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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13573/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Matteotti n. 36, Torino presso lo studio dell'avv. SACCO
ROBERTO CARLO ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in None il 29/06/2002. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 31/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Scalenghe (TO), Via A. Vespucci n. 4 (di cui al N.C.E.U. Fg. 42, part. 679, sub. 3 – cat. A/2 e sub. 8 – cat. C/6), rimarrà al Signor il quale Parte_2 provvederà, entro l'anno 2025, ad acquistare l'intera relativa quota della Signora al prezzo pari, Pt_1 una volta scorporato quanto anticipato in sede di acquisto dal solo Signor e secondo le raggiunte Pt_2 intese delle parti, ad € 18.500,00#, a mezzo rogito presso il Notaio che verrà scelto e pagato interamente dal medesimo Signor Pt_2
PRENDE ATTO che il Signor in forza dell'accordo in ordine all'acquisto di cui al punto Pt_2 precedente, come da intese con la Signora ha già provveduto a corrispondere anticipatamente, Pt_1 quale acconto sul prezzo suindicato, la complessiva somma pari ad € 10.000,00# in favore della Signora medesima, a mezzo b/b del 02.04.2024, residuando così, quale somma ancora dovuta a titolo di Pt_1 prezzo dell'immobile de quo, l'importo pari ad € 8.500,00#, per espresso accordo delle parti improduttivo di interessi e rivalutazione.
PRENDE ATTO che l'abitazione verrà venduta con gli arredi ivi presenti e dei quali si è già tenuto conto nella determinazione del succitato prezzo, essendo già stati ad oggi divisi dai coniugi gli ulteriori beni che la compongono e che non sono compresi nella vendita de qua.
PRENDE ATTO che la Signora si impegna a trasferirsi presso altra abitazione, nella specie Pt_1 presso un immobile sito in Virle (TO), Via Aimo n. 4, entro e non oltre lo spirare del mese di maggio
2024 ed a richiedere il trasferimento della propria residenza anagrafica con tempestività.
PRENDE ATTO che i coniugi provvederanno, entro e non oltre l'anno 2024, ad estinguere eventuali c/c in comune, nell'ottica di scindere i conti medesimi in conti separati.
PRENDE ATTO che ciascun coniuge provvederà autonomamente ed integralmente al pagamento di ogni e qualsivoglia spesa afferente all'immobile da ciascuno abitato.
PRENDE ATTO che il Signor a decorrere dal mese successivo all'avvenuto trasferimento della Pt_2 Signora in altra abitazione e fino all'avvenuta estinzione del rapporto di mutuo cointestato e Pt_1 richiesta di altro a lui solo intestato (e da tale momento, fino all'estinzione del rapporto di mutuo in parola), si farà carico integralmente di tutte le rate afferenti al mutuo medesimo, manlevando la Signora da ogni e qualsivoglia richiesta al riguardo. Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo dei documenti (tra cui il passaporto).
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13573/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Matteotti n. 36, Torino presso lo studio dell'avv. SACCO
ROBERTO CARLO ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in None il 29/06/2002. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 31/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Scalenghe (TO), Via A. Vespucci n. 4 (di cui al N.C.E.U. Fg. 42, part. 679, sub. 3 – cat. A/2 e sub. 8 – cat. C/6), rimarrà al Signor il quale Parte_2 provvederà, entro l'anno 2025, ad acquistare l'intera relativa quota della Signora al prezzo pari, Pt_1 una volta scorporato quanto anticipato in sede di acquisto dal solo Signor e secondo le raggiunte Pt_2 intese delle parti, ad € 18.500,00#, a mezzo rogito presso il Notaio che verrà scelto e pagato interamente dal medesimo Signor Pt_2
PRENDE ATTO che il Signor in forza dell'accordo in ordine all'acquisto di cui al punto Pt_2 precedente, come da intese con la Signora ha già provveduto a corrispondere anticipatamente, Pt_1 quale acconto sul prezzo suindicato, la complessiva somma pari ad € 10.000,00# in favore della Signora medesima, a mezzo b/b del 02.04.2024, residuando così, quale somma ancora dovuta a titolo di Pt_1 prezzo dell'immobile de quo, l'importo pari ad € 8.500,00#, per espresso accordo delle parti improduttivo di interessi e rivalutazione.
PRENDE ATTO che l'abitazione verrà venduta con gli arredi ivi presenti e dei quali si è già tenuto conto nella determinazione del succitato prezzo, essendo già stati ad oggi divisi dai coniugi gli ulteriori beni che la compongono e che non sono compresi nella vendita de qua.
PRENDE ATTO che la Signora si impegna a trasferirsi presso altra abitazione, nella specie Pt_1 presso un immobile sito in Virle (TO), Via Aimo n. 4, entro e non oltre lo spirare del mese di maggio
2024 ed a richiedere il trasferimento della propria residenza anagrafica con tempestività.
PRENDE ATTO che i coniugi provvederanno, entro e non oltre l'anno 2024, ad estinguere eventuali c/c in comune, nell'ottica di scindere i conti medesimi in conti separati.
PRENDE ATTO che ciascun coniuge provvederà autonomamente ed integralmente al pagamento di ogni e qualsivoglia spesa afferente all'immobile da ciascuno abitato.
PRENDE ATTO che il Signor a decorrere dal mese successivo all'avvenuto trasferimento della Pt_2 Signora in altra abitazione e fino all'avvenuta estinzione del rapporto di mutuo cointestato e Pt_1 richiesta di altro a lui solo intestato (e da tale momento, fino all'estinzione del rapporto di mutuo in parola), si farà carico integralmente di tutte le rate afferenti al mutuo medesimo, manlevando la Signora da ogni e qualsivoglia richiesta al riguardo. Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo dei documenti (tra cui il passaporto).
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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