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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/08/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 23/06/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 2482/2022 del
Ruolo Generale a.c., vertente
TRA:
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall' Avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20 nonché presso l'indirizzo digitale a:
Email_1
Ricorrente
CONTRO
CP_ in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Grappone ed elettivamente domiciliato a Castellammare di Stabia alla via Savorito, n. 8 Napoli (NA) presso l'Avvocatura INPS;
, nonché presso il suo indirizzo digitale pec:
t; Email_2
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente, , volta ad Parte_1 ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire la maggiorazione sociale sulla pensione Cat.
INVCIV n. 07388964 dal 01/07/2020 e fino al 15/09/2021 (data revoca prestazione su revisione) e, CP_ quindi, per ottenere la condanna dell' al pagamento della stessa comprensiva, degli arretrati maturati e maturandi oltre interessi.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la corresponsione della maggiorazione economica prevista dall'art. 15, del Decreto legge n. 104/2020 in quanto invalido civile al 100%, come richiesto con CP_ domanda amministrativa 09/09/2021; l' con provvedimento notificato in data 30.09.2021, ricalcolava la prestazione del ricorrente dal 01 gennaio 2020, ma non riconosceva al ricorrente la maggiorazione sociale di cui alla legge 448/01.
CP_ Successivamente, l'istante presentava formale ricorso al Comitato Provinciale ai sensi dell'art. 46 L.88/89, senza ottenere alcun riscontro in merito;
presentava, quindi, ricorso all'adito Tribunale.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con varie argomentazioni. Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Osserva il Giudicante che, nel caso di specie, trova applicazione la maggiorazione economica
(aumento riconosciuto dal decreto legge del 14 agosto 2020 n 104) prevista per gli invalidi civili, sordi, ciechi e inabili.
Invero, dal 20 luglio 2020 agli invalidi civili totali (art. 12, legge 118/71), ai sordi (legge 381/70), ai ciechi civili assoluti (legge 382/70) e agli inabili al lavoro (legge 222/84) titolari di pensione o di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Presupposti per ottenere la maggiorazione sono: 18 anni di età (quindi non più solo ai soggetti con più di 60 anni); per i soli inabili al lavoro è prevista la presentazione della domanda ai fini dell'erogazione del beneficio;
ai titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre
2020 può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, se espressamente richiesto.
CP_ Inoltre, l' con circolare n. 107 del 23 settembre 2020 statuisce che: “In forza dell'articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, ai titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n.222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38”.
Nel caso di specie, , come emerge dagli atti di causa, è stato titolare di Parte_1 pensione cat. INVCIV. n. 07388964 a decorrere dal 10.01.2019 e fino al 15/09/2021 (data di revoca della prestazione in virtù di visita medico-legale di revisione).
In particolare, è stato riconosciuto soggetto invalido civile in misura pari al 100% dal Parte_1
10/01/2019 (cfr. documentazione prodotta in atti).
Pertanto, il ricorrente, in data 09.09.2021, ha presentato domanda onde beneficiare della maggiorazione sociale sulla propria pensione cat. INVCIV n. 07388964, per il periodo dal luglio 2020 fino a settembre 2021.
L'incremento della pensione spetta a condizione di non superare determinati limiti reddituali: - per l'anno 2019 euro 8.442,85 per il pensionato solo ed euro 14.396,72 per il pensionato coniugato. - per l'anno 2020 euro 8.476,26 per il pensionato solo ed euro 14.459,90 per il pensionato coniugato.
- per l'anno 2021 euro 8.476,26 per il pensionato solo ed euro 14.459,90 per il pensionato coniugato.
Nel caso di specie, il sig. possiede tutti i requisiti suindicati per il riconoscimento della Parte_1 maggiorazione sociale sulla pensione Cat. INVCIV n. 07388964, per il periodo da luglio 2020 a settembre 2021.
Ed invero, il sig. : - per l'anno 2019 risulta essere titolare di un reddito complessivo pari Parte_1 ad euro 4.816,00; -per l'anno 2020 risulta essere titolare di un reddito complessivo pari ad euro 1.965,00; -per l'anno 2021 risulta essere titolare di un reddito complessivo pari ad euro 3.000,00. In particolare, dalla documentazione allegata al presente ricorso emerge in maniera che il sig. (stato civile celibe) rientra nei limiti di reddito previsti dalla normativa vigente onde Parte_1 beneficare dell'incremento economico oggetto di ricorso.
