Articolo 7 della Legge 10 aprile 1954, n. 217
Articolo 6Articolo 8
Versione
25 maggio 1954
Art. 7.
Gli aspiranti possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia portuaria.
I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti d'organico previsti nel precedente art. 3, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.
Entrata in vigore il 25 maggio 1954