Sentenza 6 dicembre 2018
Massime • 1
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell'imputato, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo, né in senso contrario può essere richiamato il disposto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod.proc.pen., che deve essere letto alla luce della previsione di cui all'art. 111, comma 5, Cost. secondo la quale il principio del contraddittorio è derogabile per il consenso espresso dalla parte titolare del diritto garantito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal testimone sulla base del consenso prestato in udienza solo dai difensori e non esplicitato personalmente anche dall'imputato).
Commentario • 1
- 1. Testimonianza in videocollegamento a distanza: consenso imputato non serve se .. (Cass. 5827/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2025
La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2018, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2018 |
Testo completo
02679-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.3249 Dott. Gerardo SABEONE Presidente - UP 6/12/2018- Dott. Carlo ZAZA - Consigliere R.G.N. 7636/2018 Dott. Caterina MAZZITELLI - Consigliere - Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore - Dott. Renata SESSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi presentati da: Di SA IO, nato a [...], il [...]; Di SA IG, nato a [...], il [...]; Di SA IO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 14/11/2016 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Di SA IO, Di SA IG e Di SA IO per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato commessi percuotendo anche con mazze di legno LA DO e Le DO EN ed agendo in concorso con numerosi altri e con premeditazione.
2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore tutti gli imputati articolando quattro motivi.
2.1 Con i primi due vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'utilizzazione ai fini della decisione delle dichiarazioni predibattimentali e della ricognizione fotografica effettuati dallo LA, sottrattosi all'esame dibattimentale in quanto non comparso seppure regolarmente citato, nonché dei rilievi dattiloscopici svolti dalla polizia giudiziaria, atti tutti acquisiti ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p. nel corso del giudizio di primo grado sulla base del consenso prestato dal solo difensore degli imputati e non anche di questi ultimi, come invece da ritenersi necessario sulla base del disposto di cui all'art. 526 comma 1-bis c.p.p.. Profilo quest'ultimo sul quale, టీ sebbene ritualmente eccepito con il gravame di merito, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare.
2.2 Ulteriori violazioni di legge e difetti della motivazione vengono denunziati con il terzo ed il quarto motivo. Innanzi tutto i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione della deposizione dell'altra persona offesa, la quale avrebbe negato in udienza di riconoscere negli imputati presenti qualcuno dei suoi aggressori. Viene poi evidenziato come l'individuazione di persona, ai sensi dell'art. 361 c.p.p., sia atto la cui utilizzabilità sarebbe confinata nella fase investigativa. Inoltre i ricorrenti eccepiscono come la validità dei rilievi dattiloscopici sarebbe compromessa dalla mancata specificazione dei punti di riscontri, solo genericamente indicati nel numero. Infine la Corte avrebbe sostanzialmente omesso di valutare le obiezioni difensive relative all'inconfigurabilità della contestata premeditazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.
2. Infondate sono in realtà le censure proposte con i primi due motivi.
2.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero ai sensi del terzo comma dell'art. 493 c.p.p. può essere validamente prestato anche solo dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del 2 generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore. (Sez. 6, n. 7061 del 11/02/2010, Minzera, Rv. 246090; Sez. 5, n. 13525 del 25/01/2011 - dep. 04/04/2011, Xhaferri, Rv. 250226; Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino. P.G., P.C. in proc. Schettino, Rv. 270777).
2.2 Né, come ha chiarito il giudice delle leggi che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione (Corte cost. n. 182 del 2001), tale principio si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 comma 5 Cost., poichè le norme che assicurano la difesa tecnica sono funzionali alla realizzazione di un giusto processo, garantendo l'effettività di un contraddittorio più equilibrato e una sostanziale parità delle armi tra accusa e difesa. In tale prospettiva, pur se è pacifica l'esistenza di un complesso di attività mediante le quali l'imputato, come protagonista del processo penale, ha la facoltà di eccitarne lo sviluppo dialettico contribuendo all'acquisizione delle prove ed al controllo di legalità del suo svolgimento, è tuttavia indubbio che il difensore si presenti come il garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'imputato nella condotta di causa, in وم quanto unico soggetto in grado di assicurare, per l'imputato, quelle cognizioni tecnico- giuridiche, quell'esperienza processuale e quella distaccata serenità che gli consentono di valutare adeguatamente le situazioni di causa. Conseguentemente, tali connotazioni dell'esercizio della difesa tecnica non possono non rilevare con riferimento all'attività di richiesta di prove nel dibattimento, della quale l'accordo tra le parti, previsto nel citato comma 3 dell'art. 493 c.p.p., è concreta modalità di articolazione.
