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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Bianca Maria D'Agostino Consigliere all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4921 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Perrotta Gianni, Parte_1
come da procura in atti
APPELLANTE
E
quale procuratrice generale di Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Di Stasio Dario, come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 143/2021 del Tribunale di
Cassino, pubblicata il 4 febbraio 2021
r.g. n. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 18 /04/2014, ha CP_2
citato in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino il figlio, Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “ - Accertare e dichiarare la
[...]
revocazione della donazione atto Notar del 1 Persona_1
aprile 1995 rep. N. 57830, racc. n. 11057, ai sensi dell'art. 801 c.c. per ingratitudine del donatario nei confronti del donante;
e per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione dei beni donati, Parte_1
oggetto della odierna richiesta di revocazione, nonché i frutti relativi a decorrere dalla proposizione della presente domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorai del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della domanda, ha dedotto l'ingratitudine manifestata dal figlio nei suoi confronti nel periodo successivo alla accettazione della donazione, così specificandone il contenuto: “(..) da circa quattro anni, il
IG. ha tagliato qualsiasi contatto con la madre, Parte_1
totalmente disinteressandosi della stessa. Egli attualmente, abita, con la propria famiglia, nella frazione di Roccaravindola, nel comune di
Montaquila provincia di Isernia che dista 50 km da Cassino ( dove risiede la madre la sigr.a da dove manca da tre quattro anni). - Durante CP_2
tutto questo lasso temporale, il sig. ha completamente Parte_1
abbandonato la madre la quale è stata curata ed accudita dalla figlia e dal genero (….) - In più occasioni, la IG.ra ha tentato di CP_2
riavvicinarsi al figlio per avere sue notizie, cercando di contattarlo telefonicamente e recandosi personalmente presso il domicilio di quest'ultimo in Roccaravindola, nonostante la sua avanzata età. - Tuttavia ogni tentativo è risultato vano, poiché il figlio si è sempre reso irreperibile, rifiutando, senza addurre alcuna spiegazione, qualsiasi incontro con la
r.g. n. 2 madre. Tale ingiustificato atteggiamento tuttora si ripercuote, altresì, sui rapporti tra la IG.ra e il nipote, , figlio del CP_2 Controparte_3
IG. , con il quale le è negata ogni possibilità di visita. - Parte_1
Il sig. , inoltre, ha presentato innanzi al tribunale di Cassino Parte_1
ricorso per interdizione nei confronti della madre, odierna istante ( …) riferendo, falsamente che la stessa è totalmente incapace di intendere e volere;
Per di più, nel corso del suddetto giudizio, lo stesso ricorrente, IG.
, sentito dal Giudice all'udienza del 25 settembre 2013, Parte_1
ha proferito espressioni ingiuriose dirette alla madre, riferendo testualmente “ Non vedo mia madre da circa tre anni poiché c'è un contrasto nella divisione dei beni di mia sorella preferisco non incontrare mia madre. Sia la madre che la figlia sono “ matte”.
si è costituito tardivamente, eccependo, in primo Parte_1
luogo, la nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., “per mancanza, nella relazione di notifica ex art. 143 c.p.c., di notizie riguardanti le indagini svolte da parte del notificatore siccome finalizzate alla individuazione della nuova residenza, dimora o domicilio del destinatario”.
Ha eccepito, altresì, la decadenza ai sensi dell'art. 802 c.p.c., avendo parte avversa instaurato il giudizio oltre un anno dal giorno in cui era venuta a conoscenza del fatto che consentiva la revocazione.
Nel merito, ha contestato la domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “- accoglie la domanda attrice e per l' effetto dichiara la revocazione della donazione atto per Notar del 4.04.1995, rep. N. 57830, racc. Persona_1
n. 14057, ai sensi dell' art. 801 c.c. per ingratitudine del donatario nei
r.g. n. 3 confronti del donante;
-condanna il sig. alla Parte_1
restituzione dei beni donati, nonché i frutti relativi a decorrere dalla proposizione della domanda attorea fino al soddisfo;
-condanna
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
€.550,00 per spese vive ed €. 3.000,00 per competenze professionali oltre oneri accessori e rimborso forfettario come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1
chiedendo, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, di accogliere le conclusioni formulate in primo grado, così riportate: “ - in via preliminare
e pregiudiziale chiede Volersi dichiarare la nullità della notifica di cui all'art. 143 cpc e la remissione in termini del convenuto,
[...]
, obbligando l'attore alla rinnovazione della notifica dell'atto di Parte_1
citazione per le causali di cui alla premessa del presente atto;
- in via gradata, rigettare integralmente la domanda di revocazione per ingratitudine a ragione di grave ingiuria, del contratto di donazione stipulato il 04.04.1995, tra la donante IG.ra odierna attrice CP_2
e il figlio IG in qualità di donatario, stante la totale Parte_1
infondatezza in fatto e in diritto della stessa, per tutte le difese, eccezioni, produzioni incluse nel presente atto di costituzione e risposta, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.”
, quale procuratrice generale di , ha Controparte_1 CP_2
contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, all'udienza del 12 dicembre 2024, è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello, intitolato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 291 c.p.c., difetto di motivazione, nullità della sentenza impugnata”, ha censurato la sentenza per Parte_1
r.g. n. 4 difetto di motivazione in merito all'eccepita nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., a suo avviso fondata, non avendo l'ufficiale giudiziario nella relata di notifica indicato le indagini svolte per l'individuazione della nuova residenza, dimora o domicilio del destinatario.
La censura è infondata.
Si legge nella relata di notifica in esame che sono risultate infruttuose tutte le ricerche e informazioni finalizzate a reperire il destinatario.
Dunque, l'ufficiale giudiziario ha dato atto di aver svolto indagini per l'individuazione della nuova residenza e/o dimora del destinatario.
Ebbene, la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presuppone l'irreperibilità oggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, ossia l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando malgrado l'esperimento delle indagini con l'uso della normale diligenza. A tal fine non sarà sufficiente una mera indagine anagrafica, ma occorre sempre che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario ne dia espresso conto nella relata di notifica.
Nel caso in esame, l'ufficiale giudiziario ha dato atto nella relata di notifica di aver chiesto informazioni al fine di reperire il destinatario e ciò, ad avviso della Corte, è sufficiente per la regolarità della notifica, non potendosi ritenere necessario, nel silenzio del legislatore, che l'ufficiale giudiziario descriva in modo puntuale le domande e le risposte ricevute dagli “informatori” indicandone anche i nominativi.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 802 c.c., difetto di motivazione , motivazione r.g. n. 5 insufficiente ed illogica sui punti decisivi della controversia”, l'appellante ha censurato la sentenza per non aver esaminato l'eccezione di decadenza dal medesimo sollevata in relazione all'art. 802 c.c.
Ha dedotto che se il Tribunale avesse esaminato le “evidenze documentali” sarebbe pervenuto ad una declaratoria di inammissibilità della domanda.
Si premette che la domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi contro il donatario o i suoi eredi entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità (Cass. sentenza n.
21010/2016).
Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, che la censura è generica, non avendo l'appellante neanche indicato le “evidenze documentali”, da cui poter desumere quando la donante è venuta a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
In ogni caso, come evincibile dai fatti indicati nell'atto introduttivo del giudizio -che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dall'appellante nel giudizio dal medesimo introdotto per l'interdizione della madre (ove ha dichiarato di non vedere la madre da tre anni)-, nel caso in esame, vi è stato un comportamento dell'appellante non rispettoso nei r.g. n. 6 confronti della propria madre, essendosi rifiutato di avere con la stessa ogni contatto, che è durato nel tempo ed è culminato con l'introduzione del giudizio di interdizione nei confronti della madre, o meglio con l'espressione usata “matta” nei confronti della stessa nel corso di tale giudizio, come risulta dal verbale di udienza del 25 settembre 2013.
E' evidente che l'espressione “matta” è sicuramente un'offesa grave, anche tenuto conto dello stato di totale lucidità della madre, come emerso nel corso del giudizio di interdizione, che si è infatti concluso con il rigetto della domanda dell'odierno appellante.
Tale offesa grave si è innestata in un contesto caratterizzato dalla totale indifferenza del figlio nei confronti della madre - il quale ha interrotto totalmente i rapporti con quest'ultima- raggiungendo così il comportamento ostile del figlio un livello non più tollerabile.
Ed è da questo momento che decorre il termine di decadenza per l'instaurazione del giudizio di revocazione.
Tanto detto, il termine, da far decorrere dal settembre 2013 in cui il figlio ha chiamato matta la madre, è stato rispettato, essendo stato instaurato il giudizio per la revocazione nel marzo 2014.
Con il terzo motivo di appello, intitolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 801 c.p.c. , difetto di motivazione, motivazione insufficiente illogica sui punti decisivi della controversia”, l'appellante ha censurato la sentenza per aver il Tribunale motivato in modo apparente, limitandosi a riprodurre la norma di cui all'art. 801 c.c. e della collegata norma di cui all'art. 463 c.c., e richiamando principi giurisprudenziali non pertinenti.
Ha specificato che il non vedere la propria madre da tre anni e r.g. n. 7 l'apostrofarla con il termine “matta”, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, non costituisce ingiuria grave, in quanto non denota un sentimento di disistima del donante e la mancanza di rispetto della sua dignità.
