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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3898/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3898/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 7 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.11.1946, rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Pontari;
attrice
contro
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 [...]
C.F. , nato a [...] il [...], residenti a [...]CP_2 C.F._3
(VA), Via F.lli Senzii n. 13/A int.4; C.F. nato a CP_3 C.F._4
PA (RC) il 23.3.1977 e residente a [...] H;
CP_4
C.F. nato a [...] il [...],
[...] C.F._5 CP_4
pagina 1 di 6 C.F. , nata AR (RC) il 20.12.1941; CP_5 C.F._7 [...]
, C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_6 C.F._8
residenti a [...] D;
C.F. Parte_2
nato a [...] il [...] e residente a C.F._9
GA (RC), Via Baracchelle n. 1/M; C.F. Parte_3
nata a [...] il [...] e residente a C.F._10
AR (RC), Via San Giovanni-Vico Bolano II n. 71; nato ad Controparte_7
Amsterdam il 10.3.1964 e residente a [...], contrada Salemi Fondo n. 13;
C.F. , nato a [...] il [...] CP_8 C.F._11
residente a [...] scala C int. 5; C.F. Parte_4
nato a [...] il [...] e ivi residente, contrada C.F._12
Gagliardi n. 50; C.F. , nato a [...] Parte_5 C.F._13
VO (RC) l'8/9/1965 e residente a [...] Ionica III Tratto n. 136;
C.F. , nato a [...] il CP_9 C.F._14
18/5.1967 e residente a [...];
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i Parte_1
signori , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_4 CP_13 [...]
, , , Controparte_6 Parte_2 Controparte_14 CP_15
, e , per chiedere al Tribunale CP_16 CP_17 Parte_5 CP_9 adito di “Accertare, statuire e dichiarare, che l'istante […] è divenuta proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, del terreno agricolo, sito in località AR del
Comune di Reggio Calabria Vico - Fondo Bolani II, censito al CT sezione di AR foglio di mappa 10 particella 2033 (neoformata in seguito a frazionamento del 01/06/2017 prot.
pagina 2 di 6 n. RC0068357, dalla particella originaria n. 1715 di mq 415),[…], Ordinare pertanto alla
Conservatoria dei RRII di Reggio Calabria, la trascrizione della emananda sentenza, nonché all'Ufficio Tecnico erariale, di eseguire le necessarie volture, esonerando i suddetti uffici da ogni responsabilità, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2. In punto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto controverso) ed integrità del contraddittorio, si deve ritenere, sulla base delle visure catastali e delle certificazioni ipo-catastali prodotte, che tutti gli intestatari pro quota (e/o i loro eredi) dell'unità immobiliare oggetto della domanda di usucapione, siano stati correttamente citati in giudizio.
Il bene, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione AR,
con il foglio di mappa 10, particella 2033, risulta, difatti, intestato per 2/14 a;
Persona_1
; ; e Controparte_4 CP_13 Controparte_6 Parte_2 [...]
e per 1/14 a e . Per_2 Parte_5 CP_9
Le parti convenute non si costituivano e, pertanto, venivano dichiarate contumaci.
Il giudizio era istruito a mezzo prova documentale e testimoniale;
all'udienza del 7
aprile 2020 parte attrice precisava le conclusioni.
3. La domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus possidendi”.
Ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessario che in capo alla parte rivendicatrice si sia maturato, per un tempo non inferiore a venti anni, una forma di possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. possesso uti domini) e accompagnato dall'intenzione di tenere la cosa come propria (c.d. animus rem sibi habendi), cui consegua l'inerzia del proprietario;
ancora, il possesso deve essere stato continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico mentre il godimento pagina 3 di 6 del bene dovrà essere qualificato per la sua esclusività.
E' ancora utile osservare che in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà “di un fondo destinato ad uso agricolo non è
sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera
coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime,
comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in
astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene,
la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione
materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come
proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”
(Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso in questione, dall'istruttoria è emerso che l'attrice ha esercitato, per oltre quarant'anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente, il potere di fatto corrispondente all'esercizio esclusivo del diritto di proprietà sull'unità immobiliare usucapenda.
Dalla deposizione dei testimoni, escussi all'udienza del 15.4.2024, è emerso che la sig.ra , unitamente al padre, fin quando in vita, ha l'esclusiva disponibilità del Pt_1
fondo e la signoria di fatto sul bene si è esplicata in conformità a quelle che sono le utilità ritraibili dallo stesso;
l'attrice, aiutata dal marito, ha recintato il terreno con rete metallica, applicato un cancello di ferro con lucchetto, realizzato un manufatto di piccole dimensioni destinato a deposito attrezzi agricoli ed una vasca di raccolta acqua piovana;
sul fondo la medesima attrice coltiva, ogni anno, ortaggi stagionali e, circa trenta anni addietro, ha messo a dimora alberi di limoni. Nel dettaglio, ha riferito il testimone : “Io Testimone_1
ho una proprietà quasi di rimpetto alla sua e sono in grado di dire che la particella in
pagina 4 di 6 questione, che vedo segnata dalla foto che mi vengono esibite con il numero 2033, è stata recintata dall'attrice e da suo marito;
e anche il cancelletto di ingresso che si vede nelle foto, da cui accedono al giardino (orto) è stato realizzato da loro, che detengono chiavi e
lucchetto. ADR: Su quegli appezzamenti entrano solo loro e li lavorano e coltivano da
sempre per quanto mi ricordi oi. Hanno messo a dimora anche piante di limone che prima non c'erano e buona parte è curato ad ortaggi. Inoltre, l'attrice e il marito hanno realizzato un piccolo manufatto come deposito degli attrezzi e una vasca per l'irrigazione”.
Simili circostanze sono state riportate dal teste : “E' da oltre Testimone_2 quarant'anni che la famiglia di , lei, il marito, curano il fondo […] mia Parte_1
cugina [ndr. ] sono quarant'anni che zappa là. Il cancelletto e la recinzione Parte_1
[…] li hanno realizzati […] mio cugino e mia cugina . Poi c'è pure una Parte_1
casetta per gli attrezzi e una vasca per la raccolta delle acque piovane e sono tutte cose che hanno fatto loro e che si trovano lì da tantissimi anni. […] circa trenta quarant'anni fa hanno piantato limoni e mi pare pure qualche arancio. Il resto è tutto orto che loro curano stagione per stagione”.
L'immobile oggetto della domanda di usucapione è compiutamente descritto nella relazione tecnica redatta dal consulente di parte, Ing. : “Appezzamento di Persona_3 terreno censito […] al Catasto Terreni sezione di AR del foglio di mappa 10 particella
2033 (parte di ex 1715), […] superficie mq 163. […] forma di fatto un unico appezzamento agricolo con la particella 1359 già di proprietà della signora;
entrambe Parte_1 coltivate con piantumazione di ortaggi stagionali”; la circostanza per la quale il fondo contrassegnato con la particella 2033 è limitrofo ad altro appezzamento agricolo di proprietà della è, peraltro, ben rappresentata nei rilievi fotografici acclusi alla Pt_1
consulenza di parte.
In conclusione, le risultanze processuali sinteticamente esposte, unitamente alla mancata costituzione in giudizio dei convenuti, sono altamente indicative di un possesso esclusivo,
ininterrotto, continuativo ed ultraventennale esercitato dalla sig.ra sul bene Pt_1
oggetto di domanda di usucapione uti dominus.
pagina 5 di 6 Ne consegue che deve essere dichiarato, in favore di parte attrice, l'acquisto della proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare identificata in
Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione di AR, al foglio di mappa 10,
particella n. 2033.
La presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II.
(oggi servizio di Pubblicità Immobiliare) la trascrizione ex art. 2651 c.c.
4. Avuto riguardo alla natura della controversia, alla indefettibilità della pronuncia giudiziaria per la dichiarazione della prescrizione acquisitiva ed alla contumacia delle parti convenute intesa quale indice di mancanza di opposizione, si ritiene sussistano giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese e competenze di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara acquisito, per intervenuta usucapione,
da il diritto di proprietà esclusiva sull'immobile identificato in Catasto Parte_1
Terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione di AR, foglio di mappa 10, part. n.
2033;
2) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella qualità di eredi di C.F. nato a [...] Persona_1 C.F._6 (RC) il 25.10.1950 e deceduto il 30.12.2021. 2 Nella qualità di eredi di C.F. , nato a Persona_2 C.F._15 Pozzomaggiore (SS) il 30.4.1935 e deceduto il 02/05/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3898/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 7 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.11.1946, rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Pontari;
attrice
contro
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 [...]
C.F. , nato a [...] il [...], residenti a [...]CP_2 C.F._3
(VA), Via F.lli Senzii n. 13/A int.4; C.F. nato a CP_3 C.F._4
PA (RC) il 23.3.1977 e residente a [...] H;
CP_4
C.F. nato a [...] il [...],
[...] C.F._5 CP_4
pagina 1 di 6 C.F. , nata AR (RC) il 20.12.1941; CP_5 C.F._7 [...]
, C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_6 C.F._8
residenti a [...] D;
C.F. Parte_2
nato a [...] il [...] e residente a C.F._9
GA (RC), Via Baracchelle n. 1/M; C.F. Parte_3
nata a [...] il [...] e residente a C.F._10
AR (RC), Via San Giovanni-Vico Bolano II n. 71; nato ad Controparte_7
Amsterdam il 10.3.1964 e residente a [...], contrada Salemi Fondo n. 13;
C.F. , nato a [...] il [...] CP_8 C.F._11
residente a [...] scala C int. 5; C.F. Parte_4
nato a [...] il [...] e ivi residente, contrada C.F._12
Gagliardi n. 50; C.F. , nato a [...] Parte_5 C.F._13
VO (RC) l'8/9/1965 e residente a [...] Ionica III Tratto n. 136;
C.F. , nato a [...] il CP_9 C.F._14
18/5.1967 e residente a [...];
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i Parte_1
signori , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_4 CP_13 [...]
, , , Controparte_6 Parte_2 Controparte_14 CP_15
, e , per chiedere al Tribunale CP_16 CP_17 Parte_5 CP_9 adito di “Accertare, statuire e dichiarare, che l'istante […] è divenuta proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, del terreno agricolo, sito in località AR del
Comune di Reggio Calabria Vico - Fondo Bolani II, censito al CT sezione di AR foglio di mappa 10 particella 2033 (neoformata in seguito a frazionamento del 01/06/2017 prot.
pagina 2 di 6 n. RC0068357, dalla particella originaria n. 1715 di mq 415),[…], Ordinare pertanto alla
Conservatoria dei RRII di Reggio Calabria, la trascrizione della emananda sentenza, nonché all'Ufficio Tecnico erariale, di eseguire le necessarie volture, esonerando i suddetti uffici da ogni responsabilità, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2. In punto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto controverso) ed integrità del contraddittorio, si deve ritenere, sulla base delle visure catastali e delle certificazioni ipo-catastali prodotte, che tutti gli intestatari pro quota (e/o i loro eredi) dell'unità immobiliare oggetto della domanda di usucapione, siano stati correttamente citati in giudizio.
Il bene, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione AR,
con il foglio di mappa 10, particella 2033, risulta, difatti, intestato per 2/14 a;
Persona_1
; ; e Controparte_4 CP_13 Controparte_6 Parte_2 [...]
e per 1/14 a e . Per_2 Parte_5 CP_9
Le parti convenute non si costituivano e, pertanto, venivano dichiarate contumaci.
Il giudizio era istruito a mezzo prova documentale e testimoniale;
all'udienza del 7
aprile 2020 parte attrice precisava le conclusioni.
3. La domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus possidendi”.
Ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessario che in capo alla parte rivendicatrice si sia maturato, per un tempo non inferiore a venti anni, una forma di possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. possesso uti domini) e accompagnato dall'intenzione di tenere la cosa come propria (c.d. animus rem sibi habendi), cui consegua l'inerzia del proprietario;
ancora, il possesso deve essere stato continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico mentre il godimento pagina 3 di 6 del bene dovrà essere qualificato per la sua esclusività.
E' ancora utile osservare che in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà “di un fondo destinato ad uso agricolo non è
sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera
coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime,
comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in
astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene,
la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione
materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come
proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”
(Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso in questione, dall'istruttoria è emerso che l'attrice ha esercitato, per oltre quarant'anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente, il potere di fatto corrispondente all'esercizio esclusivo del diritto di proprietà sull'unità immobiliare usucapenda.
