Sentenza 7 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 07/01/2021, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2021
N. 00042/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 980 del 2014, proposto da
- C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Greco, con domicilio digitale in atti;
- Consorzio stabile Miles servizi integrati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Greco, con domicilio digitale in atti;
- Curatela del Fallimento del Consorzio stabile Miles, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pia Cavallaro, con domicilio digitale in atti;
contro
- II Circolo Didattico di Nocera Inferiore non costituito in giudizio;
- Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui uffici, ope legis, è domiciliata, in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58;
per l'accertamento
- dell’illiceità dell'art.12 del contratto normativo sottoscritto in data 28/12/06, del diritto del ricorrente all'adeguamento del prezzo d'appalto e alla sua revisione e per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento del compenso revisionale maggiorato di interessi moratori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, nella qualità di aggiudicataria della gara indetta dal Ministero intimato per la fornitura dei servizi di cui al bando pubblicato nella G.U.R.I., parte II, n. 52 del 3 luglio 2006, con atto depositato in data 12 maggio 2014, ha chiesto l’accertamento del diritto alla percezione di un maggiore compenso, nonché quello alla revisione del prezzo di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento del compenso revisionale, maggiorato di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3. In data 5 febbraio 2016 è stata depositata agli atti di causa una memoria di parte ricorrente in cui, tra l’altro, si legge: «con la presente memoria si costituiscono in giudizio il C.N.S. Soc. Coop. quale mandataria capo-gruppo del "RTI", ed il "Consorzio Miles" quale mandante, a mezzo del loro sottoscritto nuovo difensore, avv. Luigi Imperlino, nominato in sostituzione dell'avv. Fabrizio Greco, il quale, con pec del 4.8.2015, ha comunicato la cessazione del rapporto professionale (doc. n. 3)».
3.1. Tale costituzione in giudizio risulta inammissibile, posto che in essa: a) si produce procura generale alle liti non recante alcuno specifico riferimento al presente giudizio; b) è mancante una procura speciale alle liti di data certa anteriore alla costituzione; c) la comunicazione di cessazione del rapporto professionale dell’avv. Fabrizio Greco si riferisce testualmente al solo “Consorzio stabile Miles” e non anche alla C.N.S. società cooperativa.
4. In data 8 novembre 2016 l’avv. Luigi Imperlino ha depositato atto di rinuncia al mandato conferitogli dal Consorzio stabile Miles servizi integrati.
5. Il 17 giugno 2019 è stata depositata in giudizio un «atto di costituzione di nuovo difensore» per la «Curatela del Fallimento Consorzio stabile Miles n.267/2017 […]», unitamente, tra l’altro, all’autorizzazione ex art. 25 della legge fallimentare da parte del Giudice delegato.
5.1. La curatela ha quindi depositato istanza di fissazione d’udienza una prima volta il 25 settembre 2019 e quindi il 28 gennaio 2020
6. Il 15 maggio 2020 l’avv. Luigi Imperlino ha depositato atto di rinuncia «all’incarico professionale di rappresentanza e difesa giudiziale conferitogli dal Consorzio Nazionale Servizi, come da comunicazione inviata ad esso Consorzio Nazionale Servizi, a mezzo PEC, il 15.04.2020».
7. Il 16 settembre 2020, ben oltre i termini di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., la Curatela fallimentare ha tardivamente depositato una memoria difensiva, sicché di essa non può tenersi alcun conto. In tal senso, il Collegio osserva come debba ritenersi che tali termini abbiano natura perentoria, mirando a favorire il più completo contraddittorio scritto tra le parti, trovando tale rilievo riscontro nella previsione di cui all’art. 54, co. 1, dello stesso codice, che autorizza, previa specifica istanza, la presentazione tardiva di memorie e documenti in circostanze eccezionali, ovverosia presupposti nella specie non ravvisabili
8. All’udienza del 22 settembre 2020, previo deposito di scritti difensivi, il giudizio è transitato in decisione.
9. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
9.1. Destituita di fondamento in fatto è l’eccepita inammissibilità dell’atto di costituzione della Curatela in ordine alla sussistenza ovvero regolarità del mandato. In particolare, secondo il Ministero resistente: «se è vero che ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, la procura alle liti si considera apposta in calce, e perciò dotata dei requisiti della specialità, quando è depositata con modalità telematiche unitamente all’atto cui si riferisce, è nondimeno vero che , salvo migliore accertamento di codesto Tribunale, negli atti e documenti depositati ex adverso tale mandato non si rinviene o comunque non è leggibile (e soltanto nel modulo di iscrizione a ruolo risulta barrata la casella di allegazione della procura)».
Tuttavia, risulta regolarmente versata in atti rituale procura ad litem, provvista di attestazione di conformità all’originale, rinvenibile nella sezione dedicata del fascicolo informatico.
9.2. Va diversamente condivisa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale con riguardo alla domanda volta a ottenere il pagamento del corrispettivo dell’incremento (disposto subito dopo l’aggiudicazione dall’Ufficio scolastico regionale della Campania) delle ore settimanali di svolgimento del servizio, da trentacinque ore (previste nella legge di gara) alle trentasei che sarebbero state effettivamente svolte, con un importo quantificato in € 44,12 mensili per ciascuno dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Invero, in materia di appalti pubblici sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che esse concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto (ex plurimis, Cass. SS. UU. ord. n. 4425 del 2007; id. sent. n. 2634 del 2009).
Nel caso di specie non è in contestazione che sia intervenuta la stipulazione di apposito contratto. Consegue a ciò che la presente questione si colloca a valle della stipulazione contrattuale, attenendo all'esecuzione del rapporto convenzionale, sicché la giurisdizione è attribuita al Giudice ordinario (Cass. SS.UU. ordd .nn. 6068 del 2009 e 19391 del 2012).
9.3. Da altra angolazione è poi inammissibile la domanda di accertamento del diritto al compenso revisionale.
Invero, secondo una consolidata giurisprudenza da cui la Sezione ritiene di non doversi discostare, l'istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale c.d. “bifasico” volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale nei confronti del privato contraente, potendo quest'ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l'amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l'entità della pretesa.
L'obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo non comporta anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l'amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6275/2014; id., n. 465/2013).
La posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo allorché richiede di effettuare l’adeguamento in base ai risultati dell’istruttoria - poiché correlata quest’ultima ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato) - mentre assume carattere di diritto soggettivo solo dopo che l’amministrazione, in base alle risultanze istruttorie, abbia riconosciuto detta pretesa, vertendosi solo allora in tema di quantum del compenso revisionale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 25/2017; id., sez. V, n. 465/2013; T.A.R. Campania, sez. VIII, n. 894/2017).
La qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo. In caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell’appaltatore, quest’ultimo potrà impugnare il silenzio - inadempimento prestato dall’amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al Giudice l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all'amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa (ex multis, da ultimo, T.A.R. Campania, sez. I, 23 giugno 2020, n. 2548).
Ebbene, nel caso di specie non risultano agli atti di causa né atti dell’Amministrazione dai quali risulti il riconoscimento, o quantomeno il diniego, della revisione dei prezzi relativi alla commessa di cui è questione, né atti volti a superare, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la lamentata inerzia dell’Amministrazione.
10. Dalle considerazioni che precedono discende l’inammissibilità del ricorso.
11. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno, (sez. I), definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero intimato, e per esso dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, distrattaria per legge, liquidando le stesse, forfettariamente, in € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore
Eleonora Monica, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO