Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa -Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Consigliere/ relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 3267/2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n.5605/2019 depositata il 31/05/2019, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi quali eredi della sig.ra (C.F. C.F._2 Persona_1
), deceduta in Pozzuoli il 3 giugno 2023, rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avv. Giovanni Marino (C.F. ) presso lo studio del quale C.F._4
elettivamente domiciliano in Quarto (NA), alla Via E. De Nicola n.9.
Appellanti principali
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Tizzano (C.F. C.F._6
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._7
Napoli, alla Via Domenico Fontana n.194
Appellati
(C.F. ) rappresentato e difeso da sé Controparte_3 C.F._8
stesso e dall'Avv. Michele Briola (C.F. ), ed elettivamente C.F._9 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Pozzuoli, alla Via V. Campana n.1/A.
Appellato
NONCHE'
ALLA Controparte_4 [...]
in persona dell'amministratore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Controparte_5
Guido Stendardo (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._10
studio di quest'ultimo sito a Napoli, alla Via Bonafficiata vecchia n.30.
Appellato/ appellante incidentale
E
(C.F. rappresentato e difeso, anche CP_6 C.F._11 disgiuntamente, dagli Avv.ti Ermanno Santamaria Amato (C.F. ) e C.F._12
Rosa Magnotti (C.F. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in C.F._13
Napoli, alla Via F. Crispi n.92.
appellato
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.1Con sentenza n.5605/2019 depositata il 31/05/2019 il tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda di risarcimento danni e condanna all'eliminazione delle infiltrazioni proposta dai coniugi e e dall'interventore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nei confronti del Controparte_7
in Pozzuoli e di proprietaria dell'immobile e terrazza a livello
[...] Persona_1
sovrastante gli immobili degli istanti, le accoglieva e condannava i convenuti all'esecuzione, nelle rispettive proprietà, delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni presenti negli immobili di proprietà degli attori e dell'interventore, così come individuate nella relazione del C.T.U. alla quale faceva rinvio, nonché entrambi i convenuti al pagamento, in solido, a titolo di risarcimento dei danni in favore degli attori, della somma di €4.620, oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo pagamento e , in favore dell'interventore, della somma di €3.550, oltre interessi legali dalla decisione sino all'effettivo pagamento;
poneva a carico della e del in solido, il Per_1 CP_4
pagamento delle spese processuali sia in favore degli attori che dell'interventore che liquidava, rispettivamente, in €4.200,00 e in €3.500,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
condannava, invece, al sola al pagamento delle spese Per_1
processuali in favore del sig. da lei chiamato in causa, che liquidava in CP_6
€3.800,00oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
infine, poneva le spese della
C.T.U. definitivamente a carico della sig.ra e del in misura uguale. Per_1 CP_4
1.2 Gli attori comproprietari dell'appartamento ubicato nel Parte_3
convenuto, al piano secondo, premesso che da anni il loro immobile era CP_4
interessato da infiltrazioni d'acqua piovana causate dal pessimo stato manutentivo del sovrastante terrazzo di copertura del fabbricato, di proprietà esclusiva di , Persona_1
dai parapetti e dalle numerose fessurazioni e distacchi di intonaco presenti sulla facciata sud est del fabbricato nonché dai mattoni a facciavista non trattati presenti sulle tompagnature perimetrali, con danni a diverse parti della loro unità abitativa, avevano chiesto accertarsi la responsabilità concorrente in merito al fenomeno infiltrativo del ( per la CP_4
mancata manutenzione delle parti comuni) e della (per il cattivo stato manutentivo Per_1
della parte interna dei parapetti delimitanti il terrazzo di sua esclusiva proprietà) con condanna degli stessi all'esecuzione delle opere edili necessarie ad eliminare le cause dell'inconveniente e al risarcimento dei danni.
1.3.Nel costituirsi la aveva chiesto il rigetto della domanda proposta dagli attori nei Per_1
suoi confronti per non essere responsabile dei danni provocati dalle infiltrazioni meteoriche, da addebitare, a suo dire, al e al sig. proprietario CP_4 CP_6 dell'ultimo piano con terrazza a livello, il primo per aver omesso la necessaria manutenzione delle parti comuni ed entrambi per aver modificato le originarie modalità di deflusso delle acque meteoriche provenienti dal terrazzo dell'ultimo piano di proprietà del secondo mediante installazione di una tubazione verticale che andava a scaricare le sovrastanti acque direttamente sul balcone di essa provocando danni anche alla Per_1 sua proprietà. Aveva, quindi, concluso chiedendo, previa autorizzazione ad estendere il contraddittorio nei confronti di in via riconvenzionale, condannarsi il CP_6 ad eliminare la pluviale inibendone l'uso sia a quest'ultimo che al CP_4 CP_6
condannarsi, altresì, il e il ognuno per quanto di ragione, ad eseguire CP_4 CP_6 le opere edili necessarie ad eliminare le infiltrazioni nell'immobile di proprietà di essa deducente nonché al risarcimento dei danni all'appartamento e al mobilio quantificati in euro 20.000,0 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
rigettarsi la domanda attorea e, in caso di suo accoglimento anche parziale, condannarsi in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione, il e il a tenere indenne essa convenuta dei danni liquidati in CP_6 CP_4 favore degli attori, quali unici e diretti responsabili dei fatti che li avevano cagionati.
1.4. si era costituito negando la propria responsabilità ed indicando come CP_6 causa delle infiltrazioni l'ostruzione della pluviale operata dalla nella sua proprietà; Per_1
aveva anche dedotto la pendenza di altro giudizio nel quale la aveva già proposto Per_1
nei suoi confronti le medesime domande oggetto della riconvenzionale.
1.5. Il costituitosi tardivamente, aveva contestato la domanda proposta nei CP_4
suoi confronti deducendo che le infiltrazioni dipendevano dall'ostruzione della pluviale in proprietà Per_1
1.6. Nel corso del giudizio aveva spiegato intervento volontario l'avv. CP_3
, quale proprietario dell'appartamento sito al piano terra del medesimo
[...]
fabbricato condominiale, chiedendo la condanna della e del al Per_1 CP_4
risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà a causa delle infiltrazioni.
1.7. Il tribunale, istruita la causa mediante CTU e prova per testi, a fondamento della gravata decisione, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalla nei confronti di perché già Per_1 CP_6
oggetto di altro giudizio, nel recepire le conclusioni dell'ausiliario ing. Persona_2 individuava quali cause delle infiltrazioni presenti nell'immobile degli attori e dell' interventore l'omessa ricostruzione del muretto di recinzione del terrazzo di proprietà esclusiva della e nella mancata esecuzione di opere di manutenzione delle facciata Per_1
( segnatamente pareti esterne meglio descritte in sentenza), affermando, CP_8
pertanto, la responsabilità solidale dei predetti convenuti nella produzione del fenomeno infiltrativo, la quale proprietaria del parapetto non ricostruito e, il Per_1 CP_4
per il degrado della facciata come tali tenuti sia ad eseguire le opere CP_8 necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni, sia al risarcimento per equivalente dei danni riscontrati nell'immobile degli attori e dell'interventore.
2.1. Avverso la sentenza del tribunale è stato proposto appello principale da Per_1
e appello incidentale dal
[...] CP_4
2.2. Con il gravame principale la ha chiesto, in riforma della decisione, accertarsi Per_1 la proprietà esclusiva in capo al delimitanti i terrazzi di proprietà Controparte_9
e per l'effetto, dichiararsi la esclusiva responsabilità del Condominio nella Per_1 produzione dei danni subiti dai coniugi e dall'avv. Parte_4 CP_3
; in via subordinata, in caso di ritenuta proprietà esclusiva dei parapetti in capo ai
[...] proprietari dei terrazzi a livello, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei coniugi in uno al Condominio e ad essa appellante nella produzione dei danni Controparte_10
subiti dall'avv. con conseguente riforma della condanna al risarcimento dei CP_3 danni;
in via ulteriormente gradata, verificata l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva tempestivamente proposta da essa convenuta in primo grado, accoglierla nel merito, condannando il al pagamento di tutti i danni e spese, anche giudiziali CP_4
riconosciuti in favore degli attori e dell'interventore, in tal modo tenendo indenne da ogni responsabilità per i fatti di causa essa appellante;
in via ancora più gradata, per il caso di conferma anche parziale della sentenza, riformare la statuizione riguardante le spese di causa in ragione del diverso grado di responsabilità gravante su tutte le parti in causa;
infine, ritenere la domanda di risarcimento danni avanzata in via riconvenzionale contro CP_6
improcedibile invece che inammissibile, con conseguente revoca della condanna di
[...] essa istante alle spese giudiziali in favore del predetto chiamato in causa.
2.3 Con l'appello incidentale, contenuto nella comparsa di costituzione depositata il
17/12/2019 il ha invocato la riforma della sentenza del tribunale nel senso di CP_4
ritenere responsabili, in via solidale, anche i coniugi per i danni e le Parte_3
spese di causa liquidati in favore dell'interventore e ha chiesto, altresì, Controparte_3 di liquidare anche le spese del procedimento d'urgenza celebratosi nel corso del primo grado, su cui nessuna pronunzia vi era stata.
2.4. Si sono costituiti i coniugi chiedendo dichiararsi inammissibile la Parte_4
domanda formulata dall'appellante principale alla lettera “b” del petitum dell'atto di citazione notificato il 04/07/2019 in quanto domanda nuova non spiegata nel giudizio di primo grado;
rigettarsi quanto richiesto al capo “a” dell'atto di appello e confermarsi integralmente la sentenza impugnata relativamente ai capoversi 1, 2, 4 e 7 del dispositivo;
condannarsi l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Hanno contrastato anche l'appello incidentale del chiedendone il rigetto con le CP_4
note scritte depositate il 10.3.2023.
2.5. Ha resistito all'impugnazione, altresì, l'avv. chiedendo dichiararsi Controparte_3
inammissibile l'appello principale nonché infondato nel merito, vinte le spese del grado.
Con le note scritte depositate il 13.3.2023 ha domandato il rigetto anche dell'appello incidentale.
2.6. Si è costituito, infine, instando per il rigetto dell'appello principale e CP_6 per la condanna della alle spese del grado. Per_1
2.7. In data 10.1.2024 il giudizio è stato interrotto per morte della sig.ra ed è stato Per_1 riassunto ad istanza di con ricorso depositato il 23/01/2024 con il quale ha CP_6
reiterato la richiesta di rigetto dell'appello proposto nei suoi confronti, con la sola eventuale correzione dell'errore materiale, laddove all'ottavo rigo di pagina 5 della sentenza impugnata è stato scritto “condanna al pagamento…”, invece che Persona_3 Per_1
[...]
2.8. Con ricorso depositato il 21.3.2024 il giudizio è stato riassunto anche ad istanza di e , quali eredi della sig.ra che hanno chiesto Parte_1 Parte_2 Per_1 la prosecuzione della causa riportandosi alle medesime richieste e conclusioni formulate dalla de cuius nell'atto di appello.
2.5. Si sono costituiti in riassunzione i sig.ri e e il Controparte_1 Controparte_2
reiterando le difese e conclusioni già svolte nelle Controparte_4
rispettive comparse di costituzione depositate prima dell'evento interruttivo.
3. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado sia in formato cartaceo che telematico e non è stata svolta attività istruttoria.
Indi la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 15.5.2024 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sull'appello incidentale.
Preliminarmente, l'appello incidentale proposto dal va, d'ufficio, dichiarato CP_4 inammissibile per intervenuta decadenza.
Secondo i principi affermati dalla Corte regolatrice (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020) ai sensi dell'art. 343, comma 1, c.p.c., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, costituzione che deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, con la precisazione che ove detta udienza venga differita d'ufficio dal giudice avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione;
laddove, invece, il differimento della prima udienza sia disposto ai sensi del comma 4 dell'art. 168 bis cpc, poiché nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, allora il parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale è la data fissata nell'atto di appello.
Nel caso in esame, risulta che la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione in appello è il 23.12.2029 ma la prima udienza è stata celebrata il successivo
8.1.2020. Ora, mancando un formale provvedimento di differimento dell'udienza emesso ai sensi del quinto comma dell'art. 168 bis c.p.c., lo slittamento della data della prima udienza va ricondotto alle ragioni contemplate dal quarto comma, di talché la data da considerare per verificare la tempestività dell'appello incidentale è quella indicata nell'atto di citazione in appello, vale a dire il 23.12.2019, rispetto alla quale la costituzione del CP_4 effettuata con comparsa depositata il 16.12.2019 risulta intempestiva, il che rende evidente la tardività dell'appello incidentale, rilevabile ex officio. Sull'appello principale.
Passando all'appello principale, va dichiarato inammissibile il mezzo volto ad affermare la responsabilità solidale degli attori coniugi , in uno al Condominio e Parte_4
all'appellante per i danni subiti dall'interventore , trattandosi Per_1 Controparte_3 di domanda nuova, in quanto non proposta in primo grado, come tale vietata ex art. 345 cpc come eccepito dagli appellati coniugi . Parte_4
Invero, la – convenuta in giudizio unitamente al perché ritenuta Per_1 CP_4
responsabile, in solido con questi, dell'evento infiltrativo denunciato in causa- ha solo negato la propria responsabilità in ordine alle cause dei danni, senza proporre nei confronti degli attori alcuna domanda, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, volta all'accertamento della loro responsabilità in relazione al verificarsi del fatto dannoso lamentato dall'interventore Tale Controparte_3
domanda non può ritenersi implicita nella mera richiesta svolta nei confronti dell'interventore di rigetto della sua domanda e, pertanto, non può essere introdotta per la prima volta in giudizio in grado di appello.
Dunque, tutte le ragioni sviluppate in appello per propugnare la responsabilità in via solidale degli originari attori, coniugi per i danni subiti da Parte_4 Controparte_3
non possono essere scrutinate in questa sede, introducendo un tema di indagine mai sottoposto al vaglio del contraddittorio in primo grado, incorrendo nella violazione nell'art. 345 cpc.
E', invece, infondata la doglianza con cui l'appellante per escludere la sua Per_1 responsabilità solidale ed affermare quella esclusiva del per i danni CP_4
controversi, assume che il parapetto o muretto del terrazzo di sua esclusiva proprietà- il cui degrado, insieme alla mancata manutenzione delle pareti esterne del fabbricato, il ctu aveva indicato come causa del fenomeno infiltrativo negli immobili degli attori e dell'interventore- è parte della facciata della cui mancata manutenzione e/o CP_8
ricostruzione dovrebbe rispondere solo il e non anche essa proprietaria CP_4 esclusiva del terrazzo, come erroneamente affermato in sentenza. La tesi dell'appellante si scontra con l'indirizzo della Corte di legittimità che ha da tempo precisato che il muretto di recinzione o parapetto del terrazzo a livello di proprietà esclusiva, assolvendo alla funzione di rendere praticabile la terrazza, non è parte condominiale ma di proprietà esclusiva mentre è bene comune il rivestimento esterno del parapetto in quanto svolge una funzione estetica per l'edificio di cui è elemento decorativo e ornamentale (
Cass. Sentenza n. 15389/2000; Cass. Sentenza n. 30071/2017).
Il tribunale, facendo corretta applicazione di tali insegnamenti, sulla scorta degli esiti della
CTU- le cui risultanze l'appellante non ha censurato-ha individuato le reciproche responsabilità della e del a carico della prima per la mancata Per_1 CP_4 manutenzione e ricostruzione del muretto del terrazzo di sua esclusiva proprietà, a carico del secondo per la mancata esecuzione di opere sulla facciata (meglio indicate CP_8 nella gravata sentenza con rinvio alla CTU).
Dunque, va integralmente disattesa la tesi dell'appellante della esclusiva responsabilità del per i danni di causa e respinte tutte le ragioni sviluppate nel corpo dell'atto di CP_4 appello a sostegno di detta impostazione difensiva.
Ulteriore critica mossa alla gravata sentenza è di aver omesso di pronunciare sulla domanda di manleva che essa appellante aveva tempestivamente avanzato in primo grado nei confronti del per essere tenuta indenne da ogni responsabilità per i fatti di CP_4 causa.
Il mezzo è infondato.
La domanda riconvenzionale, qui riproposta dall'appellante nei confronti del Per_1 presuppone il positivo accertamento della esclusiva responsabilità dell'ente di CP_4
gestione per la pretesa risarcitoria degli attori, soluzione disattesa dal primo giudice- sul punto qui confermato- che ha affermato la responsabilità solidale della e del Per_1
per i fatti di causa. Tale pronuncia ha reso superflua la disamina della istanza CP_4 di manleva che deve considerarsi implicitamente rigettata dal tribunale come conseguenza del rigetto della tesi difensiva della volta all'accertamento della responsabilità Per_1
esclusiva del CP_4 Ne consegue che non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda di manleva in esame, il cui rigetto (implicito) va qui confermato.
