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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2024, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 14/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3065/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. GIRONE DOMENICO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CAPOTORTI VALERIA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 13.03.2023 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, chiedendo, previo accertamento dello stato invalidante, la consequenziale condanna dell'ente preposto all'erogazione della pensione d'inabilità civile.
Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell – che, a far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato CP_1 nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del (ex art. 10 del Organizzazione_1 decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e divenuto operativo in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) – nel merito, occorre evidenziare che la pensione di inabilità civile è una prestazione a carattere assistenziale, introdotta dall' art. 12 L. n. 118/1971, prevista, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito, in favore di mutilati, invalidi civili e sordomuti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge
(invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa).
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, in seno al giudizio di merito, ha accertato la sussistenza in capo alla stessa parte ricorrente di un'invalidità totale e permanente (100%) a partire dalla data della domanda amministrativa (29/10/2021).
Questo giudicante condivide la valutazione espressa dal CTU, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione della pensione di inabilità civile può trovare accoglimento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (29/10/2021).
Le spese processuali – liquidate complessivamente con riferimento sia alla fase dell'accertamento tecnico preventivo sia a quella di merito ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento secondo i minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata e distratte come da dispositivo – vengono poste a carico dell secondo soccombenza. CP_1
Le spese delle C.T.U. – nella misura liquidata come da separati decreti- vengono poste definitivamente a carico dell in ragione CP_1 dell'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara che la sussistenza in favore alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa (29/10/2021); - condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di Ctu definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 14.05.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 14/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3065/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. GIRONE DOMENICO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CAPOTORTI VALERIA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 13.03.2023 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, chiedendo, previo accertamento dello stato invalidante, la consequenziale condanna dell'ente preposto all'erogazione della pensione d'inabilità civile.
Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell – che, a far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato CP_1 nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del (ex art. 10 del Organizzazione_1 decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e divenuto operativo in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) – nel merito, occorre evidenziare che la pensione di inabilità civile è una prestazione a carattere assistenziale, introdotta dall' art. 12 L. n. 118/1971, prevista, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito, in favore di mutilati, invalidi civili e sordomuti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge
(invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa).
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, in seno al giudizio di merito, ha accertato la sussistenza in capo alla stessa parte ricorrente di un'invalidità totale e permanente (100%) a partire dalla data della domanda amministrativa (29/10/2021).
Questo giudicante condivide la valutazione espressa dal CTU, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione della pensione di inabilità civile può trovare accoglimento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (29/10/2021).
Le spese processuali – liquidate complessivamente con riferimento sia alla fase dell'accertamento tecnico preventivo sia a quella di merito ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento secondo i minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata e distratte come da dispositivo – vengono poste a carico dell secondo soccombenza. CP_1
Le spese delle C.T.U. – nella misura liquidata come da separati decreti- vengono poste definitivamente a carico dell in ragione CP_1 dell'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara che la sussistenza in favore alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa (29/10/2021); - condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di Ctu definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 14.05.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli