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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del GOP Avv.
Maria Domenica Romeo all'udienza cartolare del 31 dicembre 2024, sulle note scritte depositate dalle parti, ha emesso e dato lettura della seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1504/2023, cui è riunito il proc. n. R.G. 457/2024.
TRA
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, dall' avvocato Giacomo Francesco
Saccomanno, unitamente all' avv. Giulio Ceravolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in
Rosarno alla via Tito Speri, 8.
Attore
Contro
(C.F.: e CP_1 CodiceFiscale_2
(C.F.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
entrambi rappresentati e difesi, dagli avv. ti Antonino e
Giancarlo Parisi ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, sito in Palmi alla via Francesco Cilea,
15.
Convenuti
Nonché Contro
in persona Controparte_3
del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato
Sergio Mazzù ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla via S. Francesco da
Paola, 14.
Convenuta
Avente ad oggetto: contratti.
Conclusioni della parti, come da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione del 18.11.2023 Parte_1
adiva l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento di una serie di crediti in compensazione ad un debito principale, scaturito dalla sentenza n. 193/2006 dell'intestato Tribunale. L'attore deduceva che il detto procedimento giudiziale era stato azionato per ottenere l'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita del 15.2.1988, intercorso fra le odierne parti in causa, e, che, la suddetta sentenza, disponeva il trasferimento, in suo favore dell'immobile sito in Rosarno, contrada Monciari o Prenestina, subordinandolo al pagamento del residuo corrispettivo di € 25.822,85. Gli odierni convenuti proponevano appello avverso tale pronuncia, che, veniva rigettato con la sentenza n. 34/2018. A seguito di tali vicende giudiziarie risulterebbero dovute la somma di €
20.648,43 per l'INVIM e la somma di € 18.393,44 per la tassa di registrazione per il trasferimento del terreno a seguito della sentenza n. 193/2006.
Nel contempo i coniugi , agivano con la Controparte_4
sentenza n. 34/2018 della Corte di Appello di Reggio
Calabria, per il pagamento della somma di € 26.626,93, dovuta a seguito dell'avvenuto trasferimento di proprietà dell'immobile nel 2018. L'attore proseguiva esponendo di aver fatto opposizione al precetto e la relativa procedura r.g. 1054/2022, si era conclusa con sentenza dell'intestato
Tribunale n° 520/2022 del 6.5.2022, che, gli riconosceva la compensazione di Euro 6.672,62, sul maggiore debito, di €. 25.822,25, rigettando ogni altra compensazione in ordine alle altre voci creditorie, opposte in compensazione.
Con il presente giudizio chiede di Parte_1
accertare e dichiarare che nulla è dovuto, ai coniugi
ovvero, che, la somma residua da corrispondere CP_1
ammonterebbe ad € 4.732,23, nel contempo agisce nei confronti del Concessionario della Riscossione per i danni subiti, da questi, per non aver notificato, come sarebbe stato suo onere, la richiesta di pagamento dell'Invim e delle tasse di registro, al coobbligato per come prescritto dalla legge. Si costituivano in giudizio i coniugi deducendo la CP_1
temerarietà della domanda, in quanto, volta, ad ottenere la compensazione creditoria di partite che già furono oggetto di pronuncia proprio da parte del Tribunale di
Palmi, con la sentenza del 6 maggio 2022.
Si costituiva pure l (di Controparte_3
seguito , deducendo il proprio difetto di CP_5
legittimazione passiva e l' inammissibilità della domanda per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, L.
197/2022, commi da 231 a 252, avendo l'attore aderito alla definizione agevolata delle somme dovute, ai sensi della citata legge.
Col procedimento n. 457/2024, che, è stato riunito al presente lo propone opposizione al precetto del Pt_1
21.3.2024, con il quali i sigg. ri , Parte_2
agiscono per ottenere il saldo in seguito alla vendita di una porzione di terreno, a seguito della riduzione del credito, da Euro 25.822,85 ad Euro 19.150,23 ( v. Sent. 520/2022,
Dott. , resa su RG 1054/2020). Per_1
Si costituivano in giudizio i coniugi deducendo CP_1
l'infondatezza dell'opposizione vista l'assoluta mancanza di volontà dello di procedere al pagamento di quanto Pt_1
dovuto e ribadendo l'infondatezza della eccezione di nullità della notificazione e dell'atto di precetto.
Ciò posto in via preliminare va dato atto dell'inammissibilità della domanda nei confronti di CP_5
per carenza assoluta di legittimazione passiva, stante la totale estraneità della stessa, in ordine ai fatti per cui è causa. Ed, infatti, le vicende in ordine alla compensazione delle spese versate dall'attore, non riguardano gli atti di ma sono di esclusivo interesse dei convenuti, e, le CP_5
eventuali censure da sollevare nei confronti degli atti di provenienza del Concessionario andavano svolte con la relativa impugnativa, ma nessun atto notificato da è CP_5
stato impugnato dallo , conseguentemente non Pt_1
esiste alcuna legittimazione passiva di in relazione CP_5
alla materia oggetto del contendere, va, pertanto, estromesso il Concessionario, dal presente giudizio.
Quanto all'eccezione di nullità della notifica dell'atto di precetto va detto che i vizi della notifica del precetto sono sanati dalla mera proposizione dell'opposizione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo di cui agli artt.
156 e 160 c.p.c.( vedi Cass.civ. Sez. III, sent. n. 24291 del
16 ottobre 2017).
Quanto al merito la domanda è infondata.
L'attore ripropone nel presente giudizio la stessa domanda di compensazione creditoria di partite, che, già furono oggetto di pronuncia proprio da parte dell'intestato
Tribunale, con la sentenza n. 520/2022. Va, pertanto, dato atto della esistenza del giudicato a seguito della suddetta sentenza, conseguentemente in ossequio al principio del
“ne bis in idem”, che, impedisce di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una sentenza passata in giudicato, la domanda attorea va rigettata.
Ed, infatti, rispetto alla suddetta pronuncia non vi sono ulteriori somme liquide ed azionabili in regresso, ciò, in quanto, le somme di cui alle imposte di registro per €
6.959,00, sono ancora oggetto di definizione agevolata presentata in data 28.6.2023, e, quindi, assolutamente non interamente saldate e non azionabili in regresso;
ma soprattutto già oggetto, per le condizioni in cui si trovano le cartelle, di specifica pronuncia da parte dell'intestato
Tribunale con la sentenza n. 520/2022 emessa dal Giudice
Dottor Mariano Carella.
La domanda, pertanto, è infondata.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, che, vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M 55/2014, in ragione del valore dichiarato ( indeterminabile), secondo i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate e delle fasi: studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte da , nei Parte_1
confronti di e , nonché CP_1 Controparte_2
, disattesa ogni altra Controparte_3
domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e, conseguentemente la estromette Controparte_3
dal giudizio;
Rigetta la domanda e per l'effetto condanna l'attore alla rifusione delle spese nei confronti dei convenuti attrici, che, liquida in €. 2.034,00 cadauno, oltre spese generali Iva,
C.p.a, come per legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi lì 2 Gennaio 2025.
Il GOP
Avv. Maria D. Romeo