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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della precisazione delle conclusioni e della contestuale discussione, avvenute ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1504 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con sé medesimo ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
***
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note sostitutive dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 26/06/2025.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con ricorso depositato in data 27/06/2024 l'avv. ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 21.696,90 (oltre accessori di
[...]
pagina 1 di 5 legge), quale corrispettivo per l'attività professionale prestata in favore dello stesso, oltre agli interessi moratori dal dì della messa in mora fino al soddisfo.
I-1.1. Il ricorrente, a sostegno della propria pretesa, ha dedotto che:
- con delibera n. 5 del 10/01/2008 era stato incaricato dal come Controparte_1 procuratore nel procedimento istauratosi presso l'intestato Tribunale, n. 101579/2007 di R.G., avverso il Santuario Beata Vergine di Valle di Pompei, conclusosi con sentenza n. 1222/2014;
- con successiva delibera n. 3 del 08/01/2017 era stato nuovamente incaricato dall'Ente di patrocinarlo nel giudizio istauratosi davanti alla Corte di Appello di L'Aquila e conclusosi con sentenza n. 1227/2019;
- nonostante il corretto e completo espletamento dell'incarico conferitogli, il CP_1 non aveva mai provveduto a effettuare il pagamento dei compensi;
[...]
- numerose erano state le diffide inviate all'Ente e rimaste prive di riscontro, tra le quali quella del 05/12/2023, recante anche l'invito a partecipare alla stipulazione di una negoziazione assistita.
I-2. Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il CP_1 non si è costituito e, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti del
[...]
13/11/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del 16/11/2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 26/06/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giova in premessa rammentare che secondo le regole di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In materia contrattuale è principio consolidato quello per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., n. 13533/2001).
pagina 2 di 5 Con specifico riguardo all'oggetto del presente giudizio e, quindi, all'attività espletata dal professionista d'opera intellettuale, l'insegnamento della giurisprudenza di vertice è nel senso che incombe sul professionista l'onere di provare sia il conferimento dell'incarico sia lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9314/2024;
Cass. n. 21522/2019; Cass. n. 15930/2018).
II-5. Tali pacifici assunti interpretativi devono essere a questo punto confrontati con le evidenze processuali. Confronto al cui esito deve concludersi nel senso che può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla parte ricorrente, avendo la stessa offerto prova della esecuzione della prestazione professionale di cui chiede il pagamento in via giudiziaria.
L'avv. ha infatti documentato sia l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte dell'Ente Parte_1 sia l'attività difensiva e di assistenza professionale svolta nell'interesse e per conto del CP_1 nell'ambito dei giudizi di primo e secondo grado, che li ha visti coinvolto in qualità
[...] rispettivamente, prima di convenuto e poi di appellato.
Ciò trova adeguato risconto nella documentazione versata in atti dal ricorrente.
Infatti, relativamente al conferimento dell'incarico il ricorrete ha correttamente allegato la delibera n.
3 del 08/01/2015; quanto alla prova dell'attività difensiva svolta, il ricorrente ha provveduto ad allegare le sentenze emesse all'esito dei due gradi di giudizio a dimostrazione della concreta attività difensiva espletata a avantaggio dell'Ente che, oltretutto è risultato essere vittorioso in entrambe i gradi di giudizio (cfr. doc. nn. 1-3).
II-5.1. Tanto basta per ritenere assolta la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, considerato anche che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, “il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di patrocinio che non è soggetto a vincoli di forma e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, sicché il professionista per ottenere il pagamento della prestazione deve solo fornire prova del conferimento dell'incarico e dell'adempimento dello stesso, non anche della pattuizione di un compenso” (Cass n. 8863/2021 e Cass. n.
23893/2016).
II-6. Nessuna prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi è stata invece offerta dal resistente che, essendo rimasto contumace nel giudizio, nulla ha allegato in merito all'insussistenza del diritto azionato dal ricorrente.
II-7. Per quanto concerne la quantificazione del compenso occorre distinguere tra i due gradi di giudizio.
Per il giudizio di secondo grado è la stessa delibera ad individuare il valore del compenso per la prestazione professionale che viene quantificata in euro 8.135,90 oltre spese generali, CPA e IVA.
pagina 3 di 5 Relativamente, invece, al giudizio di primo grado, il professionista quantifica, allegando anche fattura pro forma, il proprio compenso in euro 13.561,00 facendo applicazione della normativa vigente e dei parametri di riferimento per gli anni 2014-2018. Tale determinazione risulta congrua.
II-7.1. Risulta dunque dovuto l'importo di euro 21.696,90, oltre spese generali, CPA e IVA.
II-8. Parte ricorrente richiede inoltre il pagamento degli interessi moratori maturati sulla somma dovuta, a partire dalle diffide di messa in mora inoltrate al La richiesta di tali accessori non CP_1 può essere accolta nei termini indicati in ricorso. Il tenore testuale delle richieste di pagamento versate in atti, infatti, non è tale da poterle qualificare come vere e proprie diffide, risolvendosi in richieste di collaborazione e cooperazione al fine di garantire una più celere liquidazione dei compensi. Sicché, il dies a quo deve essere individuato dal giorno della litispendenza, da individuarsi (cfr. art. 39, comma 3,
c.p.c.) con quello del deposito del ricorso (27/06/2024). Da tale data, decorrono gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., sino al soddisfo.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. La domanda di parte ricorrente deve essere accolta, con conseguente condanna del CP_1 al pagamento, in favore dell'avv. , della somma di euro 31.658,39 (euro 21.696,90,
[...] Parte_1 oltre spese generali, CPA e IVA), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dal 27/06/2024 e sino al soddisfo.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per le restanti fasi, tenuto conto della non particolare complessità dell'affare, dell'attività difensiva in concreto svolta e del carattere contumaciale della lite).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. nei confronti del ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- CONDANNA, per le causali di cui in motivazione, il al pagamento, in Controparte_1 favore dell'avv. , della somma complessiva di euro 31.658,39, oltre interessi ex Parte_1 art. 1284, comma 4, c.c. decorrenti dal 27/06/2024 e sino al soddisfo;
pagina 4 di 5 - CONDANNA il alla refusione, in favore dell'avv. delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.905,00 per compensi e in euro
264,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 27/06/2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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