Dalla deposizione dei testimoni, escussi all'udienza del 15.4.2024, è emerso che la sig.ra , unitamente al padre, fin quando in vita, ha l'esclusiva disponibilità del Pt_1
fondo e la signoria di fatto sul bene si è esplicata in conformità a quelle che sono le utilità ritraibili dallo stesso;
l'attrice, aiutata dal marito, ha recintato il terreno con rete metallica, applicato un cancello di ferro con lucchetto, realizzato un manufatto di piccole dimensioni destinato a deposito attrezzi agricoli ed una vasca di raccolta acqua piovana;
sul fondo la medesima attrice coltiva, ogni anno, ortaggi stagionali e, circa trenta anni addietro, ha messo a dimora alberi di limoni. Nel dettaglio, ha riferito il testimone : “Io Testimone_1
ho una proprietà quasi di rimpetto alla sua e sono in grado di dire che la particella in
pagina 4 di 6 questione, che vedo segnata dalla foto che mi vengono esibite con il numero 2033, è stata recintata dall'attrice e da suo marito;
e anche il cancelletto di ingresso che si vede nelle foto, da cui accedono al giardino (orto) è stato realizzato da loro, che detengono chiavi e
lucchetto. ADR: Su quegli appezzamenti entrano solo loro e li lavorano e coltivano da
sempre per quanto mi ricordi oi. Hanno messo a dimora anche piante di limone che prima non c'erano e buona parte è curato ad ortaggi. Inoltre, l'attrice e il marito hanno realizzato un piccolo manufatto come deposito degli attrezzi e una vasca per l'irrigazione”.
Simili circostanze sono state riportate dal teste : “E' da oltre Testimone_2 quarant'anni che la famiglia di , lei, il marito, curano il fondo […] mia Parte_1
cugina [ndr. ] sono quarant'anni che zappa là. Il cancelletto e la recinzione Parte_1
[…] li hanno realizzati […] mio cugino e mia cugina . Poi c'è pure una Parte_1
casetta per gli attrezzi e una vasca per la raccolta delle acque piovane e sono tutte cose che hanno fatto loro e che si trovano lì da tantissimi anni. […] circa trenta quarant'anni fa hanno piantato limoni e mi pare pure qualche arancio. Il resto è tutto orto che loro curano stagione per stagione”.
L'immobile oggetto della domanda di usucapione è compiutamente descritto nella relazione tecnica redatta dal consulente di parte, Ing. : “Appezzamento di Persona_3 terreno censito […] al Catasto Terreni sezione di AR del foglio di mappa 10 particella
2033 (parte di ex 1715), […] superficie mq 163. […] forma di fatto un unico appezzamento agricolo con la particella 1359 già di proprietà della signora;
entrambe Parte_1 coltivate con piantumazione di ortaggi stagionali”; la circostanza per la quale il fondo contrassegnato con la particella 2033 è limitrofo ad altro appezzamento agricolo di proprietà della è, peraltro, ben rappresentata nei rilievi fotografici acclusi alla Pt_1
consulenza di parte.
In conclusione, le risultanze processuali sinteticamente esposte, unitamente alla mancata costituzione in giudizio dei convenuti, sono altamente indicative di un possesso esclusivo,
ininterrotto, continuativo ed ultraventennale esercitato dalla sig.ra sul bene Pt_1
oggetto di domanda di usucapione uti dominus.
pagina 5 di 6 Ne consegue che deve essere dichiarato, in favore di parte attrice, l'acquisto della proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare identificata in
Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione di AR, al foglio di mappa 10,
particella n. 2033.
La presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II.
(oggi servizio di Pubblicità Immobiliare) la trascrizione ex art. 2651 c.c.
4. Avuto riguardo alla natura della controversia, alla indefettibilità della pronuncia giudiziaria per la dichiarazione della prescrizione acquisitiva ed alla contumacia delle parti convenute intesa quale indice di mancanza di opposizione, si ritiene sussistano giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese e competenze di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara acquisito, per intervenuta usucapione,
da il diritto di proprietà esclusiva sull'immobile identificato in Catasto Parte_1
Terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione di AR, foglio di mappa 10, part. n.
2033;
2) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella qualità di eredi di C.F. nato a [...] Persona_1 C.F._6 (RC) il 25.10.1950 e deceduto il 30.12.2021. 2 Nella qualità di eredi di C.F. , nato a Persona_2 C.F._15 Pozzomaggiore (SS) il 30.4.1935 e deceduto il 02/05/2021.