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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 768 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 768/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia, Via Silvio Pellico n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Giorgi (C.F.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Serenella
Mosconi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 12/03/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/04/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Sarzana (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 122/2024, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 03/07/2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
L'udienza del 12/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, della loro volontà di non riconciliarsi e di conferma delle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Sarzana (SP), in data 10/10/2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Sarzana n. 47 Parte II Serie C anno 2009 ed ordinare al Comune di Sarzana (SP), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento
- I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può pag. 2 di 4 essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli da tutelare.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede: pag. 3 di 4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
in Sarzana (SP) in data 10/10/2009 e trascritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2009, al n. 47, parte II, serie C, alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Sarzana (SP), in data 10/10/2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Sarzana n. 47 Parte II Serie C anno 2009 ed ordinare al Comune di Sarzana (SP), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento
- I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10/04/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 768/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia, Via Silvio Pellico n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Giorgi (C.F.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Serenella
Mosconi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 12/03/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/04/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Sarzana (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 122/2024, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 03/07/2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
L'udienza del 12/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, della loro volontà di non riconciliarsi e di conferma delle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Sarzana (SP), in data 10/10/2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Sarzana n. 47 Parte II Serie C anno 2009 ed ordinare al Comune di Sarzana (SP), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento
- I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può pag. 2 di 4 essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli da tutelare.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede: pag. 3 di 4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
in Sarzana (SP) in data 10/10/2009 e trascritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2009, al n. 47, parte II, serie C, alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Sarzana (SP), in data 10/10/2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Sarzana n. 47 Parte II Serie C anno 2009 ed ordinare al Comune di Sarzana (SP), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento
- I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10/04/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4