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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 214/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 214 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/6/2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Piccolo Giuseppe presso il cui studio, sito in Andria Parte_1 alla via Vittoria n. 63, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Piccolo Giuseppe presso il cui studio, sito in CP_1
Andria alla via Vittoria n. 63, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Trani il 09/09/2006 (reg. atto n. 35, parte I, anno 2006) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 04/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 3/3/2025. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani, avvenuta il 14/4/2014, nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. cron. 6304/2014 dell'8/5/2014, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, concordate anche nell'interesse della figlia , nata il [...], le Per_1 parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Alcuna statuizione deve essere adottata con riguardo all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita del genitore non collocatario nei confronti della figlia, divenuta nelle more maggiorenne, sebbene non economicamente indipendente. Non apparendo le condizioni concordate in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trani il 09/09/2006 tra Pt_1
e alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
[...] CP_1
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 35 parte I anno 2006). Così deciso in Trani, il 24/07/2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 214 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/6/2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Piccolo Giuseppe presso il cui studio, sito in Andria Parte_1 alla via Vittoria n. 63, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Piccolo Giuseppe presso il cui studio, sito in CP_1
Andria alla via Vittoria n. 63, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Trani il 09/09/2006 (reg. atto n. 35, parte I, anno 2006) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 04/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 3/3/2025. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani, avvenuta il 14/4/2014, nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. cron. 6304/2014 dell'8/5/2014, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, concordate anche nell'interesse della figlia , nata il [...], le Per_1 parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Alcuna statuizione deve essere adottata con riguardo all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita del genitore non collocatario nei confronti della figlia, divenuta nelle more maggiorenne, sebbene non economicamente indipendente. Non apparendo le condizioni concordate in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trani il 09/09/2006 tra Pt_1
e alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
[...] CP_1
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 35 parte I anno 2006). Così deciso in Trani, il 24/07/2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore