, nonché dell'accettazione da parte della Pt_1 della proposta conciliativa formulata dal Giudice, e considerando che non vi è prova che il figlio si sia trasferito a vivere con il padre, il Collegio ritiene che l'assegno da Per_1 porre a carico del resistente per il mantenimento dei tre figli vada determinato in complessivi € 450,00 (€ 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, ritenendo di non potere aumentare ulteriormente l'importo previsto in sede di separazione per ciascun figlio, e ciò nonostante l'accrescimento delle esigenze dei figli, in ragione della capacità reddituale del così come risultante dagli accertamenti richiesti e CP_1 tenuto conto dell'attribuzione dell'assegno unico universale, in considerazione dei diversi tempi di permanenza dei figli con i genitori, integralmente alla Pt_1
In considerazione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite fino alla formulazione della proposta conciliativa;
le spese processuali successive alla formulazione della proposta di conciliazione formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c. (e quindi quelle relative a parte della fase istruttoria e alla fase decisoria) vanno poste, in considerazione dell'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 91 primo comma seconda parte c.p.c., a carico di parte resistente che ha ingiustificatamente rifiutato la proposta, omettendo finanche di prendere posizione sulla stessa, e liquidate così come in dispositivo ed in favore della ricorrente stante la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per intervenuta rinuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21/2/2023 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) relativamente al figlio minore conferma le condizioni della Per_3 separazione riguardanti i regimi di affidamento, collocamento e visite padre- figlio;
2) pone l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma mensile complessiva di € 450,00 mensili per il mantenimento
[...] dei tre figli (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
3) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla ricorrente;
4) compensa tra le parti le spese processuali sostenute fino alla formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., condannando CP_1
al pagamento in favore di di quelle successive che
[...] Parte_1 liquida in € 2.356,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco