Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6582/2017 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...] - cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] - cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 [...]
nata Catania il 22.08.1932 - cod. fisc. , Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_4
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._4
genitoriale sui figli minori nata a [...] il [...] - cod. fisc. Persona_1
e , nato a [...] il [...] - cod. fisc. C.F._5 Parte_1
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._6
Avv.ti Giuseppe Strano Tagliareni e Salvatore Runza, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Catania, Via Dalmazia n. 114;
– attori –
E
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, P.IVA.: , con sede in P.IVA_1
Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Messina, via T. Cannizzaro, 233, presso lo “studio Cardile Avv. Giuseppe e Associati”,
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cardile, giusta procura in atti;
– convenuta –
E
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_3 Controparte_4
il 27 dicembre 1969;
– convenuti contumaci –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e genitori di Parte_1 Parte_2
, nonna materna di Persona_2 Parte_3 Persona_2
, , cognata di (moglie del
[...] Parte_4 Persona_2
fratello ), in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà Persona_3
genitoriale sui figli minori e (questi ultimi nipoti di Persona_1 Parte_1 [...]
) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la Persona_2 [...]
e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto , Persona_2
nato a [...] l'undici gennaio 1995, determinato dall'incidente stradale verificatosi il 30
agosto 2015, alle ore 5.30 circa, allorché l'autovettura Citroen C 3, di proprietà di
[...]
e condotta da , che trasportava , CP_4 Controparte_3 Persona_2
mentre procedeva lungo la SS 114, in direzione Catania, nel comune di Forza D'Agrò,
verosimilmente per distrazione del guidatore o per l'alta velocità, usciva dalla sede stradale, si capovolgeva ed andava a collidere con il veicolo Alfa Romeo 147, di proprietà
di e condotto da , che procedeva nel senso opposto di Controparte_6 Controparte_7
marcia, in direzione Messina.
Gli attori precisavano che il povero decedeva sul colpo. Per_2
Deducevano che, anche a seguito degli accertamenti -venivano ascoltati nell'immediatezza anche due testimoni oculari- e della ricostruzione dell'evento compiuti dai Carabinieri, intervenuti sul luogo, era incontestabile ed evidente la responsabilità
dell'incidente in capo al conducente dell'autovettura Citroen che, peraltro, in quel frangente, per come attestato nel rapporto delle forze dell'ordine, era priva di copertura assicurativa RCA, perché scaduta in data 22 giugno 2015.
Ritenuta, pertanto, la esclusiva responsabilità del conducente e del proprietario della predetta autovettura per la morte del congiunto, ed assumendo di avere intrapreso il procedimento di negoziazione assistita anche nei confronti della senza Controparte_5
esito, gli attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni rispettivamente subiti in conseguenza del decesso del familiare che analiticamente quantificavano, fermo restando le congrue somme, maggiori o minori, che il Giudice ritenesse di determinare.
Non si costituivano e . Controparte_3 Controparte_4
Si costituiva la società di assicurazioni che replicava, precisando che parte attrice aveva l'onere di provare, fra l'altro, la mancata copertura assicurativa del predetto veicolo,
la verificazione dell'evento per come descritto e la responsabilità del conducente.
La società assicuratrice rilevava che, in ogni caso, l'eventuale condanna dovesse essere pronunciata nei limiti del massimale di legge, tenendo conto anche della pendenza di ulteriori procedimenti risarcitori introdotti da altri familiari della vittima. Evidenziava
di avere, quale impresa designata per conto del F.G.V.S., azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro, ai sensi di legge, e, quindi, chiedeva che fosse dichiarato il relativo diritto al rimborso.
Con ordinanza del 18 febbraio 2019, il Giudice accoglieva l'istanza di provvisionale così come avanzata dagli attori , e Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, ordinava ad nella qualità, di Parte_3 CP_2
corrispondere, a quel titolo, la somma di € 85.000,00 in favore di € Parte_1
85.000,00 in favore di ed € 12.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
.
[...] Con ordinanza del 6 giugno 2022, veniva parzialmente accolta la richiesta di prova testimoniale articolata dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, limitatamente alle circostanze sub a) ed f).
Veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertare e quantificare il danno biologico patito dall'attrice a seguito del decesso del figlio. Parte_2
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza dell'undici aprile 2025, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice poneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_3
. Controparte_4
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
E' stata, innanzitutto, adeguatamente dimostrato ed acclarato, alla luce degli inconfutabili -e, comunque, non specificamente contestati- accertamenti esperiti dalle forze dell'ordine, che entrambe le autovetture coinvolte fossero sprovviste, al momento dell'incidente, di copertura assicurativa per la RCA.
Inoltre, è stata ugualmente comprovata la dinamica del sinistro -anch'essa solo genericamente contestata dalla assicurazione convenuta- che ha visto, come unico responsabile, il guidatore dell'autovettura che trasportava la giovane vittima,
[...]
. Persona_2
In particolare, risulta molto dettagliata ed attendibile -anche in mancanza di qualsiasi prospettazione contraria- la ricostruzione operata dai Carabinieri che, nel loro rapporto, addebitano ad una distrazione e/o all'alta velocità l'uscita dalla propria corsia di marcia e dalla sede stradale dell'auto che, dopo essersi capovolta, andava a CP_8
collidere con altra auto proveniente dall'opposto senso di marcia.
Nessun concorrente comportamento colpevole e nessuna causa esimente venivano ravvisati nel caso in esame.
I successivi interventi dei Vigili del Fuoco e gli ulteriori conclusivi accertamenti confermavano la dinamica dell'incidente e, quindi, il colpevole comportamento del conducente che aveva causato il decesso dello , conseguendone la responsabilità Per_2
anche del proprietario dell'auto e della società che, in mancanza di copertura assicurativa del veicolo, veniva individuata e, poi, convenuta in giudizio quale Impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Le parti convenute non hanno fornito, invero, la prova liberatoria gravante sul conducente, prescritta dall'art. 2054 c.c., comma 1, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ciò detto, deve rilevarsi che, in caso di sinistro, la perdita immediata o pressocché
immediata della vita non consente il risarcimento "iure hereditario" del danno non patrimoniale in favore della vittima per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio: il danno c.d. tanatologico non è, pertanto, in tale ipotesi risarcibile (Cass. S.U. 15350/2015).
In proposito, anche la giurisprudenza più recente ha confermato che, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente (come nel caso di specie)
o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure
hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. 33009/2024).
Fermi tali condivisibili principi, deve essere conseguentemente rigettata la relativa domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis proposta dai genitori della vittima.
Deve, poi, osservarsi che, in materia di danno da perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (fra le altre, Cass. 28989/2019).
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (che compongono il così detto nucleo familiare primario).
Costituisce, pertanto, orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano (Cass. 11212/2019, 31950/2018 e
12145/2016). Trattandosi di una praesumptio hominis spetta, poi, al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (Cass.
3767/2018).
Allorquando, invece, viene in rilievo il danno subito da parenti estranei a quel nucleo familiare primario (come, ad esempio, i nonni, i nipoti o gli affini), sebbene non sia condivisibile limitare la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost. alla sola cd.
“famiglia nucleare”, non opera alcuna presunzione ed il rapporto non di stretta parentela per essere meritevole di tutela ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale richiede la prova dell'effettività e della consistenza della relazione affettiva
(Cass. 18069/2018).
Sul punto, la giurisprudenza prevalente e condivisa da questo Tribunale ritiene che l'esistenza della convivenza tra i soggetti non costituisca un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno (in assenza della quale, cioè, la domanda risarcitoria non può
trovare accoglimento) ma un mero indizio dell'an debeatur ed un elemento di quantificazione del danno.
Così si è espressa, in un caso particolare, la Corte di Cassazione secondo cui “non ritiene il Collegio che solo in caso di convivenza il rapporto assuma rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale (...) atteso che in tal modo si esclude a priori il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo”, fermo restando che “il danno non patrimoniale, anche quello determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva” (Cass. 21230/2016).
Inoltre, è stato efficacemente sostenuto dalla Suprema Corte che “ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità
economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per sé,
carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà” (Cass.
7743/2020 e 23917/2013).
Su tale prospettiva, non è più, dunque, necessaria la coabitazione con la persona deceduta, poiché quello che realmente conta è che vi siano stati rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
La convivenza, comunque, ben può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, costituendo pur sempre elemento probatorio utile, unitamente ad altri, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti. Parimenti, il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno,
attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso,
nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rimane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
Sulla base di tali considerazioni, si è riconosciuta la legittimazione ad agire per il risarcimento a favore dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi (Cass.
21230/2016) e al coniuge anche legalmente separato, in ragione della pregressa esistenza del rapporto affettivo (Cass. 25415/2016).
Anche più di recente, il Supremo Collegio si è pronunciato in senso favorevole in merito alla configurabilità del diritto al risarcimento del danno in favore dei parenti anche in assenza del requisito della convivenza (Cass. 8218/2021).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, occorre distinguere la posizione di , cognata non convivente della vittima, dei suoi figli Parte_4
(nipoti del giovane deceduto) e della nonna dello stesso da quella dei genitori.
Invero, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore di costoro, potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela (genitore-figlio) ed in assenza di prova contraria, l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dagli stessi subito in conseguenza del decesso di . Persona_2
Nulla induce a dubitare, infatti, della normalità della corrispondente relazione affettiva tra gli stessi che era, altresì, connotata dalla convivenza.
Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà tra i genitori ed il figlio defunto e la sussistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo.
Quanto agli altri familiari, parte attrice ha prodotto documentazione fotografica dalla quale desumere -in tesi- l'intensità dei rapporti affettivi ed articolato una prova testimoniale, parzialmente ammessa, al fine di dimostrare che i congiunti “erano legatissimi e trascorrevano moltissimo tempo insieme, sia a casa che fuori”-, circostanza,
questa, confermata poi dal testimone, amico della vittima fin da bambino e regolare frequentatore della casa familiare.
Orbene, se è agevole presumere che l'intera vita del giovane sia stata contraddistinta dalla presenza della nonna, costante nell'infanzia, nell'adolescenza e nell'età adulta,
certamente presente in tutti i momenti più importanti della sua vita, così come comprovato dalla prova testimoniale ed anche dalle fotografie prodotte, dagli stessi mezzi istruttori, si può anche evincere che la vittima rappresentasse una figura di riferimento ed un sostegno morale pure per i due giovanissimi nipoti, anche in considerazione della assidua frequentazione, riferita dal testimone;
non altrettanto, invece, può dirsi per la cognata, non potendosi desumere, in mancanza di precisi e rigorosi riscontri che l'attrice non ha fornito,
che sussistesse un particolare legame tra i due da cui sia derivato un pregiudizio risarcibile per la in proprio. Parte_4
Ciò detto, con riguardo ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, si rileva che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e con esso coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro - volta, il primo, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, il secondo a ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, e di dolore cagionato dalla morte del proprio caro - delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (Cass. S.U. 8823/2003).
In sostanza, costituendo la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, nel contempo, funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerato, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata, più approfonditamente, nelle note sentenze del novembre 2008, nelle quali -nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento- le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco della propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da Cass. S.U. 557/2009).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle
Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (Cass. S.U. 26972/2008).
Parimenti da confutare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis,
Cass. 30997/2018).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono,
pertanto, le due facce della stessa medaglia: l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere,
strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto -vecchio danno morale soggettivo "transeunte"-, ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito), secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle Sezioni Unite del 2008; l'altra, inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui qui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso,
assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì
compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226
e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza quale, ad esempio, la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (Cass. S.U.
6572/06, 13546/06).
