Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/06/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6856 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Filippo Marra, appellante E (c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso CP_1 C.F._2 Bozza, appellato All'udienza del 03.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 2701/22, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 27.10.2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dalla medesima parte avverso il decreto ingiuntivo n. 1901/19 emesso dal medesimo gdp su ricorso di , era stato confermato il predetto decreto CP_1 ed era stata condannata la alla rifusione delle spese di lite;
l'appellante lamentava Parte_1 la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1988 – 2697 - 2946 C.c. e agli artt. 115- 116 C.p.c.; rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto: a) il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione proposta in primo grado era stato richiesto ed emesso in forza di n. 8 cambiali dell'importo di € 400,00 ciascuna, emesse da in favore di Parte_1
in data 05.01.2009 (le prime due) ed in data 02.08.2009 (le altre sei) e con CP_1 scadenze al 30.11.2009 (due cambiali), al 30.12.2009, al 31.12.2009, al 30.01.2010, al 28.02.2010, al 30.03.2010 ed al 30.04.2010; b) la Corte Suprema ha affermato che “nella richiesta di decreto ingiuntivo, in forza di titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c” (cfr. Cass. n. 22898/2005, pure citata dall'appellato; conforme Cass. n. 17850/2017), aggiungendo che “l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'articolo 1988 del cc, grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti. La prova della inesistenza, invalidità o estinzione del predetto rapporto può essere desunta da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito” (cfr., ex pluribus, Cass. n. 22811/2013); pertanto, nel caso di specie gravava su l'onere di Parte_1 dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto sottostante all'emissione da parte sua delle predette cambiali in favore del la stessa ha sostenuto in primo grado CP_1 che detto rapporto fosse costituito da una compravendita di dieci pneumatici per camion, che la ditta aveva fornito nei primi giorni di gennaio e di agosto del 2009 alla ditta CP_1 della , che si occupava della vendita di automezzi e che Controparte_2 Parte_1 detti pneumatici si sarebbero rivelati viziati e/o difettati, tanto che due di loro, montate su un
l'opponente aveva anche preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto fatto valere dall'opposto con il ricorso monitorio;
c) parte opponente (odierna appellante) non ha offerto una prova adeguata del proprio assunto e, quindi, dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto sottostante all'emissione delle cambiali, posto che, come affermato dal primo giudice, il teste ascoltato in primo grado ( marito separato della ) non è apparso sufficientemente Testimone_1 Parte_1 attendibile, in quanto ha confermato che le cambiali erano state emesse a garanzia di un a fornitura di 10 gomme per camion da parte della ditta affermando anche che egli (il CP_1 teste) lavorava con la ditta di sua moglie e che si recò personalmente presso la CP_2 ditta per il montaggio delle gomme al camion Renault di proprietà della CP_1 CP_2 riferendo, poi, genericamente che le predette gomme, montate sul predetto camion scoppiarono in autostrada nel mese di agosto 2009, aggiungendo di poter dire tanto, in quanto era personalmente alla guida del camion (mentre la parte opponente aveva sostenuto in citazione che le gomme scoppiate erano due) e che tutte le gomme difettate venivano restituite al il quale, poiché non aveva altre gomme di quella misura in sostituzione, CP_1 promise di restituire le cambiali emesse, cosa che non fece mai;
oltre alla incongruenza innanzi evidenziata, deve osservarsi che non sono stati offerti ulteriori riscontri a quanto riferito dal teste a supporto della tesi sostenuta dall'opponente in primo grado, in particolare osservandosi che appare difficilmente spiegabile come la fornitura di beni fra imprese (quella del e quella della ) non sia stata accompagnata, come comunemente CP_1 Parte_1 avviene, dall'emissione di alcun documento contabile/fiscale e che, a seguito della rilevazione dei prospettati difetti non sia stata inoltrata alla ditta fornitrice alcuna formale contestazione, come pure generalmente avviene nei rapporti fra imprese;
l'estrema insufficienza e debolezza degli elementi istruttori offerti non consente di ritenere che i fatti sostenuti possano essere ritenuti ammessi ex art. 232 c.p.c. in ragione della mancata presentazione del a rendere l'interrogatorio formale, posto che detta disposizione CP_1 prevede che il giudice possa ritenere ammessi i fatti e le circostanze oggetto di interrogatorio
“valutato ogni altro elemento di prova”; a fronte di tanto, deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione semplice di esistenza del rapporto fondamentale in forza del quale erano state emesse le cambiali e, posto che la scadenza più remota delle stesse risaliva al 30.11.2009 e che, quindi, il diritto di credito del non potesse essere fatto valere prima CP_1 di detta data (cfr. art. 2935 c.c.), il termine decennale di prescrizione dell'azione causale fondata sul rapporto sottostante presunto ex art. 1988 c.c. non può dirsi nel caso di specie decorso, posto che, come emerge dall'avviso di ricevimento prodotto dall'appellato, la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 29.11.2019; in ogni caso, anche volendo considerare, quale data di perfezionamento di detta notifica, quella del 30.11.2019, affermata dall'odierno appellante, il termine di prescrizione non sarebbe comunque decorso, in quanto l'art. 2962 c.c. dispone che “In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine” ed il successivo art. 2963, comma 2, c.c. prevede che “Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale”; ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che l'appellante debba essere condannata a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 20.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco