Sentenza 23 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/09/2004, n. 19121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19121 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ND, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAGNA GRECIA 30/A INT 4, presso lo studio dell'avvocato ALDO BISSI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAI S.P.A., ON NZ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1888/01 del Tribunale di LATINA sezione 2^ civile, emessa il 10/07/01 e depositata il 22/10/01 (R.G. 1836/99);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 28/06/04 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha chiesto si dichiari fondato il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10 ottobre 1997 IR DI,nella veste di danneggiata, conveniva dinanzi al giudice di pace di Terracina, il conducente VO CE e l'impresa assicuratrice SAI e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente avvenuto in Terracina il 30 gennaio 1996, che riferiva alla responsabilità esclusiva del VO, il quale aveva omesso di dare la precedenza. La SA si costituiva e contestava il fondamento della pretesa, il VO restava contumace.
Con sentenza del 12 agosto 1998 il giudice di pace accertava la responsabilità del VO nella misura dell'80% ma conteneva la pretesa risarcitoria rispetto al chiesto e poneva le spese di lite e di Ctu nella misura dell'80% a carico dei convenuti.
La decisione era appellata dalla IR e per l'an e per il quantum debeatur;
resisteva la SA, restava contumace il VO. Con sentenza del 21 ottobre 2001 il Tribunale di Latina così decideva: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Contro la decisione ricorre la IR con unico motivo;
non hanno svolto difese le controparti.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dello art. 375 c.p.c.; il Procuratore Generale ha concluso per il suo accoglimento nella mancanza di una adeguata motivazione sulla delibazione delle censure svolte nell'atto di appello in ordine alle voci di danno ed ai relativi criteri di liquidazione. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso merita accoglimento in ordine alla censura per omessa valutazione sul quantum debeatur, il cui riesame era oggetto di specifica censura nell'atto di appello con la indicazione di una somma aggiuntiva. Il giudice di appello dopo una attenta disamina del fatto sulla dinamica ed il riparto delle colpe, al foglio 5 della motivazione così si esprime: "del tutto corretta appare dunque la valutazione effettuata dal giudice di pace" dove il dunque concerne appunto la ricostruzione del fatto storico ma non anche la quantificazione dei danni a questo consequenziali, onde sfugge ogni comprensione della valutazione della congruità di una valutazione che si assume riduttiva.
All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Latina, che si atterrà al principio di diritto circa la doverosa analitica motivazione dei criteri di liquidazione dei danni dedotti in sede di appello dalla IR.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del tribunale di Latina. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004