In sostanza, secondo l'appellante, il suo comportamento, lungi dal costituire un'ingiuria grave, ha trovato giustificazione nelle gravi condizioni psichiatriche della madre e nell'attività di “assistenza premurosa” dimostrata dallo stesso, come evincibile proprio dall'instaurazione del procedimento di interdizione.
La censura è infondata.
Il Tribunale non solo ha richiamato principi giurisprudenziali pertinenti, ma ha anche indicato i motivi, assolutamente condivisibili, per cui ha ritenuto il comportamento tenuto dall'odierno appellante nei confronti della madre ingiuria grave.
Si legge nella sentenza, per quel che qui interessa, “(…) La sig.ra
lamenta un comportamento ingiurioso nei suoi confronti da CP_2
parte del figlio, , consistente nell' allontanamento dalla Parte_1
madre, nel disinteresse nei suoi confronti ed in particolar modo dalla presentazione di ricorso per interdizione della madre, nel quale si riferisce che l' attrice sarebbe affetta da psicosi schizofrenica cronica in fase di scompenso, motivo per cui soffrirebbe di disturbi psicotici e di una erronea ed introspettiva percezione della realtà e che tali disturbi sarebbero comparsi già all' età di trent' anni, per poi aggravarsi verso la fine dei suoi ottanta anni, tanto da rendere necessari diversi ricoveri coatti in case di cure psichiatriche;
che la sig.ra avrebbe un comportamento CP_2
alternante e particolarmente bizzarro e regressivo, che soffrirebbe di allucinazioni, deliri, ambivalenze e difetterebbe delle più elementari
r.g. n. 8 cognizioni spazio- temporali accompagnate da ripiegamento introspettivo, indifferenza alle gioie e ai dolori, ostilità verso sé stessa e la famiglia, diminuzione dell' attività fisica, inappetenza, incuria della propria persona, incapacità a riconoscere il valore della moneta.
Come risulta dalla documentazione agli atti, il Tribunale di Cassino ha rigettato la richiesta di interdizione della sig.ra , con CP_2
sentenza n. 95/16; la sig.ra è stata esaminata all' udienza del CP_2
25.09.2013 ed è stato dato atto che la predetta rispondeva in maniera adeguata alle domande poste, per cui quanto riportato nel ricorso per interdizione proposto dal sig. non ha trovato riscontro. Parte_1
Di converso, nel verbale di udienza del 25.09.2013, relativo al procedimento per interdizione della si legge che sentito il CP_2
ricorrente , quest' ultimo ha dichiarato:” non vedo mia Parte_1
madre da circa tre anni e poiché c'è contrasto sulla divisione dei beni con mia sorella, preferisco non incontrare mia madre. Sia la mamma che la figlia sono due matte”.
Dunque, il convenuto ha ammesso di non vedere la madre da tre anni ed ha apostrofato con il termine “matte” sia la madre che la sorella, pertanto è possibile ravvisare un comportamento irrispettoso ed ingrato nei confronti della propria madre, che gli ha donato le porzioni di fabbricato ubicate (…) Nel caso di specie, come detto sopra, è ravvisabile nel sig. un comportamento oltraggioso contrastante con Parte_1
il sentimento di gratitudine e di stima che dovrebbe naturalmente caratterizzare il donatario, ma anche in virtù del senso di rispetto che si dovrebbe avere verso la propria genitrice”.
A tale motivazione, assolutamente condivisibile, può aggiungersi che la “amorevole assistenza” che l'appellante ha sostenuto di aver prestato alla r.g. n. 9 madre è totalmente contraddetta dalle emergenze istruttorie, sol se si consideri che l'odierno appellante ha instaurato il giudizio di interdizione nei confronti della madre, a suo dire per tutelarla, senza avere alcuna contezza delle sue condizioni di salute, sol se si consideri che non vedeva la madre da tre anni al momento dell'instaurazione del procedimento, come dallo stesso dichiarato.
E' evidente, dunque, che i motivi che lo hanno spinto ad instaurare tale procedimento esulano dalla volontà di voler proteggere la madre, ma piuttosto si inseriscono nei dissidi familiari legati alla divisione di beni con la sorella, come evincibile sia dal fatto che per tali dissidi non ha visto la madre per tre anni, come dallo stesso dichiarato, sia dal fatto che la drammatica situazione psichiatrica dallo stesso descritta nel ricorso per interdizione non ha trovato alcun riscontro, anzi, al contrario, CP_2
all' udienza del 25.09.2013 ha risposto in modo adeguato alle domande del giudice, tanto che il ricorso per interdizione è stato rigettato, senza l'adozione di alcuna tutela a sostegno della medesima.
Per quanto fin qui detto, deve rigettarsi l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
- Parte_1
- condanna , al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , quale procuratrice generale di Controparte_1 CP_2
che liquida in € 6130,00, oltre spese forfettarie e oneri
[...]
accessori;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1
r.g. n. 10 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9 gennaio 2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11