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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1563/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso il proprio Ufficio
Legale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, direttore dell'U.O.C. Servizio
Legale, e dall'avv. Vincenza Maccora, collaboratrice tecnica professionale, per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Messina presso l'Avvocatura distrettuale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi del ruolo professionale per procura in atti,
opposti
oggetto: opposizione ad avviso di addebito – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 marzo 2023 l' ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520220004557907, notificatole dall' l'8 CP_1
febbraio 2023 per il pagamento della somma di 4.833,83 euro a titolo di contributi personale sanitario relativi al mese di febbraio 2021.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 20 marzo 2023 dal deposito CP_2
telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto in ragione Pt_1 dell'avvenuto integrale versamento delle somme richieste a titolo di contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori iscritti alla gestione pensionistica ex CP_1 CP_3 5 – CPS, come da modello F24 del 16 marzo 2021, in atti, per l'importo complessivo di
696.129,32 euro (cod. trib. P501 e P506).
Va, dunque, precisato che a norma dell'art. 2697 c.c. grava su colui che si afferma titolare del diritto l'onere di provarne i fatti costitutivi, ancorché convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo;
ne consegue che nei giudizi di opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, aventi ad oggetto l'accertamento negativo del credito previdenziale vantato dall' , incombe CP_1 sull' , quale attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa CP_2
creditoria avanzata con l'avviso di addebito opposto.
Nella specie l'ente si è limitato ad eccepire che il debito dell' scaturirebbe da una Pt_1
differenza tra i contributi dichiarati e quelli effettivamente versati per il periodo febbraio 2021.
Ha prodotto, a tal fine, copia dell'estratto conto elaborato in data 11 giugno 2021, nel quale sono indicate le somme presuntivamente dovute dall' er la (pari CP_4 Controparte_5
a 700.384,69 euro per contributi obbligatori e ulteriori 22,82 euro ex l. n. 166/1991) e per la
Gestione Unica del Credito (per complessivi 16.540,90 euro), nonché quelle versate dall'Azienda in data 16 marzo 2021, pari a 696.129,32 euro per la prima e 16.456,68 euro per il secondo;
ha, inoltre, prodotto copia del successivo ECA post-validazione del 18 settembre
2022, nel quale viene riportato il debito residuo dell'A.O., per complessivi a 4.339,59 euro, di cui 4.255,37 euro per CPS e 84,22 euro per Gestione Credito, oltre 387,34 euro per sanzioni.
Nulla ha, però, allegato e provato a sostegno di tale pretesa.
Essa risulta, peraltro, in contrasto con quanto emerge dal prospetto delle denunce
Uniemens allegato alle note del 9 novembre 2023 dall'opponente, nel quale sono riportati gli importi dovuti dall' per CPS, pari a 696.129,32 euro (corrispondente a quello CP_4
complessivamente versato dall' il 16 marzo 2021) e per Credito, pari a 16.401,67 euro Pt_1
(finanche inferiore a quanto pagato dall' . CP_4
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione merita senz'altro accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta e applicando i minimi in considerazione della durata infratriennale del giudizio, in 1.356 euro di cui 43 euro per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
2 1) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520220004557907 e l'inesistenza nei confronti dell' del debito contributivo ivi indicato a carico dell' CP_1 Parte_1
;
[...]
2) condanna l'opposto a rimborsare all'opponente le spese del giudizio, liquidate in 1.356 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Messina, 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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