CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente e Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2085/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelnuovo Di Conza
elettivamente domiciliato presso Comune Di Castelnuovo Di Conza Comune 84020 Castelnuovo Di
Conza SA
Pubblialifana S.r.l. - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 02-2025 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Ricorrente_1, rappresentata dal dott. Rappresentante_1 e dagli avv.ti Difensore_3
e Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento notificato il 20/2/25 e con il quale la Publialifana, quale concessionaria del comune di Castelnuovo di Conza, richiede la tosap anno 2025, pari ad euro 54.450,00, oltre sanzioni per omessa denuncia, il tutto relativamente ad occupazioni permanenti quali la sottostazione, il cavidotto ed il sorvolo aereo.
Eccepisce la nullità dell'accertamento in quanto avvenuto su beni che sono destinati al servizio pubblico ed i cui impianti sono produttivi di energia elettrica.
Richiama, a tal proposito, giurisprudenza della Suprema Corte che ha deciso sulla non tassabilità di dette superfici. E richiama i principi di cui all'art. 823 c.c.
Fa, altresì, presente che le opere non sottraggono i beni all'uso pubblico trattandosi in particolare di sottostazioni.
Si costituisce la Pubblialifana, quale concessionaria del comune di Castelnuovo di Gonza, rappresentata dall'avv. Difensore_2, la quale eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
In subordine contesta il contenuto del ricorso sostenendone l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno dichiarato di avere concliato tra loro la vertenza con la conseguenza che ol giudizio va estinto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Così deciso in Salerno il 14/1/26.
Il presidente relatore
Avv. Sergio della Volpe
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente e Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2085/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelnuovo Di Conza
elettivamente domiciliato presso Comune Di Castelnuovo Di Conza Comune 84020 Castelnuovo Di
Conza SA
Pubblialifana S.r.l. - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 02-2025 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Ricorrente_1, rappresentata dal dott. Rappresentante_1 e dagli avv.ti Difensore_3
e Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento notificato il 20/2/25 e con il quale la Publialifana, quale concessionaria del comune di Castelnuovo di Conza, richiede la tosap anno 2025, pari ad euro 54.450,00, oltre sanzioni per omessa denuncia, il tutto relativamente ad occupazioni permanenti quali la sottostazione, il cavidotto ed il sorvolo aereo.
Eccepisce la nullità dell'accertamento in quanto avvenuto su beni che sono destinati al servizio pubblico ed i cui impianti sono produttivi di energia elettrica.
Richiama, a tal proposito, giurisprudenza della Suprema Corte che ha deciso sulla non tassabilità di dette superfici. E richiama i principi di cui all'art. 823 c.c.
Fa, altresì, presente che le opere non sottraggono i beni all'uso pubblico trattandosi in particolare di sottostazioni.
Si costituisce la Pubblialifana, quale concessionaria del comune di Castelnuovo di Gonza, rappresentata dall'avv. Difensore_2, la quale eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
In subordine contesta il contenuto del ricorso sostenendone l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno dichiarato di avere concliato tra loro la vertenza con la conseguenza che ol giudizio va estinto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Così deciso in Salerno il 14/1/26.
Il presidente relatore
Avv. Sergio della Volpe