Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2018, n. 2679
CASS
Sentenza 6 dicembre 2018

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Massime1

Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell'imputato, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo, né in senso contrario può essere richiamato il disposto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod.proc.pen., che deve essere letto alla luce della previsione di cui all'art. 111, comma 5, Cost. secondo la quale il principio del contraddittorio è derogabile per il consenso espresso dalla parte titolare del diritto garantito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal testimone sulla base del consenso prestato in udienza solo dai difensori e non esplicitato personalmente anche dall'imputato).

Commentario1

  • 1Testimonianza in videocollegamento a distanza: consenso imputato non serve se .. (Cass. 5827/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2025

    La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2018, n. 2679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2679
Data del deposito : 6 dicembre 2018

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