Ebbene, l' è incorso in errore considerando che il sig. sia titolare di un reddito di CP_2 Parte_1 importo pari ad euro 8.058,00, a cui ha poi aggiunto l'importo della pensione di invalidità civile, pari ad euro 3.732,17 annui (13 mensilità).
CP_ Tuttavia, dall'analisi del certificato reddituale persone fisiche anno 2020 emerge che l' ha erroneamente valutato quale reddito del ricorrente quello indicato nel quadro RN1 sotto la voce
“reddito di riferimento per agevolazioni fiscali”.
In realtà, il reddito cui il sig. è titolare è quello indicato nel riquadro RN4 (REDDITO Parte_1
IMPONILE) ed è pari all'importo pari ad euro 1.965,00. Inoltre, la circostanza che il sig. Parte_1 sia titolare del requisito reddituale onde beneficiare dell'incremento economico oggetto di ricorso risulta, altresì, provata per tabulas dal certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ed allegato alle presenti note. Va da sé che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della maggiorazione sociale sulla propria pensione cat. INVCIV n. 07388964, per il periodo dal 01 luglio 2020 e fino al 15 settembre 2021, essendo titolare di un reddito complessivo inferiore rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente onde beneficiare della predetta prestazione.
Dunque, sulla scorta di quanto sopra esposto, appare del tutto illegittimo il mancato pagamento della maggiorazione sociale da parte dell' resistente, e, pertanto, dalla documentazione CP_2 versata in atti emerge il diritto in favore del ricorrente a beneficiare della maggiorazione sociale sulla pensione Cat. INVCIV n. 07388964 cui lo stesso è titolare per il periodo dal 01° luglio 2020 (data riconoscimento incremento economico sentenza n. 152/2020) al 15 settembre 2021 (data sospensione prestazione INVICIV n.07388964).
Ne deriva che la domanda va accolta e resta assorbita ogni altra questione.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
CP_
con ricorso del 28/04/2022 nei confronti dell' così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto del predetto a percepire la maggiorazione sociale sulla pensione Cat. INVCIV n. 07388964 dal 01/07/2020 e fino al
15/09/2021 (data revoca prestazione su revisione);
CP_ b) condanna l' al pagamento della somma dovuta a tale titolo, oltre accessori come per legge;
CP_ c) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, 4/08/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 23/06/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 2482/2022 del
Ruolo Generale a.c., vertente
TRA:
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall' Avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20 nonché presso l'indirizzo digitale a:
Email_1
Ricorrente
CONTRO
CP_ in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Grappone ed elettivamente domiciliato a Castellammare di Stabia alla via Savorito, n. 8 Napoli (NA) presso l'Avvocatura INPS;
, nonché presso il suo indirizzo digitale pec:
t; Email_2
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente, , volta ad Parte_1 ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire la maggiorazione sociale sulla pensione Cat.
INVCIV n. 07388964 dal 01/07/2020 e fino al 15/09/2021 (data revoca prestazione su revisione) e, CP_ quindi, per ottenere la condanna dell' al pagamento della stessa comprensiva, degli arretrati maturati e maturandi oltre interessi.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la corresponsione della maggiorazione economica prevista dall'art. 15, del Decreto legge n. 104/2020 in quanto invalido civile al 100%, come richiesto con CP_ domanda amministrativa 09/09/2021; l' con provvedimento notificato in data 30.09.2021, ricalcolava la prestazione del ricorrente dal 01 gennaio 2020, ma non riconosceva al ricorrente la maggiorazione sociale di cui alla legge 448/01.
CP_ Successivamente, l'istante presentava formale ricorso al Comitato Provinciale ai sensi dell'art. 46 L.88/89, senza ottenere alcun riscontro in merito;
presentava, quindi, ricorso all'adito Tribunale.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con varie argomentazioni. Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Osserva il Giudicante che, nel caso di specie, trova applicazione la maggiorazione economica
(aumento riconosciuto dal decreto legge del 14 agosto 2020 n 104) prevista per gli invalidi civili, sordi, ciechi e inabili.
Invero, dal 20 luglio 2020 agli invalidi civili totali (art. 12, legge 118/71), ai sordi (legge 381/70), ai ciechi civili assoluti (legge 382/70) e agli inabili al lavoro (legge 222/84) titolari di pensione o di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Presupposti per ottenere la maggiorazione sono: 18 anni di età (quindi non più solo ai soggetti con più di 60 anni); per i soli inabili al lavoro è prevista la presentazione della domanda ai fini dell'erogazione del beneficio;
ai titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre
2020 può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, se espressamente richiesto.
CP_ Inoltre, l' con circolare n. 107 del 23 settembre 2020 statuisce che: “In forza dell'articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, ai titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n.222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38”.
Nel caso di specie, , come emerge dagli atti di causa, è stato titolare di Parte_1 pensione cat. INVCIV. n. 07388964 a decorrere dal 10.01.2019 e fino al 15/09/2021 (data di revoca della prestazione in virtù di visita medico-legale di revisione).
In particolare, è stato riconosciuto soggetto invalido civile in misura pari al 100% dal Parte_1
10/01/2019 (cfr. documentazione prodotta in atti).
Pertanto, il ricorrente, in data 09.09.2021, ha presentato domanda onde beneficiare della maggiorazione sociale sulla propria pensione cat. INVCIV n. 07388964, per il periodo dal luglio 2020 fino a settembre 2021.
L'incremento della pensione spetta a condizione di non superare determinati limiti reddituali: - per l'anno 2019 euro 8.442,85 per il pensionato solo ed euro 14.396,72 per il pensionato coniugato. - per l'anno 2020 euro 8.476,26 per il pensionato solo ed euro 14.459,90 per il pensionato coniugato.
- per l'anno 2021 euro 8.476,26 per il pensionato solo ed euro 14.459,90 per il pensionato coniugato.
Nel caso di specie, il sig. possiede tutti i requisiti suindicati per il riconoscimento della Parte_1 maggiorazione sociale sulla pensione Cat. INVCIV n. 07388964, per il periodo da luglio 2020 a settembre 2021.
Ed invero, il sig. : - per l'anno 2019 risulta essere titolare di un reddito complessivo pari Parte_1 ad euro 4.816,00; -per l'anno 2020 risulta essere titolare di un reddito complessivo pari ad euro 1.965,00; -per l'anno 2021 risulta essere titolare di un reddito complessivo pari ad euro 3.000,00. In particolare, dalla documentazione allegata al presente ricorso emerge in maniera che il sig. (stato civile celibe) rientra nei limiti di reddito previsti dalla normativa vigente onde Parte_1 beneficare dell'incremento economico oggetto di ricorso.
Ebbene, l' è incorso in errore considerando che il sig. sia titolare di un reddito di CP_2 Parte_1 importo pari ad euro 8.058,00, a cui ha poi aggiunto l'importo della pensione di invalidità civile, pari ad euro 3.732,17 annui (13 mensilità).
CP_ Tuttavia, dall'analisi del certificato reddituale persone fisiche anno 2020 emerge che l' ha erroneamente valutato quale reddito del ricorrente quello indicato nel quadro RN1 sotto la voce
“reddito di riferimento per agevolazioni fiscali”.
In realtà, il reddito cui il sig. è titolare è quello indicato nel riquadro RN4 (REDDITO Parte_1
IMPONILE) ed è pari all'importo pari ad euro 1.965,00. Inoltre, la circostanza che il sig. Parte_1 sia titolare del requisito reddituale onde beneficiare dell'incremento economico oggetto di ricorso risulta, altresì, provata per tabulas dal certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ed allegato alle presenti note. Va da sé che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della maggiorazione sociale sulla propria pensione cat. INVCIV n. 07388964, per il periodo dal 01 luglio 2020 e fino al 15 settembre 2021, essendo titolare di un reddito complessivo inferiore rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente onde beneficiare della predetta prestazione.
Dunque, sulla scorta di quanto sopra esposto, appare del tutto illegittimo il mancato pagamento della maggiorazione sociale da parte dell' resistente, e, pertanto, dalla documentazione CP_2 versata in atti emerge il diritto in favore del ricorrente a beneficiare della maggiorazione sociale sulla pensione Cat. INVCIV n. 07388964 cui lo stesso è titolare per il periodo dal 01° luglio 2020 (data riconoscimento incremento economico sentenza n. 152/2020) al 15 settembre 2021 (data sospensione prestazione INVICIV n.07388964).
Ne deriva che la domanda va accolta e resta assorbita ogni altra questione.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
CP_
con ricorso del 28/04/2022 nei confronti dell' così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto del predetto a percepire la maggiorazione sociale sulla pensione Cat. INVCIV n. 07388964 dal 01/07/2020 e fino al
15/09/2021 (data revoca prestazione su revisione);
CP_ b) condanna l' al pagamento della somma dovuta a tale titolo, oltre accessori come per legge;
CP_ c) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, 4/08/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco