Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2025, n. 2229
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Sentenza 30 gennaio 2025

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In tema di accertamento, l'avviso di pagamento, che ricostruisce il maggior importo dovuto e non versato a titolo di accisa sulla base di una mera operazione aritmetica, incentrata sulla differenza tra l'importo fatturato risultante dalla contabilità del contribuente (corrispondente ai dati contenuti nei registri IVA e nelle liquidazioni IVA periodiche) e l'importo indicato da quest'ultimo nelle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 26, comma 13, T.U. 26/10/1995, n. 504, non viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, con la conseguenza che eventuali rettificazioni contabili, come l'emissione di note di credito, successive all'accertamento dell'amministrazione finanziaria, possono essere eventualmente utilizzate dal contribuente per fornire la prova contraria della maggior imposta contestata come dovuta.

In tema di processo tributario, il contribuente, in caso di avviso di pagamento per l'omesso versamento delle accise dovute e non versate, non può eccepire il controcredito derivante da accise indebitamente versate, per le quali non è stata presentata una richiesta di rimborso entro il termine decadenziale previsto nell'art. 14, comma 2, del T.U. n. 504 del 1995.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2025, n. 2229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2229
    Data del deposito : 30 gennaio 2025

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