Ciò detto, l'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne - sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso, garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
L'equità, in particolare, assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di
“proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla pronuncia n. 12408 del 2011, i giudici di legittimità,
dopo aver preso atto che le “tabelle di Milano” sono andate nel tempo assumendo una
“vocazione nazionale”, poiché recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare o quanto meno ridurre ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost,
le hanno elevate a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (ex multis, Cass. 5243/2014 e 23778/14).
Tuttavia, posto che i parametri previsti dalle tabelle milanesi, a motivo dell'ampiezza di ciascuna “forbice”, lasciavano al Giudice ampia discrezionalità,
esaltando il ruolo dell'equità pura nella valutazione della specificità del caso concreto, con l'unico limite della motivazione e dell'ossequio alle soglie inferiori e superiori previste, al fine di garantire, non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, la terza sezione civile della
Suprema Corte ha recentemente mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità
di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. 10579/2021 e 33005/2021)
e ha precisato che la Tabella che, allo stato, assolve alle summenzionate caratteristiche
“risulta essere quella di Roma” (Cass. 26300/2021).
Deve evidenziarsi, comunque, che, recentemente, anche il Tribunale di Milano si è
dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, aggiornate nel 2024, per la loro analiticità, soddisfano maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Ne consegue che, come anche affermato dai giudici di legittimità, benché i danneggiati abbiano anche invocato la tabella elaborata dal Tribunale di Roma, ciò che rileva è che la parte abbia richiesto la liquidazione del danno col sistema tabellare, mentre spetta poi al giudice, in sede di qualificazione, applicare la liquidazione tabellare più
conforme a diritto che questo decidente ritiene essere quella elaborata dal Tribunale di
Milano (Cass. 20292/2022 e 33005/2021). Ebbene, tenendo conto degli indicatori ivi indicati -che integralmente si richiamano-, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 20), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta riguardante i predetti congiunti -
tranne, per quanto detto, la cognata-, nonché l'età dei singoli attori, il punteggio conseguito da costoro va così calcolato:
1. , nato il [...]: 26 (età vittima primaria) + 20 (età vittima Parte_1
secondaria) + 16 (convivenza) + 14 (superstiti nel nucleo primario) + 25 (qualità della relazione affettiva) = 101 x euro 3.911,00 (valore punto) = euro 395.011,00;
2. 26 (età vittima primaria) + 20 (età vittima secondaria) + 16 Parte_2
(convivenza) + 14 (superstiti nel nucleo primario) + 25 (qualità della relazione affettiva)
- 101 x euro 3.911,00 (valore punto) = euro 395.011,00;
3. 20 (età vittima primaria) + 4 (età vittima secondaria) + 9 Parte_3
(superstiti nel nucleo primario) + 10 (qualità della relazione affettiva) = 43 x 1.698 (valore punto)= euro 73.014;
4. : 20 (età vittima primaria) + 20 (età vittima secondaria) + 5 (qualità della Persona_1
relazione affettiva) = 45 x 1.698 = euro 76.410;
5. , nato il [...]: 20 (età vittima primaria) + 20 (età vittima Parte_1
secondaria) + 5 (qualità della relazione affettiva) = 45 x 1.698 = euro 76.410. Alla luce della c.t.u., deve essere, altresì, riconosciuto il danno biologico lamentato dall'attrice Parte_2
A tal proposito, occorre premettere che la suddetta attrice ha correttamente preteso di distinguere la nozione del danno biologico rispetto al danno consistente nella lesione del proprio rapporto parentale con il figlio deceduto.
Al riguardo, vale sottolineare come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost. (Cass.
25907/2023 e 9857/2022).
Sulla base di tali premesse -si ribadisce-, del tutto legittimamente la ha Pt_2
invocato il risarcimento, tanto del danno biologico sofferto in proprio (una volta accertata la lesione della propria integrità psicofisica), quanto della lesione del rapporto parentale con il figlio (già riconosciuto e liquidato). Il Tribunale, all'uopo, ha disposto l'espletamento di una c.t.u. dalla quale è
inconfutabilmente emerso, sulla base di dettagliati e convincenti accertamenti ed analisi,
condotte col massimo scrupolo, che la perizianda presenta segni e sintomi riconducibili ad un quadro psicopatologico inquadrabile come “Disturbo dell'adattamento con umore depresso di grado lieve moderato di tipo cronico quantizzabile al 7%”, con invalidità
temporanea assoluta pari a zero, parziale pari al 75 % per i primi 40 giorni dal lutto del figlio;
parziale pari al 50 % per i successivi 30 giorni e parziale pari al 25 % per altri 30
giorni.
Secondo il consulente detta sintomatologia è certamente da ricondurre al lutto del figlio.
Le conclusioni della CTU vanno condivise in quanto adeguatamente motivate, a seguito dello scrupoloso esame degli atti di causa e della perizianda, anche mediante le adeguate repliche alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
In particolare, non sussistono i presupposti per elevare la percentuale di invalidità
permanente che è stata correttamente determinata dal consulente, alla luce dei richiamati parametri tratti dalla letteratura di settore.
Sulla base di tali conclusioni, pertanto, spetta alla danneggiata il Parte_2
risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) complessivamente inteso, in relazione alla lesione dell'integrità psichica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. ed alla sofferenza morale ad esso correlata, liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e, trattandosi di lesioni (rectius psicopatologie) micropermanenti,
mediante le tabelle di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (cod. ass.).
Venendo alla liquidazione del danno come sopra descritto, va ribadito che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato "ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: esso viene ricostruito come categoria unitaria,
tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno alla salute.
Deve, poi, rilevarsi che, secondo la recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, gli artt. 138 e 139 cod. ass., come modificati dall'art. 1 comma 17 L. n. 124
del 2017, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale" distinguono il danno dinamico relazionale conseguente alle lesioni dal danno morale.
In particolare, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. 26985/2023 e 9006/2022).
Si è, al riguardo, precisato che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente,
sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé,
paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti
(Cass. 7766/2016).
Deve allora ribadirsi che il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta i relativi presupposti siano stati dedotti ed adeguatamente provati.
Vale al riguardo osservare come la stessa Corte Cost. n. 235 del 2014 abbia sottolineato che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma
3 (aumento del 20%)".
Il giudice della legittimità costituzionale delle leggi ha altresì significativamente sottolineato come " l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno -
attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella - lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato".
Deve dunque ribadirsi che il danno biologico da micropermanenti (definito dall'art. 139 cod. ass. come "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato") può
essere "aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato", secondo la testuale disposizione della norma.
Ciò detto, all'attrice va ulteriormente riconosciuta la somma di € 15.877,62, Pt_2
di cui € 10.331,25 a titolo di danno biologico per invalidità permanente (importo ottenuto riconoscendo il 7% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 46 al momento dell'evento luttuoso -coincidente col sinistro-) e € 2.900,10 per il danno biologico da inabilità temporanea, riconoscendo, indubbiamente, per le comprovate sofferenze, anche il danno morale e la personalizzazione, col conseguente, complessivo, aumento nella misura del 20 %, in considerazione dei particolari disagi sopportati anche nella immediatezza dell'evento, relativi al particolare stato di abbattimento e di depressione ed alle conseguenti difficoltà di adattamento da parte della danneggiata alla nuova situazione di vita. Ai danneggiati va, altresì, riconosciuta la giusta compensazione dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione del diritto tutelato e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, possono infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, può
determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito e dapprima devalutata) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento inaugurato nella nota pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione n. 1712/95 (poi, fra le tante conformi,
Cass. 3666/96, 492/01 e 18445/05).
Rispetto alle voci di danno non patrimoniale, liquidate in valori attuali, nell'effettuare il relativo calcolo, occorre dunque procedere alla preventiva devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale, così da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo, e procedere poi alla successiva rivalutazione in modo da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua delle variazioni degli indici
ISTAT; gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Occorre, anche, considerare che dai risarcimenti riconosciuti agli attori dovranno essere detratte le somme già percepite a titolo di provvisionale (€ 85.000,00 a favore del padre , € 85.000,00 a favore della madre ed € 12.000,00 a Parte_1 Parte_2
favore della nonna ). Parte_3
Operati i conteggi, spettano a (padre) euro 395.011 (sui quali effettuare Parte_5
la riduzione della somma ricevuta a titolo di provvisionale), a euro Parte_2
395.011 (sui quali effettuare la riduzione della somma ricevuta a titolo di provvisionale)
ed euro 15.877,62, a euro 73.014 (sui quali effettuare la riduzione Parte_3
della somma ricevuta a titolo di provvisionale), a , così come rappresentata, Persona_1
euro 76.410, a (nipote), così come rappresentato, euro 76.410. Parte_1
Deve essere rigettata, come spiegato, la domanda proposta da Parte_4
[...]
Da ultimo, va attribuito a (padre) - a titolo di danno patrimoniale - Parte_1
il rimborso delle spese funerarie da lui sostenute e specificamente documentate, avendo la Suprema Corte precisato che “nel caso di fatto illecito che abbia determinato la morte della vittima le spese funerarie costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fatto” (Cass. 11684/2014 e 11601/2005).
Su dette somme, quantificate in euro 5.058,12, matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Ciò detto, deve essere rigettata l'eccezione della società assicuratrice -comunque,
genericamente formulata- relativa all'eventuale superamento del massimale di legge,
perché sfornita di prova.
Invero, in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è
elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare, nel rispetto delle preclusioni processuali, l'esistenza e la misura del massimale nonché la erosione dello stesso per effetto della liquidazione di precedenti sinistri (Cass. 27913/2021 e
26813/2019).
Ai sensi dell'art. 292 del decreto legislativo n. 209 del 2005, la società convenuta,
quale impresa designata per conto del F.G.V.S., che dovrà risarcire il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché
degli interessi e delle spese.
Le spese seguono la soccombenza, nel rapporto tra gli attori risarciti ed i convenuti,
e si liquidano nel dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza di , in proprio, e si Parte_4
liquidano nel dispositivo in favore della convenuta costituita.
Le spese della C.T.U., già liquidate, vengono poste, in solido, definitivamente, a carico dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle relative domande,
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e a pagare, in solido, a , nato il 19 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
marzo 1968, la somma di euro 395.011,00 (con le detrazioni da effettuare per la provvisionale già ricevuta) e la somma di euro 5.058,12, oltre interessi e rivalutazione per come in motivazione.
Condanna e a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
pagare, in solido, a la somma di euro 395.011,00 (con le detrazioni da Parte_2 effettuare per la provvisionale già ricevuta) e la somma di euro 15.877,62, oltre interessi e rivalutazione per come in motivazione.
Condanna e a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
pagare, in solido, a , la somma di euro 73.014 (con le detrazioni da Parte_3
effettuare per la provvisionale già ricevuta), oltre interessi e rivalutazione per come in motivazione.
Condanna e a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
pagare, in solido, a , nato il [...], così come rappresentato, la Parte_1
somma di euro 76.410, oltre interessi e rivalutazione per come in motivazione.
Condanna e a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
pagare, in solido, a così come rappresentata, la somma di euro 76.410, Persona_1
oltre interessi e rivalutazione per come in motivazione.
Rigetta la domanda di . Parte_4
Condanna i predetti convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute da , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 [...]
e , nato a [...] il [...], così Parte_3 Persona_1 Parte_1
come rappresentati, che liquida in euro 1.686 per spese vive ed € 18.000,00 per compensi,
oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Condanna a pagare a le Parte_4 Controparte_1
spese processuali che liquida in complessivi euro 7.500, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Le spese della C.T.U. vengono poste, in solido, definitivamente, a carico dei convenuti.
Messina, 3 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Carmelo Mazzeo