Sentenza 2 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2004, n. 12182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12182 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, STEFANIA SOTGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA NA, NZ LG, BI IR, NI AU, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato SA MAFFEI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
MI IL, DD IA, AN UC, AN VE, AN PI, GI IA, CC US, DE IN, MOIN AU, RI EVEIN, LD IA, PE LE, ZZ GI, ON IO, SA EF, OS VI, RI ON, ZI LF, ZI IA, ZI TT, RG NA, BE CAROIN, IN EDMEA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 15/02 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 12/07/02 - R.G.N. 1989/92;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/04/04 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato MAFFEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 15/2/1992 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza n. 957/91 con la quale il Pretore del Lavoro di Bologna aveva riconosciuto ai ricorrenti, FL LI ed altri, attualmente intimati e controricorrenti, il diritto a percepire l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale, mantenendo fermo l'importo di tale integrazione alla cifra percepita alla data del 30/9/1983. L'Istituto appellante riproponeva l'interpretazione dell'art. 6, comma 7, della legge n. 638/83 già disattesa dal primo giudice, sostenendo in particolare che l'integrazione al minimo poteva essere concessa su una sola delle pensioni in godimento degli appellati. Con ulteriore motivo l'appellante contestava il riconoscimento della rivalutazione monetaria e chiedeva la compensazione, totale o parziale, delle spese di causa. Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
In data 6/2/2002 l'INPS depositava foglio di conclusioni nel quale, a modifica delle domande proposte con l'atto di impugnazione, chiedeva la conferma della sentenza del Pretore per la parte in cui veniva riconosciuto ai ricorrenti il diritto a percepire l'integrazione al minimo delle pensioni prescrizione decennale.
Con sentenza del 6 febbraio - 12 luglio 2002 il tribunale dichiarava estinto il giudizio limitatamente alle questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, l. n. 662 del 1996, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
compensava le spese del giudizio nella misura del 75% ponendo a carico dell'INPS il residuo 25%.
Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione l'INPS con un unico motivo di impugnazione.
Resistono con controricorso gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 181 ss., della legge n. 662/96, dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/98, e, tutti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Secondo la difesa dell'Istituto con la declaratoria di estinzione del giudizio, anche solo parziale, le spese di tutti i gradi del giudizio devono essere interamente compensate.
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass. 25 ottobre 2003 n. 16085) ha in proposito già affermato - qui ribadisce - che in tema di compensazione obbligatoria delle spese legali nei giudizi relativi ai trattamenti pensionistici disciplinati dagli artt. 1 comma 183 legge n. 662 del 1996 e 36 comma quinto della legge n. 448 del 1998 non sussiste alcun contrasto tra dette disposizioni della legge nazionale, nella parte in cui prevedono che i relativi processi siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti e l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, neppure allorquando sia stata disposta in uno dei gradi del giudizio la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario atteso che la norma del Protocollo addizionale, nel garantire a ciascuno "il rispetto dei suoi beni", intende comminare l'intangibilità' dei diritti acquisiti definitivamente al patrimonio, mentre l'attribuzione delle spese al procuratore di cui alla sentenza di primo grado non ha carattere definitivo, potendo essere rimessa in discussione nei successivi gradi del giudizio, giacché anche il provvedimento di distrazione segue le sorti della disciplina delle spese, la quale ben può essere modificata nel corso del giudizio tenendo conto dell'esito della lite.
Analogamente Cass. 29 maggio 2003 n. 8670 ha ritenuto che la compensazione delle spese del giudizio prevista - con norma non in contrasto con i precetti costituzionali giusta la giurisprudenza in materia della Corte costituzionale - dall'art. 36, quinto comma, legge n. 448 del 1998, nel caso in cui sia operativa l'estinzione,
prevista dalla stessa disposizione, dei giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996 (e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto, oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione, il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione-base, delle pensioni ulteriori rispetto a pensione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte cost n. 240 del 1994) si estende ai pregressi gradi del giudizio, in coerenza con il principio espresso dall'art. 310 cod. proc. civ., secondo il quale l'estinzione del giudizio non consente ripetizione di spese. Inoltre Cass. 1 aprile 2003 n. 4944 ha ulteriormente precisato che l'art. 36, 5^ comma, l. n. 448 del 1998, stabilendo, con norma non in contrasto con i precetti costituzionali giusta la giurisprudenza in materia della corte costituzionale, che i giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, 181^ e 182^ comma, l. n. 662 del 1996 (e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto - oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione - il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione base, delle pensioni ulteriori rispetto a quella usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 240 del 1994) sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione fra le parti delle spese di giudizio, prevede che la detta compensazione debba essere integrale e, conseguentemente, il giudice del merito è privo del potere di disporre la parziale compensazione delle spese di lite. Conf. Cass. 11 gennaio 2000 n. 229 secondo cui la compensazione delle spese del giudizio prevista - con norma non in contrasto con i precetti costituzionali giusta (a giurisprudenza in materia della corte costituzionale - dall'art. 36, 5^ comma, l. n. 448 del 1998, ne caso in cui sia operativa l'estinzione - prevista dalla stessa disposizione - dei giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, 181^ e 182^ comma, l. n. 662 del 1996 (e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto - oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione - il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione-base, delle pensioni ulteriori rispetto a pensione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 240 del 1994) si estende ai pregressi gradi del giudizio, anche se disposta dalla Corte di cassazione, che deve provvedere in tal senso anche in caso di estinzione soltanto parziale, se non vi è luogo ad un giudizio di rinvio, per il rigetto dei motivi riguardanti altre questioni o per la intervenuta formazione del giudicato interno sulle medesime (in coerenza con il principio espresso dall'art. 310 c.p.c., secondo il quale l'estinzione del giudizio non consente la ripetizione di spese, sebbene non rimangano travolte le statuizioni definitive su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall'evento estintivo).
3. La pronuncia impugnata va quindi cassata in parte qua e, potendo la causa, per quanto ancora residua, essere decisa nel merito, vanno compensate tra le parti anche le spese relative al giudizio di primo grado.
Inoltre, in applicazione dell'art. 36 comma quinto della legge n. 448 del 1998, vanno compensate anche le spese del giudizio svoltosi innanzi al tribunale di Urbino. Non occorre invece provvedere alle spese del presente giudizio. Infatti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con l. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato
(C. cost. n. 134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria. Nè trova applicazione ratione temporis l'art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2004