CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX EL AR, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Serradifalco - Via Cav. Vitt. Veneto S.n.c. 93010 Serradifalco CL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29237202300004315000 NON INDICATA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o difesa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o annullare gli atti impugnati. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Resistente ADER: Piaccia alla Corte di Giustizia Tributaria di I° sez. di LT, contrariis reiectis, preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della SI. Nel merito ritenere che l'operato dell'Ente della SI è stato regolare, pertanto rigettare il ricorso in toto, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
Resistente Comune di Serradifalco: Chiede il rigetto del ricorso sul primo motivo e la carenza di legittimazione passiva dell'ente sul secondo motivo. Con vittoria di spese e di compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LT, la sig.ra
Ricorrente_1, elettivamente domiciliata a Serradifalco in Indirizzo_1 s.nc. presso lo Studio dell'avv. Difensore_1 che la rappresenta e difende, ha impugnato l'atto di presa in carico n. 292 37202300004315000 notificato da ADER in data 03.01.2024 e il presupposto avviso di accertamento n.417 del Comune di
Serradifalco, asseritamente non notificato alla contribuente.
La difesa con il ricorso notificato all'ADER e al Comune di Serradifalco in data 04.03.2024, eccepiva:
- 1) la nullità dell'avviso di presa in carico per omessa e/o invalida notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. – Violazione del giusto procedimento. - Decadenza della pretesa tributaria – Estinzione del credito.
- 2) la nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90 ed art. 7 Legge 212/2000.
Concludeva nei termini sopra riportati.
L'ADER con la costituzione in giudizio del 28.06.2024 eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso l'atto impugnato non avente natura impositiva e senza valenza provvedimentale ma solo informativa, e come tale non ricompreso tra quelli contestabili secondo l'elenco di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. In diritto e nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che sulle questioni attinenti il merito della pretesa fiscale, quale la prescrizione del credito per omessa prodromica notifica di atti interruttivi, sussiste la legittimazione passiva dell'Ente Impositore.
Il Comune di Serradifalco, con le deduzione depositate in data 8 aprile 2024, insisteva nella legittima notificazione dell'avviso di accertamento presupposto , effettuata in data 04.01.2021 a mezzo posta con
Raccomandata AR consegnata a mani proprie della ricorrente . Chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 31.12.2025 la difesa depositava memorie illustrative attraverso le quali, nel riportarsi integralmente a quanto eccepito nel ricorso introduttivo, evidenziava il consolidato orientamento giurisprudenziale , anche di questa Corte, secondo cui “..il provvedimento di presa in carico rientra tra gli atti impugnabili , seppur non espressamente elencato nell'art . 19 d. Igs 546/92, in quanto primo atto conosciuto dal contribuente… “ , a tal proposto osservava l'inidoneità della documentazione prodotta dal Comune di Serradifalco ad assolvere all'onere probatorio per dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 417 del 14.12.2020 , prodromico alla presa in cario impugnata. Ancora rilevava la difformità dell'avviso di accertamento comunicato alla contribuente in sede di accesso agli atti e quello successivamente depositato in giudizio dall'Ente
Comunale. Per ultimo, quale conseguenza della nullità della notifica dell'avviso di accertamento, eccepiva ancora l'intervenuta decadenza della pretesa creditoria risalente all'anno 2015.
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circa la questione dell'impugnabilità del provvedimento della presa in carico, questo Giudice aderisce, condividendone il principio, a quanto statuito dalla pronuncia della Corte di Cassazione l'ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023, ma anche con la più recente ordinanza n. 6589/2025, secondo cui non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Nella fattispecie l'atto presupposto alla presa in carico è l'avviso di accertamento n. 417 emesso dal Comune di Serradifalco per omesso/parziale versamento TARSU anno d'imposta 2015 che il ricorrente afferma non essergli stato notificato.
Il Resistente Comune di Serradifalco, a tal proposito, deposita Raccomandata AR n.61812735755-6 con relativa ricevuta di ritorno controfirmata il 04.01.2021 dalla destinataria /contribuente.