Infine, appare inammissibile l'ultima doglianza con cui l'appellante lamenta Per_1
l'errata pronuncia di inammissibilità della sua domanda riconvenzionale di risarcimento danni contro invocandone la riforma in termini di improcedibilità. CP_6
Invero, non emerge un interesse giuridicamente rilevante dell'impugnante ad ottenere la modifica richiesta, trattandosi di pronunce parimenti in rito la cui diversa rilevanza ai fini delle spese del giudizio non risulta meglio chiarita dalla e che, invero, non è Per_1
riscontrabile posto che l'improcedibilità non esclude la soccombenza, al pari della inammissibilità.
Ne consegue l'inammissibilità della doglianza.
In conclusione, l'appello principale va integralmente disatteso e confermata la sentenza gravata.
Correzione errore materiale della sentenza gravata.
In accoglimento dell'istanza di la gravata sentenza, confermata nel merito, CP_6
va corretta atteso che effettivamente è riscontrabile l'errore materiale dallo stesso denunciato consistente nella indicazione, a pag. 5 , righi 1 , 4 e 8 , del nominativo della convenuta in invece che . Persona_3 Persona_1
Spese del grado.
Le spese del presente grado vanno regolate sulla base del principio della soccombenza, verificando i soggetti nei cui confronti le impugnazioni, una rigettata (quella principale),
l'altra dichiarata inammissibile (quella incidentale), sono dirette.
Quanto all'impugnazione principale (rigettata) la stessa risulta rivolta contro gli appellati
(per farne affermare la corresponsabilità in relazione ai danni liquidati Parte_4
in favore di , contro il ( per sostenere la sua Controparte_3 CP_4 responsabilità esclusiva per i danni all'immobile dei coniugi ) e contro Parte_3
(per ottenere la modifica della statuizione delle spese del primo grado) CP_6 sicchè la soccombenza nel presente grado riguarda i predetti soggetti. Non vi sono, invece, richieste nell'appello principale che riguardano la posizione di e dunque nei confronti dello stesso non emerge una situazione di Controparte_3 soccombenza dell'appellante principale.
L'appello incidentale (dichiarato inammissibile) investe la posizione dei coniugi
[...]
(per ottenerne la condanna in solido nei confronti di ) CP_10 Controparte_3
nonché quella della ( per ottenere la liquidazione anche delle spese della fase Per_1
d'urgenza) sicchè la soccombenza del va apprezzata in relazione alle predette CP_4 parti.
Ora, quanto ai rapporti tra il e la poiché vi è reciproca soccombenza, CP_4 Per_1 le spese del grado vanno compensate;
vanno invece poste a carico della ( ora suoi Per_1
eredi) e del in solido, in favore degli appellati CP_4 Parte_4
Le spese a favore di vanno poste solo a carico di (ora CP_6 Persona_1
suoi eredi).
Vanno, infine, compensate le spese del grado tra il e in CP_4 Controparte_3 assenza di richieste contro detta parte.
La liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al
DM 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa (secondo il decisum: scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria), con una riduzione per quelle liquidate in favore di CP_6 considerata l'estrema semplicità della questione controversa rispetto alla quale si è dovuto difendere in appello ( pronuncia in rito).
12. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombente, sono tenuti, ciascuno, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da (nella cui posizione sono subentrati gli eredi Persona_1
e ) e su quello incidentale proposto dal Parte_1 Parte_2 [...]
così definitivamente provvede: Controparte_4
1- Rigetta l'appello principale;
2- Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3- Dispone la correzione della sentenza gravata nel senso che a pag. 5 righi 1,4, e 8 della stessa, laddove si legge “ si debba intendere e leggere “ Persona_3 Per_1
;
[...]
4- Compensa le spese del presente grado tra gli appellanti principali Parte_1
e e l'appellato , nonché tra questi e l'appellante Parte_2 Controparte_3 incidentale Controparte_4
5- Compensa le spese del grado tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale;
6- Condanna gli appellanti principali e , n.q. di Parte_1 Parte_2 eredi di , e l'appellante incidentale Persona_1 Controparte_4
in solido, alle spese del grado in favore dei coniugi
[...] Parte_5
che liquida in complessivi euro 3966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge;
7- Condanna gli appellanti principali e , n.q. di Parte_1 Parte_2
eredi di al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato Persona_1
che liquida in complessivi euro 1984,00 per compensi di avvocato, oltre CP_6 spese generali, IVA e CPA come per legge;
8- dà atto che gli appellanti principali e , in Parte_1 Parte_2 solido, e l'appellante incidentale sono Controparte_4
tenuti, ciascuno, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 20.11.2024 Il consigliere est. Il presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa