CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3325/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Fabbricatore, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Palmiro Togliatti, n. 710, giusta delega in atti
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875/7313 del 22.03.2024, dall'Avv. Paola Persona_1
CA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
6528/2024 pubblicata il 04/06/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.10.2022 esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 CP_1 dall'1.4.2017 all'8.4.2022, data delle dimissioni rassegnate per giusta causa;
- di avere reso la prestazione lavorativa presso il ristorante “La Capricciosa”, gestito dalla e ubicato in CP_1
Roma, al Largo dei Lombardi n. 8; - di essere stato inquadrato nel 6° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi, con la qualifica di commis di sala ma di avere svolto, fin dall'inizio, mansioni di cameriere, con diritto all'inquadramento nel 4° livello della contrattazione collettiva applicata al rapporto;
- di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno, ma di avere osservato costantemente un orario lavorativo superiore a quello ordinario, specificamente articolato dalle ore 10:00 alle ore
16:00 e dalle ore 18:30 alle ora 24:00 per sei giorni a settimana;
- di avere percepito esclusivamente il trattamento retributivo indicato in busta paga, inferiore a quanto a lui spettante;
- di avere diritto al ricalcolo delle retribuzioni in ragione del livello di inquadramento superiore spettante, nonché all'indennità per il lavoro straordinario espletato;
- di avere subito a partire da dicembre 2021 una decurtazione del trattamento economico sul presupposto inveritiero, emergente dalle buste paga, di una intervenuta riduzione dell'orario lavorativo;
- di essersi dimesso per giusta causa, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al risarcimento del danno, dovendosi equiparare le dimissioni per giusta causa al licenziamento senza giusta causa;
- di non avere percepito il T.F.R., neanche per l'importo riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, pari a euro 5.955,46; - di avere maturato un credito, per i titoli retributivi indicati nel conteggio predisposto, di importo pari a euro
70.050,81. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare, in relazione al TFR come risultante dalle buste paga in atti, emettere ordinanza ex art. 423 c.p.c. di ingiunzione del credito non contestato pari ad € 5.955,46; B) nel merito: accertare e dichiarare che a decorrere dal
01/04/2017 al 08/04/2022 o nel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, tra il ricorrente ed la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato (quantomeno) nel 4° livello del CCNL per i dipendenti da pubblici esercizi o in quel diverso livello accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia ed a percepire il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 della Costituzione,
e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli;
C) conseguentemente e comunque condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli
2 risultanti da conteggio allegato, della somma di € 70.050,81 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà accertato in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia;
D) condannare la società convenuta a regolarizzare presso l' , la posizione Controparte_3
contributiva del ricorrente per i periodi di irregolare contribuzione, oltre sanzioni ed interessi come per legge o, in subordine, condannare la convenuta in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per mancata contribuzione previdenziale, ad un importo pari all'omessa contribuzione, se del caso anche in via equitativa, ex art. 432 c.p.c., o tramite CTU contabile;
SULLE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA: E) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni del lavoratore e per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento del relativo danno nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero nella diversa misura che risulterà accertato in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
F) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 11.360,98, a titolo di trattamento di fine rapporto di cui € 9.552,55 a titolo di
T.F.R. e € 1.808,43 a titolo di indennità di mancato preavviso, come risultante dal conteggio in calce o di quell'altra maggiore o minore che risulterà accertato in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia;
G) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando spettava, ex art. 429 c.p.c.”, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la contestando ed impugnando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva, altresì, l' rappresentando il proprio interesse alla Controparte_4
controversia ma, attesa la mancata conoscenza diretta dei fatti di causa, rimettendosi all'attività delle parti principali ed alle iniziative istruttorie del Tribunale adito. Concludeva chiedendo, qualora dall'istruttoria fossero emersi elementi tali da configurare la fondatezza delle ragioni di parte CP_ ricorrente, dichiarare ed accertare che il datore di lavoro era tenuto a versare all' la contribuzione nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995, oltre oneri accessori come per legge.
All'udienza del 30.3.2023 il Tribunale disponeva nei confronti della in via CP_1 provvisoria, ordinanza di pagamento, ex art. 423 c.p.c., per l'importo di euro 5.955,46, dovuto a titolo di T.F.R.
All'esito del giudizio - nel corso del quale veniva espletata prova testimoniale - il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo parzialmente il ricorso, così decideva:
“…condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore CP_1
3 del ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 17.919,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle rate di credito al saldo, come per legge, detratto quanto eventualmente corrisposto medio tempore sulla base dell'ordinanza di pagamento ex 423
c.p.c.
Condanna la società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, integrando i contributi già versati sulla base del 4° livello di inquadramento nel
C.C.N.L. pubblici esercizi.
Condanna la a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 5.388, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
CP_ Condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che CP_1 liquida in complessivi € 1.500, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
Avverso tale decisione proponeva appello censurando il mancato Parte_1
riconoscimento del lavoro straordinario da parte del Tribunale in ragione di una ritenuta carenza allegativa, per non avere il ricorrente dato conto nella domanda dei periodi di chiusura del ristorante, né dei periodi di sua assenza dal lavoro. L'appellante, in senso contrario, rilevava come il confronto tra i conteggi e le buste paga in atti dimostrasse che gli straordinari rivendicati attenevano esclusivamente alle giornate lavorative effettivamente prestate, con esclusione dei periodi (in particolare negli anni Covid 2020 e 2021) in cui non vi era stata prestazione lavorativa ordinaria.
Veniva censurata, inoltre, la valutazione della prova testimoniale operata dal primo giudice: anche le dichiarazioni rese dai testi, ad avviso dell'appellante, confermavano l'orario di lavoro articolato dalle 10:00 alle 16:00 e dalle 18:30 alle 24:00 per sei giorni a settimana e, comunque, ben oltre le
6,67 ore indicate nelle buste paga.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante confutava l'iter argomentativo che aveva condotto il giudice di prime cure a non riconoscere la giusta causa invocata in relazione alle dimissioni rassegnate: diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, il ricorrente, sia in sede di ricorso che nei successivi atti difensivi, non aveva mai affermato di essere stato privato della retribuzione per più mensilità, bensì aveva dedotto una ingiustificata ed unilaterale riduzione salariale, asseritamente fondata su una diminuzione dell'orario lavorativo, in realtà mai avvenuta..
Sulla scorta delle predette censure chiedeva, in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, di accogliere le conclusioni avanzate in prime cure in relazione al lavoro straordinario
4 prestato ed alle dimissioni per giusta causa, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi.
In data 27.3.2025 la difesa dell'appellante depositava, fuori udienza, in via telematica, atto di rinuncia all'appello avendo le parti raggiunto un accordo transattivo al di fuori del procedimento.
In data 21.05.2025 si costituiva l' , rimettendosi all'attività delle parti Controparte_4
principali ed alle eventuali iniziative istruttorie del Collegio e riservandosi, in caso di accoglimento del gravame, di quantificare e recuperare nelle sedi opportune il dovuto per contributi, accessori e sanzioni aggiuntive, nei limiti della prescrizione, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in proprio favore.
All'udienza del 3 giugno 2025, attesa la mancata comparizione delle parti, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'odierna udienza del 24 giugno 2025 è comparso soltanto l' ; pertanto, la causa è CP_2
stata decisa con lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437
c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass. Civ., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.: il che impedisce di valutare qualsiasi diversa circostanza.
3. A fronte della pronuncia di improcedibilità per inattività delle parti, le spese del grado nei confronti dell'Istituto previdenziale possono essere integralmente compensate in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione, così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018. Sussistono, infatti, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rappresentate dalla posizione sostanziale dell'ente, quale rappresentata dallo stesso nella comparsa di costituzione (“fa presente di aver interesse giuridico alla presente controversia solo in quanto Ente deputato dall'Ordinamento alla
5 tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori subordinati”) e dalla circostanza che nella sentenza impugnata il lavoratore, odierno appellante, è risultato parzialmente vittorioso, anche con riferimento alla pretesa contributiva.
Nulla deve statuirsi in merito alle spese del presente grado di giudizio nei confronti della parte appellata non costituitasi. CP_1
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014; Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello; CP_
- compensa le spese del grado nei confronti dell'
- nulla per le spese del presente grado nei confronti di CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3325/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Fabbricatore, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Palmiro Togliatti, n. 710, giusta delega in atti
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875/7313 del 22.03.2024, dall'Avv. Paola Persona_1
CA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
6528/2024 pubblicata il 04/06/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.10.2022 esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 CP_1 dall'1.4.2017 all'8.4.2022, data delle dimissioni rassegnate per giusta causa;
- di avere reso la prestazione lavorativa presso il ristorante “La Capricciosa”, gestito dalla e ubicato in CP_1
Roma, al Largo dei Lombardi n. 8; - di essere stato inquadrato nel 6° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi, con la qualifica di commis di sala ma di avere svolto, fin dall'inizio, mansioni di cameriere, con diritto all'inquadramento nel 4° livello della contrattazione collettiva applicata al rapporto;
- di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno, ma di avere osservato costantemente un orario lavorativo superiore a quello ordinario, specificamente articolato dalle ore 10:00 alle ore
16:00 e dalle ore 18:30 alle ora 24:00 per sei giorni a settimana;
- di avere percepito esclusivamente il trattamento retributivo indicato in busta paga, inferiore a quanto a lui spettante;
- di avere diritto al ricalcolo delle retribuzioni in ragione del livello di inquadramento superiore spettante, nonché all'indennità per il lavoro straordinario espletato;
- di avere subito a partire da dicembre 2021 una decurtazione del trattamento economico sul presupposto inveritiero, emergente dalle buste paga, di una intervenuta riduzione dell'orario lavorativo;
- di essersi dimesso per giusta causa, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al risarcimento del danno, dovendosi equiparare le dimissioni per giusta causa al licenziamento senza giusta causa;
- di non avere percepito il T.F.R., neanche per l'importo riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, pari a euro 5.955,46; - di avere maturato un credito, per i titoli retributivi indicati nel conteggio predisposto, di importo pari a euro
70.050,81. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare, in relazione al TFR come risultante dalle buste paga in atti, emettere ordinanza ex art. 423 c.p.c. di ingiunzione del credito non contestato pari ad € 5.955,46; B) nel merito: accertare e dichiarare che a decorrere dal
01/04/2017 al 08/04/2022 o nel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, tra il ricorrente ed la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato (quantomeno) nel 4° livello del CCNL per i dipendenti da pubblici esercizi o in quel diverso livello accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia ed a percepire il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 della Costituzione,
e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli;
C) conseguentemente e comunque condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli
2 risultanti da conteggio allegato, della somma di € 70.050,81 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà accertato in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia;
D) condannare la società convenuta a regolarizzare presso l' , la posizione Controparte_3
contributiva del ricorrente per i periodi di irregolare contribuzione, oltre sanzioni ed interessi come per legge o, in subordine, condannare la convenuta in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per mancata contribuzione previdenziale, ad un importo pari all'omessa contribuzione, se del caso anche in via equitativa, ex art. 432 c.p.c., o tramite CTU contabile;
SULLE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA: E) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni del lavoratore e per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento del relativo danno nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero nella diversa misura che risulterà accertato in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
F) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 11.360,98, a titolo di trattamento di fine rapporto di cui € 9.552,55 a titolo di
T.F.R. e € 1.808,43 a titolo di indennità di mancato preavviso, come risultante dal conteggio in calce o di quell'altra maggiore o minore che risulterà accertato in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia;
G) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando spettava, ex art. 429 c.p.c.”, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la contestando ed impugnando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva, altresì, l' rappresentando il proprio interesse alla Controparte_4
controversia ma, attesa la mancata conoscenza diretta dei fatti di causa, rimettendosi all'attività delle parti principali ed alle iniziative istruttorie del Tribunale adito. Concludeva chiedendo, qualora dall'istruttoria fossero emersi elementi tali da configurare la fondatezza delle ragioni di parte CP_ ricorrente, dichiarare ed accertare che il datore di lavoro era tenuto a versare all' la contribuzione nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995, oltre oneri accessori come per legge.
All'udienza del 30.3.2023 il Tribunale disponeva nei confronti della in via CP_1 provvisoria, ordinanza di pagamento, ex art. 423 c.p.c., per l'importo di euro 5.955,46, dovuto a titolo di T.F.R.
All'esito del giudizio - nel corso del quale veniva espletata prova testimoniale - il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo parzialmente il ricorso, così decideva:
“…condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore CP_1
3 del ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 17.919,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle rate di credito al saldo, come per legge, detratto quanto eventualmente corrisposto medio tempore sulla base dell'ordinanza di pagamento ex 423
c.p.c.
Condanna la società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, integrando i contributi già versati sulla base del 4° livello di inquadramento nel
C.C.N.L. pubblici esercizi.
Condanna la a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 5.388, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
CP_ Condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che CP_1 liquida in complessivi € 1.500, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
Avverso tale decisione proponeva appello censurando il mancato Parte_1
riconoscimento del lavoro straordinario da parte del Tribunale in ragione di una ritenuta carenza allegativa, per non avere il ricorrente dato conto nella domanda dei periodi di chiusura del ristorante, né dei periodi di sua assenza dal lavoro. L'appellante, in senso contrario, rilevava come il confronto tra i conteggi e le buste paga in atti dimostrasse che gli straordinari rivendicati attenevano esclusivamente alle giornate lavorative effettivamente prestate, con esclusione dei periodi (in particolare negli anni Covid 2020 e 2021) in cui non vi era stata prestazione lavorativa ordinaria.
Veniva censurata, inoltre, la valutazione della prova testimoniale operata dal primo giudice: anche le dichiarazioni rese dai testi, ad avviso dell'appellante, confermavano l'orario di lavoro articolato dalle 10:00 alle 16:00 e dalle 18:30 alle 24:00 per sei giorni a settimana e, comunque, ben oltre le
6,67 ore indicate nelle buste paga.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante confutava l'iter argomentativo che aveva condotto il giudice di prime cure a non riconoscere la giusta causa invocata in relazione alle dimissioni rassegnate: diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, il ricorrente, sia in sede di ricorso che nei successivi atti difensivi, non aveva mai affermato di essere stato privato della retribuzione per più mensilità, bensì aveva dedotto una ingiustificata ed unilaterale riduzione salariale, asseritamente fondata su una diminuzione dell'orario lavorativo, in realtà mai avvenuta..
Sulla scorta delle predette censure chiedeva, in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, di accogliere le conclusioni avanzate in prime cure in relazione al lavoro straordinario
4 prestato ed alle dimissioni per giusta causa, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi.
In data 27.3.2025 la difesa dell'appellante depositava, fuori udienza, in via telematica, atto di rinuncia all'appello avendo le parti raggiunto un accordo transattivo al di fuori del procedimento.
In data 21.05.2025 si costituiva l' , rimettendosi all'attività delle parti Controparte_4
principali ed alle eventuali iniziative istruttorie del Collegio e riservandosi, in caso di accoglimento del gravame, di quantificare e recuperare nelle sedi opportune il dovuto per contributi, accessori e sanzioni aggiuntive, nei limiti della prescrizione, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in proprio favore.
All'udienza del 3 giugno 2025, attesa la mancata comparizione delle parti, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'odierna udienza del 24 giugno 2025 è comparso soltanto l' ; pertanto, la causa è CP_2
stata decisa con lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437
c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass. Civ., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.: il che impedisce di valutare qualsiasi diversa circostanza.
3. A fronte della pronuncia di improcedibilità per inattività delle parti, le spese del grado nei confronti dell'Istituto previdenziale possono essere integralmente compensate in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione, così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018. Sussistono, infatti, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rappresentate dalla posizione sostanziale dell'ente, quale rappresentata dallo stesso nella comparsa di costituzione (“fa presente di aver interesse giuridico alla presente controversia solo in quanto Ente deputato dall'Ordinamento alla
5 tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori subordinati”) e dalla circostanza che nella sentenza impugnata il lavoratore, odierno appellante, è risultato parzialmente vittorioso, anche con riferimento alla pretesa contributiva.
Nulla deve statuirsi in merito alle spese del presente grado di giudizio nei confronti della parte appellata non costituitasi. CP_1
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014; Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello; CP_
- compensa le spese del grado nei confronti dell'
- nulla per le spese del presente grado nei confronti di CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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