Orbene, questo Giudice rileva che dalla produzione documentale relativa alla notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto di presa in carico n. 292 impugnato, non è dato evincersi alcun collegamento tra la cartolina prodotta e l'avviso notificato non essendo riportato negli atti depositati a conferma della regolarità della notifica alcun riferimento all'atto notificato. Sul punto costituisce indirizzo consolidato di questa Corte che la notifica non è regolare laddove dalla produzione documentale riversata in atti a confutazione dell'eccezione di invalidità “non è possibile desumere che la raccomandata sia riferibile specificatamente all'atto impositivo in oggetto perché l'avviso di ricevimento non indica il suo numero identificativo."
Di conseguenza, l'odierno provvedimento di presa in carico rientra tra gli atti impugnabili , seppur non espressamente elencato nell'art . 19 d. Igs 546/92, in quanto primo atto conosciuto dal contribuente e seppur non di per sé idoneo a divenire definitivo.
E, d'altronde a tal proposito, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16412 del 25/07/2007, hanno statuito che
“l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli ,rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) pe contestare radicalmente la pretesa tributaria”(Sez. 5, sentenza n. 13641 del 21/05/2019; Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30/11/2018).
Conseguentemente, il provvedimento di presa in carico impugnato va dichiarato illegittimo e annullato per violazione del giusto procedimento, attesa l'omessa prova della rituale notifica del sotteso atto di accertamento TARSU n. 417/ 2020. (cfr. nello stesso senso CGT Primo Grado LT sent. nn.
739/2023, 743/2024, 883/2024).
In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto di presa in carico impugnato.
Ritenuto regolare l'operato dell'Agente della SI, condanna l'Ente impositore, Comune di
Serradifalco, al pagamento delle spese di giustizia in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 233,
00, oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi al difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto di presa in carico impugnato.
Condanna il Comune di Serradifalco, al pagamento delle spese di giustizia in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 233, 00, oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi al difensore antistatario. LT, 12.01.2026. Il Giudice Monocratico Emanuela Maria Petix
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX EL AR, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Serradifalco - Via Cav. Vitt. Veneto S.n.c. 93010 Serradifalco CL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29237202300004315000 NON INDICATA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o difesa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o annullare gli atti impugnati. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Resistente ADER: Piaccia alla Corte di Giustizia Tributaria di I° sez. di LT, contrariis reiectis, preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della SI. Nel merito ritenere che l'operato dell'Ente della SI è stato regolare, pertanto rigettare il ricorso in toto, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
Resistente Comune di Serradifalco: Chiede il rigetto del ricorso sul primo motivo e la carenza di legittimazione passiva dell'ente sul secondo motivo. Con vittoria di spese e di compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LT, la sig.ra
Ricorrente_1, elettivamente domiciliata a Serradifalco in Indirizzo_1 s.nc. presso lo Studio dell'avv. Difensore_1 che la rappresenta e difende, ha impugnato l'atto di presa in carico n. 292 37202300004315000 notificato da ADER in data 03.01.2024 e il presupposto avviso di accertamento n.417 del Comune di
Serradifalco, asseritamente non notificato alla contribuente.
La difesa con il ricorso notificato all'ADER e al Comune di Serradifalco in data 04.03.2024, eccepiva:
- 1) la nullità dell'avviso di presa in carico per omessa e/o invalida notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. – Violazione del giusto procedimento. - Decadenza della pretesa tributaria – Estinzione del credito.
- 2) la nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90 ed art. 7 Legge 212/2000.
Concludeva nei termini sopra riportati.
L'ADER con la costituzione in giudizio del 28.06.2024 eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso l'atto impugnato non avente natura impositiva e senza valenza provvedimentale ma solo informativa, e come tale non ricompreso tra quelli contestabili secondo l'elenco di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. In diritto e nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che sulle questioni attinenti il merito della pretesa fiscale, quale la prescrizione del credito per omessa prodromica notifica di atti interruttivi, sussiste la legittimazione passiva dell'Ente Impositore.
Il Comune di Serradifalco, con le deduzione depositate in data 8 aprile 2024, insisteva nella legittima notificazione dell'avviso di accertamento presupposto , effettuata in data 04.01.2021 a mezzo posta con
Raccomandata AR consegnata a mani proprie della ricorrente . Chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 31.12.2025 la difesa depositava memorie illustrative attraverso le quali, nel riportarsi integralmente a quanto eccepito nel ricorso introduttivo, evidenziava il consolidato orientamento giurisprudenziale , anche di questa Corte, secondo cui “..il provvedimento di presa in carico rientra tra gli atti impugnabili , seppur non espressamente elencato nell'art . 19 d. Igs 546/92, in quanto primo atto conosciuto dal contribuente… “ , a tal proposto osservava l'inidoneità della documentazione prodotta dal Comune di Serradifalco ad assolvere all'onere probatorio per dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 417 del 14.12.2020 , prodromico alla presa in cario impugnata. Ancora rilevava la difformità dell'avviso di accertamento comunicato alla contribuente in sede di accesso agli atti e quello successivamente depositato in giudizio dall'Ente
Comunale. Per ultimo, quale conseguenza della nullità della notifica dell'avviso di accertamento, eccepiva ancora l'intervenuta decadenza della pretesa creditoria risalente all'anno 2015.
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circa la questione dell'impugnabilità del provvedimento della presa in carico, questo Giudice aderisce, condividendone il principio, a quanto statuito dalla pronuncia della Corte di Cassazione l'ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023, ma anche con la più recente ordinanza n. 6589/2025, secondo cui non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Nella fattispecie l'atto presupposto alla presa in carico è l'avviso di accertamento n. 417 emesso dal Comune di Serradifalco per omesso/parziale versamento TARSU anno d'imposta 2015 che il ricorrente afferma non essergli stato notificato.
Il Resistente Comune di Serradifalco, a tal proposito, deposita Raccomandata AR n.61812735755-6 con relativa ricevuta di ritorno controfirmata il 04.01.2021 dalla destinataria /contribuente.
Orbene, questo Giudice rileva che dalla produzione documentale relativa alla notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto di presa in carico n. 292 impugnato, non è dato evincersi alcun collegamento tra la cartolina prodotta e l'avviso notificato non essendo riportato negli atti depositati a conferma della regolarità della notifica alcun riferimento all'atto notificato. Sul punto costituisce indirizzo consolidato di questa Corte che la notifica non è regolare laddove dalla produzione documentale riversata in atti a confutazione dell'eccezione di invalidità “non è possibile desumere che la raccomandata sia riferibile specificatamente all'atto impositivo in oggetto perché l'avviso di ricevimento non indica il suo numero identificativo."
Di conseguenza, l'odierno provvedimento di presa in carico rientra tra gli atti impugnabili , seppur non espressamente elencato nell'art . 19 d. Igs 546/92, in quanto primo atto conosciuto dal contribuente e seppur non di per sé idoneo a divenire definitivo.
E, d'altronde a tal proposito, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16412 del 25/07/2007, hanno statuito che
“l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli ,rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) pe contestare radicalmente la pretesa tributaria”(Sez. 5, sentenza n. 13641 del 21/05/2019; Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30/11/2018).
Conseguentemente, il provvedimento di presa in carico impugnato va dichiarato illegittimo e annullato per violazione del giusto procedimento, attesa l'omessa prova della rituale notifica del sotteso atto di accertamento TARSU n. 417/ 2020. (cfr. nello stesso senso CGT Primo Grado LT sent. nn.
739/2023, 743/2024, 883/2024).
In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto di presa in carico impugnato.
Ritenuto regolare l'operato dell'Agente della SI, condanna l'Ente impositore, Comune di
Serradifalco, al pagamento delle spese di giustizia in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 233,
00, oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi al difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto di presa in carico impugnato.
Condanna il Comune di Serradifalco, al pagamento delle spese di giustizia in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 233, 00, oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi al difensore antistatario. LT, 12.01.2026. Il Giudice Monocratico Emanuela Maria Petix