2.3 Inconferente è invece il riferimento al disposto dell'art. 526 comma 1-bis c.p.p., peraltro invocabile con esclusivo riguardo all'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali dello LA (compresa la ricognizione fotografica) e non certo anche ai rilievi dattiloscopici. Infatti, tale disposizione riproduce puntualmente la norma contenuta nel quarto comma dell'art. 111 Cost. per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto al contraddittorio con lo stesso o con il suo difensore. Ma è la stessa disposizione costituzionale, al successivo comma quinto, a stabilire come il principio del contraddittorio sia derogabile innanzi tutto per il consenso della stessa parte titolare del diritto che tale principio intende garantire (e quanto alla validità del consenso espresso dal difensore nell'ambito del negozio sulla prova già si è detto in precedenza). E' dunque evidente che la norma processuale evocata dai ricorrenti non può prescindere dal regolamento costituzionale nel suo complesso considerato e non può essere pertanto interpretata nel senso dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali del teste sottrattosi all'esame dibattimentale anche nel caso in cui sia stato l'imputato (o il suo difensore) a rinunciare volontariamente alla garanzia del A 3 contraddittorio, concordando l'acquisizione a fini decisori delle suddette dichiarazioni. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto utilizzabili tutti gli atti tratti dal fascicolo del pubblico ministero alla cui acquisizione a fini probatori la difesa ha prestato consenso nel corso del dibattimento di primo grado.
3. Manifestamente infondate o generiche sono invece le censure proposte con i residui motivi, fatta eccezione di quelle relative alla configurabilità della contestata premeditazione. Quanto all'omessa considerazione delle dichiarazioni dibattimentali del teste Le DO, i ricorrenti si limitano ad evidenziarne un brano e, dunque, in difetto dell'integrale allegazione della prova, impediscono a questa Corte di apprezzare l'effettiva portata del vizio denunziato (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141). Non di meno non viene precisata la decisività della prova asseritamente ignorata, posto che l'eventualità per cui uno degli aggrediti non sia stato in grado di riconoscere gli aggressori non significa che necessariamente anche l'altro non abbia potuto identificarli. Manifestamente infondata è l'obiezione sollevata con riferimento all'art. 361 c.p.p., posto che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa (al cui genus deve ricondursi l'individuazione fotografica) ha natura fisiologica e dunque viene meno qualora le parti abbiano concordato la loro acquisizione sulla base del meccanismo negoziale previsto dal terzo comma dell'art. 493 c.p.p. Nuovamente generiche ed anche manifestamente infondate sono poi le obiezioni relative ai rilievi dattiloscopici. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto eccepito, ha precisato l'identità dell'operante che ha provveduto all'analisi comparativa, mentre l'indicazione numerica dei punti di riscontro rilevati è dato sufficiente all'identificazione. E' sì vero che l'aspetto qualitativo di tali punti possa assumere rilievo, ma proprio quando il dato numerico non risulti particolarmente significativo secondo i tradizionali canoni stabiliti dal consolidato insegnamento della giurisprudenza. Peraltro i ricorrenti non precisano quali sarebbero gli aspetti qualitativi emersi dall'analisi delle impronte eventualmente idonei ad evidenziare che, a dispetto della coincidenza rilevata, impedirebbero l'identificazione.
4. Come accennato, sono invece fondate le obiezioni dei ricorrenti in merito alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione. Con il gravame di merito gli imputati avevano contestato la configurabilità della suddetta aggravante, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata nella parte in cui ha riassunto i motivi d'appello. Pur avendo registrato la doglianza, però, la Corte territoriale non ha in alcun modo confutato i rilievi difensivi sul punto, omettendo in definitiva di prenderli in considerazione anche 4 solo implicitamente, atteso che la motivazione della sentenza sostanzialmente non si occupa dell'aggravante e della sussistenza dei relativi presupposti fattuali. Limitatamente a tale profilo il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio, anche ai fini dell'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame, mentre nel resto i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della contestata aggravante della premeditazione con rinvio, anche ai fini della determinazione della pena, alla Corte d'appello di Perugia;
rigetta nel resto. Così deciso il 6/12/2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Gerardo Sabeone Luca Pistorelli frany Depositato in Cancelleria Roma, li 12 1 GEN 1 2018- Il Funzionari Oudiziario Diana UBALDI 5